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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 08663/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12034/2016 proposto da: proposto da: [OSCURATO:PERSONA]„ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, viale Carso N. 34, presso lo i studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv.

E. Cerchi in Roma piazza Borghese 3 controricorrente avverso la sentenza n. 5175/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA-The-LAFx REGIONALE/di L'AQUILA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] E udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo e respinto il quarto.

Rilevato che Loti, A 1.La CTR (22:12:, con sentenza indicata in epigrafe, nel confermare la decisone di primo grado - che aveva rilevato la carenza probatoria relativa ai presupposti per l'esclusione della tassazione dei rifiuti della superficie di mq 13.920 ovvero per la detassazione delle aree, non rilevando il fatto che la società avesse smaltito i rifiuti ordinari in modo autonomo riconoscendo per questi la riduzione nella misura del 10% - affermava che la contribuente "non produceva nei locali solo rifiuti da imballaggio terziari smaltiti in proprio, ma anche altri rifiuti, ritenendo applicabile la Tares per l'annualità di imposta 2013"..." apparendo poco credibile che nei locali adibiti all'attività non vengano prodotti rifiuti da attività umane... peraltro va considerato che la tariffa nella parte fissa prevede i costi di spazzamento delle strade e delle aree pubbliche oltre al costo per gli altri servizi di pulizia e smaltimento di cui usufruiva anche la contribuente".

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, rilevando come essa fosse subentrata alla società mach 2 libri s.p.a. con contratto di cessione di ramo d'azienda e nella sublocazione dell'area oggetto di contestazione denunciando il subentro in data 20.08.2012 e l'occupazione del solo magazzino delimitato con piantina e chiedendo l'esclusione della Tares sull'area destinata a deposito di mq. 13.920 dove si producevano rifiuti speciali da imballaggio terziario, che provvedeva allo smaltimento in proprio, dichiarando la tassabilità di soli mq. 330 adibiti a area brek.

Al riguardo, la contribuente dichiarava di aver prodotto la precedente detassazione in favore della società cedente, la denuncia originaria, i formulari e MUD dell'anno 2012.

L'intimato Comune ha replicato con controricorso.

Il P.G. ha concluso nel senso dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo e respinto il quarto. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con il primo motivo la contribuente denuncia violazione dell'art. 132 c.p.c- omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso ex art. 360, n. 5), c.p.c, per avere la Regionale escluso la detassazione delle aree, senza svolgere alcuna valutazione giuridica o fattuale della vicenda, per non aver considerato le aree indicate in denuncia come quelle in cui vengono prodotti rifiuti diversi da quelli urbani; denunciando, altresì, la contraddittorietà tra le motivazioni della sentenza ed i documenti richiamati dalla contribuente. 3.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «violazione dell'art. 132 c.p.c. - omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso ex art. 360, n. 5), c.p.c.; - violazione dell'art. 62 del d.lgs 507/93, dell'art. 195 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 14 del d.lgs. n. 201/2011, assumendo che la sentenza impugnata non avrebbe considerato che, alla luce della normativa citata in rubrica, nelle aree in oggetto si formano in via prevalente e continuativa rifiuti speciali non assimilabili e quindi escluse dalla tassazione; che il giudicante avrebbe omesso di valutare la circostanza che la contribuente provvede allo smaltimento dei rifiuti ed al recupero in proprio; - che i giudici di appello non hanno valutato l'omessa assimilazione da parte del Comune dei rifiuti speciali agli urbani cui avrebbe dovuto provvedere con apposita delibera; che il decidente ha omesso di esaminare la denuncia e la documentazione prodotta, reiterando la censura in merito alla contraddittorietà tra motivazione e documenti offerti. 4.Con la terza censura si lamenta la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., ex art. 360, n. 5), c.p.c per avere la CTR dato atto nello svolgimento del processo della presentazione della denuncia da parte della contribuente e del subentro in altra azienda a cui era stata riconosciuta la detassazione dei locali in cui si producevano rifiuti da imballaggio terziario.

Deduce la ricorrente che aveva formulato espresso motivo sulla questione che viceversa non era stata oggetto di disamina da parte del giudicante, rilevando altresì che la denuncia non era stato oggetto di accertamento da parte del Comune ai sensi dell'art. 34 del Regolamento comunale, con la conseguenza che l'omesso esame "di detto fatto" costituirebbe un vizio ai sensi dell'art. 360, n.5, c.p.c.

5. L'ultimo motivo è incentrato sulla "illegittimità - violazione ex d.lgs. 507/93"; per avere essa contribuente assolto l'onere di denuncia in relazione alle aree escluse dalla tassazione, mentre la CTR ha omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame relativo alla presentazione della denuncia con relativa planimetria, il che ne determina l'omessa pronuncia e quindi l'illegittimità della sentenza.

Aggiungendo che l'avviso per l'anno di imposta 2013 risulterebbe' indeterminato, circostanza che sarebbe stato oggetto di discussione.

6. Con istanza del 10 febbraio 2022, il [OSCURATO:PERSONA] rappresentava la pendenza di altro giudizio tra le medesime parti relativo alla medesima annualità di imposta (saldo Tarsu 2013) oggetto del presente giudizio( ove si discute dell'acconto Tarsu anno 2013), per cui chiedeva la riunione delle due cause; P.Q.M.

La Corte - Rinvia a nuovo ruolo per la riunione al giudizio n.

