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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 19 febbraio 2026

Cassazione n. 03764/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4421/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.5784/2022 depositata il 12/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va disposto sulle spese, stante la mancata costituzione della controparte rimasta intimata.

P.Q.M Numero registro generale 4421/2023 Numero sezionale 386/2026 Numero di raccolta generale 3764/2026 Data pubblicazione 19/02/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 09/02/2026 Il consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4421/2023 Numero sezionale 386/2026 Numero di raccolta generale 3764/2026 Data pubblicazione 19/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4421/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.5784/2022 depositata il 12/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va disposto sulle spese, stante la mancata costituzione della controparte rimasta intimata. P.Q.M Numero registro generale 4421/2023 Numero sezionale 386/2026 Numero di raccolta generale 3764/2026 Data pubblicazione 19/02/2026 Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 09/02/2026 Il consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4421/2023 Numero sezionale 386/2026 Numero di raccolta generale 3764/2026 Data pubblicazione 19/02/2026
Decreto Cassazione n. 03764/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris