Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10302/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9596/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI, 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (SPDGPP3OL25D086H) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), PUNGI' GRAZIANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1638/2016 depositata il 18/10/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Rossano, in parziale accoglimento delle domande della [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria dei crediti vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] spa, ha condannato il Comune di Bocchigliero a corrispondere C 133000,00, a titolo di compenso revisionale, per l'esecuzione dei lavori di costruzione di un'area attrezzata per il turismo in località Marmare, in relazione a un contratto di appalto stipulato il 19 settembre 1990 e a due atti di sottomissione successivi, e ha rigettato la domanda di manleva avanzata dal Comune nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 18 ottobre 2016, ha rigettato l'appello principale del Comune e, in accoglimento dell'appello incidentale della Sapin, ha rideterminato in aumento l'importo della condanna del Comune, quantificandolo in C 161469,04, e lo ha condannato anche al risarcimento dei danni per l'anomalo andamento dell'appalto, stimati in C 46559,16, oltre accessori.

Il Comune di Bocchigliero ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla Sapin e dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 1 legge n. 741 del 1981 e n. 37 legge del 1973, il Comune ricorrente reitera l'eccezione (già rigettata dai giudici di merito) di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, sulle questioni del compenso revisionale e del corrispettivo relativo alle riserve.

Il motivo può essere deciso da questa sezione, essendo manifestamente infondato in entrambi i profili (sulla decidibilità da parte della sezione ordinaria cfr. Cass.

SU n. 1599 del 2022): sul compenso revisionale, consistendo la domanda dell'appaltatore in una pretesa di adempimento contrattuale, espressamente riconducibile ad una specifica clausola del contratto (l'art. 3 del contratto di appalto, riprodotta a p. 21 del ricorso, prevede puntualmente l'obbligo per il Comune di procedere alla revisione dei prezzi, in caso di aumenti o diminuzione dei prezzi nella misura fissa del 10%), comportando l'accertamento di un diritto soggettivo rientrante nell'ambito della giurisdizione ordinaria (ex plurimis, Cass.

SU n. 35952 del 2021, n. 21990 del 2020, n. 14559 del 2015, n. 6595 del 2009); né può dubitarsi della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nella controversia avente ad oggetto le riserve, venendo in rilievo diritti soggettivi riguardanti l'adempimento del contratto.

Il secondo motivo si appunta sulla statuizione della Corte territoriale che ha rigettato la domanda di manleva proposta dal Comune di Bocchigliero nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], denunciando «erronea e falsa applicazione del contratto di concessione e del contratto di appalto».

Esso è inammissibile, non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, da cui risulta che la causa petendi della manleva invocata dal Comune (anche in primo grado) consisteva nel fatto che la Regione non aveva messo (o aveva messo in ritardo) a sua disposizione i fondi necessari per il pagamento dei lavori, mentre il motivo denuncia il ritardo della Regione nell'approvazione della perizia di variante, che è questione diversa, senza precisare se, quando e come sia stata introdotta nel giudizio di merito.

Il motivo, inoltre, non censura la ratio decidendi secondo cui, secondo il contratto, «gli oneri derivanti dal ritardo nei pagamenti dei SAL, della revisione prezzi e dell'IVA, da qualunque causa dipendano, gravano esclusivamente sul Comune concessionario, senza possibilità di riversarli in via di regresso in capo alla Regione».

La doglianza riguardante l'erronea interpretazione del contratto di appalto introduce una questione di merito incensurabile in questa sede, di cui la sentenza impugnata non tratta e quindi nuova.

Il terzo motivo è inammissibile: contiene una generica doglianza di «erronea e falsa applicazione di norme del contratto» e «violazione della legge n. 109/1994», a proposito del riconoscimento del compenso revisionale trascurando la contrarietà a legge della relativa pattuizione, che è questione nuova di cui la sentenza non tratta e che il ricorrente non precisa se, quando e in che termini introdotta nel giudizio di merito.

Con il quarto motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., il Comune ricorrente si duole della condanna al risarcimento dei danni a favore dell'appaltatore per l'anomalo andamento dell'appalto (a causa di sospensione legittima divenuta illegittima per l'ingiustificato prolungamento dei tempi per l'approvazione della variante) che si sostiene disposta affermando la non necessità della prova del danno.

Il motivo è infondato, essendo la decisione impugnata conforme all'orientamento secondo cui fin dall'entrata in vigore del d.m. 29 maggio, nel caso di illegittima sospensione dei lavori, sono dovuti all'appaltatore a titolo risarcitorio ed in via automatica e presuntiva (quindi anche se il danno non è provato) le spese generali e gli utili non conseguiti, ove il committente, con il proprio comportamento, ne abbia determinato l'aggravio, essendo tali voci inerenti all'azienda e allo stesso impianto del cantiere (cfr. Cass. n. 14779 del 2020).

Inoltre, il motivo non coglie la ratio della sentenza impugnata che ha accertato in via presuntiva l'esistenza del danno per il fermo, seppur parziale, dei lavori che aveva costretto l'impresa a sostenere le spese ordinarie di cantiere e a contrarre gli utili d'impresa ecc., voci confermate all'esito dell'indagine svolta dal c.t.u., escludendo altre voci di danno indimostrate (per mancato ammortamento di macchinari).

