CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 11622/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 589- bis, commi 1 e 8, cod. pen., propone ricorso avverso la sentenza resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con la quale - riconosciute le circostanze attenuanti generiche, disposto l'aumento per la continuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 589-bis cod. pen., operata la riduzione per il rito - è stata applicata la pena finale di anni uno di reclusione e disposta per pari durata la sospensione della patente di guida. 2. Il ricorso consta di due motivi con cui si deducono: 2.1. Violazione di legge con riguardo all'aumento a titolo di concorso formale per il reato autonomo di lesioni (divenuto perseguibile a querela), in relazione al quale non è stata proposta la querela. Si lamenta che il Giudice non abbia dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sospensione della patente, lamentandosi che, in relazione alla sanzione amministrativa accessoria, non vi sia adeguata motivazione, anche in riferimento ai parametri di cui all'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede l'annullamento con rinvio limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida. Rigetto nel resto. 4. Fondato è unicamente il secondo motivo di ricorso, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto. Il primo motivo è destituito di fondamento. Invero a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che, con la locuzione "tenuto conto del fatto a lui ascritto", il Giudice ha omesso qualsivoglia percorso argomentativo (così come statuito dalla sentenza della Corte costituzibnaie n. 88 del 2019) ed ha semplicemente disposto in un anno la durata della ospensione della patente di guida, senza neppure specificare se tale deternninaziOe sia nella specie derivata dalla diminuente di un terzo ex art. 222, comma 2-bis, cod. strada (cfr. così Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283490: "In tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada"). 5. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Roma - [OSCURATO:PERSONA] -, in diversa composizione fisica. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Roma - [OSCURATO:PERSONA] -, in diversa composizione fisica. Rigetta nel resto. Così deciso il 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]