RG 27165/2018, pendente innanzi a detta Sezione. 9d- Così deciso nell'adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 2.03.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12034/2016 proposto da: proposto da: [OSCURATO:PERSONA]„ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, viale Carso N. 34, presso lo i studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv. E. Cerchi in Roma piazza Borghese 3 controricorrente avverso la sentenza n. 5175/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA-The-LAFx REGIONALE/di L'AQUILA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] E udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo e respinto il quarto. Rilevato che Loti, A 1.La CTR (22:12:, con sentenza indicata in epigrafe, nel confermare la decisone di primo grado - che aveva rilevato la carenza probatoria relativa ai presupposti per l'esclusione della tassazione dei rifiuti della superficie di mq 13.920 ovvero per la detassazione delle aree, non rilevando il fatto che la società avesse smaltito i rifiuti ordinari in modo autonomo riconoscendo per questi la riduzione nella misura del 10% - affermava che la contribuente "non produceva nei locali solo rifiuti da imballaggio terziari smaltiti in proprio, ma anche altri rifiuti, ritenendo applicabile la Tares per l'annualità di imposta 2013"..." apparendo poco credibile che nei locali adibiti all'attività non vengano prodotti rifiuti da attività umane... peraltro va considerato che la tariffa nella parte fissa prevede i costi di spazzamento delle strade e delle aree pubbliche oltre al costo per gli altri servizi di pulizia e smaltimento di cui usufruiva anche la contribuente". Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, rilevando come essa fosse subentrata alla società mach 2 libri s.p.a. con contratto di cessione di ramo d'azienda e nella sublocazione dell'area oggetto di contestazione denunciando il subentro in data 20.08.2012 e l'occupazione del solo magazzino delimitato con piantina e chiedendo l'esclusione della Tares sull'area destinata a deposito di mq. 13.920 dove si producevano rifiuti speciali da imballaggio terziario, che provvedeva allo smaltimento in proprio, dichiarando la tassabilità di soli mq. 330 adibiti a area brek. Al riguardo, la contribuente dichiarava di aver prodotto la precedente detassazione in favore della società cedente, la denuncia originaria, i formulari e MUD dell'anno 2012. L'intimato Comune ha replicato con controricorso. Il P.G. ha concluso nel senso dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo e respinto il quarto. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con il primo motivo la contribuente denuncia violazione dell'art. 132 c.p.c- omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso ex art. 360, n. 5), c.p.c, per avere la Regionale escluso la detassazione delle aree, senza svolgere alcuna valutazione giuridica o fattuale della vicenda, per non aver considerato le aree indicate in denuncia come quelle in cui vengono prodotti rifiuti diversi da quelli urbani; denunciando, altresì, la contraddittorietà tra le motivazioni della sentenza ed i documenti richiamati dalla contribuente. 3.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «violazione dell'art. 132 c.p.c. - omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso ex art. 360, n. 5), c.p.c.; - violazione dell'art. 62 del d.lgs 507/93, dell'art. 195 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 14 del d.lgs. n. 201/2011, assumendo che la sentenza impugnata non avrebbe considerato che, alla luce della normativa citata in rubrica, nelle aree in oggetto si formano in via prevalente e continuativa rifiuti speciali non assimilabili e quindi escluse dalla tassazione; che il giudicante avrebbe omesso di valutare la circostanza che la contribuente provvede allo smaltimento dei rifiuti ed al recupero in proprio; - che i giudici di appello non hanno valutato l'omessa assimilazione da parte del Comune dei rifiuti speciali agli urbani cui avrebbe dovuto provvedere con apposita delibera; che il decidente ha omesso di esaminare la denuncia e la documentazione prodotta, reiterando la censura in merito alla contraddittorietà tra motivazione e documenti offerti. 4.Con la terza censura si lamenta la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., ex art. 360, n. 5), c.p.c per avere la CTR dato atto nello svolgimento del processo della presentazione della denuncia da parte della contribuente e del subentro in altra azienda a cui era stata riconosciuta la detassazione dei locali in cui si producevano rifiuti da imballaggio terziario. Deduce la ricorrente che aveva formulato espresso motivo sulla questione che viceversa non era stata oggetto di disamina da parte del giudicante, rilevando altresì che la denuncia non era stato oggetto di accertamento da parte del Comune ai sensi dell'art. 34 del Regolamento comunale, con la conseguenza che l'omesso esame "di detto fatto" costituirebbe un vizio ai sensi dell'art. 360, n.5, c.p.c. 5. L'ultimo motivo è incentrato sulla "illegittimità - violazione ex d.lgs. 507/93"; per avere essa contribuente assolto l'onere di denuncia in relazione alle aree escluse dalla tassazione, mentre la CTR ha omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame relativo alla presentazione della denuncia con relativa planimetria, il che ne determina l'omessa pronuncia e quindi l'illegittimità della sentenza. Aggiungendo che l'avviso per l'anno di imposta 2013 risulterebbe' indeterminato, circostanza che sarebbe stato oggetto di discussione. 6. Con istanza del 10 febbraio 2022, il [OSCURATO:PERSONA] rappresentava la pendenza di altro giudizio tra le medesime parti relativo alla medesima annualità di imposta (saldo Tarsu 2013) oggetto del presente giudizio( ove si discute dell'acconto Tarsu anno 2013), per cui chiedeva la riunione delle due cause; P.Q.M. La Corte - Rinvia a nuovo ruolo per la riunione al giudizio n. RG 27165/2018, pendente innanzi a detta Sezione. 9d- Così deciso nell'adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 2.03.
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