In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in 54(00,00, di cui C 200,00 per esborsi, a favore di ciascun controricorrente.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9596/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI, 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (SPDGPP3OL25D086H) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), PUNGI' GRAZIANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1638/2016 depositata il 18/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Rossano, in parziale accoglimento delle domande della [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria dei crediti vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] spa, ha condannato il Comune di Bocchigliero a corrispondere C 133000,00, a titolo di compenso revisionale, per l'esecuzione dei lavori di costruzione di un'area attrezzata per il turismo in località Marmare, in relazione a un contratto di appalto stipulato il 19 settembre 1990 e a due atti di sottomissione successivi, e ha rigettato la domanda di manleva avanzata dal Comune nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 18 ottobre 2016, ha rigettato l'appello principale del Comune e, in accoglimento dell'appello incidentale della Sapin, ha rideterminato in aumento l'importo della condanna del Comune, quantificandolo in C 161469,04, e lo ha condannato anche al risarcimento dei danni per l'anomalo andamento dell'appalto, stimati in C 46559,16, oltre accessori. Il Comune di Bocchigliero ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla Sapin e dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 1 legge n. 741 del 1981 e n. 37 legge del 1973, il Comune ricorrente reitera l'eccezione (già rigettata dai giudici di merito) di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, sulle questioni del compenso revisionale e del corrispettivo relativo alle riserve. Il motivo può essere deciso da questa sezione, essendo manifestamente infondato in entrambi i profili (sulla decidibilità da parte della sezione ordinaria cfr. Cass. SU n. 1599 del 2022): sul compenso revisionale, consistendo la domanda dell'appaltatore in una pretesa di adempimento contrattuale, espressamente riconducibile ad una specifica clausola del contratto (l'art. 3 del contratto di appalto, riprodotta a p. 21 del ricorso, prevede puntualmente l'obbligo per il Comune di procedere alla revisione dei prezzi, in caso di aumenti o diminuzione dei prezzi nella misura fissa del 10%), comportando l'accertamento di un diritto soggettivo rientrante nell'ambito della giurisdizione ordinaria (ex plurimis, Cass. SU n. 35952 del 2021, n. 21990 del 2020, n. 14559 del 2015, n. 6595 del 2009); né può dubitarsi della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nella controversia avente ad oggetto le riserve, venendo in rilievo diritti soggettivi riguardanti l'adempimento del contratto. Il secondo motivo si appunta sulla statuizione della Corte territoriale che ha rigettato la domanda di manleva proposta dal Comune di Bocchigliero nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], denunciando «erronea e falsa applicazione del contratto di concessione e del contratto di appalto». Esso è inammissibile, non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, da cui risulta che la causa petendi della manleva invocata dal Comune (anche in primo grado) consisteva nel fatto che la Regione non aveva messo (o aveva messo in ritardo) a sua disposizione i fondi necessari per il pagamento dei lavori, mentre il motivo denuncia il ritardo della Regione nell'approvazione della perizia di variante, che è questione diversa, senza precisare se, quando e come sia stata introdotta nel giudizio di merito. Il motivo, inoltre, non censura la ratio decidendi secondo cui, secondo il contratto, «gli oneri derivanti dal ritardo nei pagamenti dei SAL, della revisione prezzi e dell'IVA, da qualunque causa dipendano, gravano esclusivamente sul Comune concessionario, senza possibilità di riversarli in via di regresso in capo alla Regione». La doglianza riguardante l'erronea interpretazione del contratto di appalto introduce una questione di merito incensurabile in questa sede, di cui la sentenza impugnata non tratta e quindi nuova. Il terzo motivo è inammissibile: contiene una generica doglianza di «erronea e falsa applicazione di norme del contratto» e «violazione della legge n. 109/1994», a proposito del riconoscimento del compenso revisionale trascurando la contrarietà a legge della relativa pattuizione, che è questione nuova di cui la sentenza non tratta e che il ricorrente non precisa se, quando e in che termini introdotta nel giudizio di merito. Con il quarto motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., il Comune ricorrente si duole della condanna al risarcimento dei danni a favore dell'appaltatore per l'anomalo andamento dell'appalto (a causa di sospensione legittima divenuta illegittima per l'ingiustificato prolungamento dei tempi per l'approvazione della variante) che si sostiene disposta affermando la non necessità della prova del danno. Il motivo è infondato, essendo la decisione impugnata conforme all'orientamento secondo cui fin dall'entrata in vigore del d.m. 29 maggio, nel caso di illegittima sospensione dei lavori, sono dovuti all'appaltatore a titolo risarcitorio ed in via automatica e presuntiva (quindi anche se il danno non è provato) le spese generali e gli utili non conseguiti, ove il committente, con il proprio comportamento, ne abbia determinato l'aggravio, essendo tali voci inerenti all'azienda e allo stesso impianto del cantiere (cfr. Cass. n. 14779 del 2020). Inoltre, il motivo non coglie la ratio della sentenza impugnata che ha accertato in via presuntiva l'esistenza del danno per il fermo, seppur parziale, dei lavori che aveva costretto l'impresa a sostenere le spese ordinarie di cantiere e a contrarre gli utili d'impresa ecc., voci confermate all'esito dell'indagine svolta dal c.t.u., escludendo altre voci di danno indimostrate (per mancato ammortamento di macchinari). In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in 54(00,00, di cui C 200,00 per esborsi, a favore di ciascun controricorrente. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma
Sentenza Cassazione n. 10302/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris