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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 22381/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2001/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41E14 I851R), rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 67, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Ministero dell’ECONOMIA e FINANZE (C.F.: 80415740580), in persona del Ministro pro –tempore; -intimato - avverso il decreto della Corte d’appello di Cagliari cron. n. 1110/2020, pubblicato il 27 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Equa riparazione – Processo amministrativo – Decorrenza termine semestrale proponibilità – Revocazione R.G.N. 2001/21 C.C.19/6/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso depositato l’8 novembre 2018, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d’appello di Cagliari, al fine di vedersi riconoscere l’equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del processo amministrativo da lui stesso promosso davanti al [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 31 luglio 1999 e definito, dopo vari gradi di giudizio, con sentenza del Consiglio di Stato n. 2215/2018.

All’uopo, il ricorrente sosteneva: che il procedimento era durato 18 anni e 7 mesi, periodo dal quale dovevano essere detratti i tempi trascorsi tra le plurime impugnazioni proposte, pari a 28 mesi; che il giudizio di primo grado davanti al [OSCURATO:PERSONA] era stato promosso con ricorso depositato il 31 luglio 1999 e deciso con ordinanza n. 213/2000, pubblicata il 26 aprile 2000; che il giudizio di impugnazione davanti al Consiglio di Stato era stato proposto con ricorso depositato il 20 giugno 2000 e definito con sentenza n. 422/2001, pubblicata il 1° febbraio 2001; che il giudizio per la revocazione di detta sentenza era stato proposto con ricorso depositato il 14 marzo 2002 e definito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2152/2012, pubblicata il 16 aprile 2012; che l’ulteriore giudizio per revocazione avverso detta ultima sentenza ed altre sentenze del Consiglio di Stato era stato proposto con ricorso depositato il 3 luglio 2013 e definito con sentenza n. 2215/2018, pubblicata il 13 aprile 2018. 2.– Con decreto depositato il 12 luglio 2019, il Giudice monocratico designato dichiarava l’inammissibilità del ricorso, perché proposto oltre il termine di sei mesi decorrente dal momento in cui era divenuta definitiva la decisione, con sentenza n. 2152/2012 del Consiglio di Stato, che aveva concluso il giudizio presupposto.

E ciò sulla base dell’assunto secondo cui le sentenze emesse a definizione di un giudizio di revocazione non fossero suscettibili di nuova impugnazione per revocazione, con la conseguenza che il procedimento doveva considerarsi definito con il passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 2152/2012, pubblicata il 16 aprile 2012, a fronte del quale il ricorso per la liquidazione dell’indennizzo, conseguente al superamento del termine di ragionevole durata, depositato l’8 novembre 2018, era decisamente tardivo. 3.– Con ricorso depositato il 9 settembre 2019, proponeva opposizione avverso tale decreto, ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva che il procedimento era stato definito con la sentenza n. 2215/2018 del Consiglio di Stato, che aveva deciso il secondo giudizio di revocazione.

Per l’effetto, eccepiva, per un verso, che il Consigliere delegato non era legittimato a considerare improponibile la revocazione proposta avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 2152/2012 e, per altro verso, che la paventata improponibilità non sussisteva, poiché la revocazione proposta con il ricorso depositato il 3 luglio 2013 non riguardava il merito della pronuncia n. 2152/2012, bensì la sua nullità-inesistenza giuridica, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, attenendo alla pronuncia sulla ricusazione, siccome adottata dal Collegio privo di legittimazione.

Rilevava, inoltre, che il divieto di cui all’art. 403 c.p.c. valeva solo per le pronunce di merito sulla revocazione e non per i vizi propri di questa pronuncia.

Non si costituiva la parte opposta Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Quindi, la Corte d’appello di Cagliari, in composizione collegiale, con il decreto di cui in epigrafe, rigettava l’opposizione e confermava il provvedimento monocratico opposto.

A sostegno della decisione, la Corte territoriale evidenziava che – all’esito della lettura del ricorso per revocazione depositato il 3 luglio 2013, avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 2152/2012, depositata il 16 aprile 2012, conclusiva del primo giudizio di revocazione – emergeva l’insussistenza di alcuna delle limitate e “specialissime” ipotesi di deroga al divieto posto dall’art. 107, secondo comma, c.p.a. e dall’art. 403, primo comma, c.p.c., come indicate dalla giurisprudenza amministrativa (ossia: - in ordine a statuizioni in rito, viziate da errore di fatto, preclusive del giudizio di revocazione; - o ad errori di fatto, relativi ad aspetti formali di instaurazione del contraddittorio, con la conseguente insanabile nullità della pronuncia; -o per sostanziale mancanza di uno degli elementi ontologicamente fondanti della decisione, tali da determinarne l’inesistenza), poiché le censure sollevate incidevano sulle ragioni di diritto poste a fondamento della pronuncia impugnata.

Precisava, dunque, che il ricorso di cui alla seconda revocazione era inammissibile, non già per difetto delle condizioni dell’azione, ma per il divieto di esercizio dell’azione in sé.

Aggiungeva che nel giudizio amministrativo trovava applicazione l’art. 161 c.p.c., a mente del quale la nullità delle sentenze poteva essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie delle impugnazioni, sicché il Consigliere delegato non avrebbe potuto rilevare la contestata nullità insanabile delle pronunce del Tar e del Consiglio di Stato e pertanto ritenerle tamquam non essent.

Sul punto, ad avviso della Corte distrettuale, esulava dalle competenze del giudice dell’equa riparazione ogni sindacato sul merito del precedente procedimento, sicché nessuna indagine poteva essere compiuta sulla necessità, opportunità o legittimità delle attività processuali compiute nel giudizio della cui ragionevole durata si controverteva. 4.– Avverso il decreto d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA].

È rimasto intimato il Ministero dell’Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, secondo comma, n. 4, e 277 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso ogni pronuncia sull’eccezione sollevata di carenza della sua legittimazione a rilevare l’improponibilità della seconda revocazione, con conseguente nullità della pronuncia impugnata, o – in subordine – , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del divieto per il Giudice della legge Pinto di sindacare le pronunce sul giudizio presupposto, con violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. per illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte territoriale valutato il merito delsecondo giudizio di revocazione. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, secondo comma, n. 4, e 287 c.p.c., per avere la Corte distrettuale mancato di pronunciare sulla dedotta inesistenza giuridica delle due statuizioni del Consiglio di Stato e della statuizione del Tar, con la conseguente nullità della pronuncia impugnata, o – in subordine – , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del pacifico divieto per il Giudice della legge Pinto di sindacare le pronunce sul giudizio presupposto, con violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. per illogicità e contraddittorietà della motivazione. 3.– I du e motivi – che possono essere affrontati congiuntamente, in quanto logicamente e giuridicamente connessi –sono infondati. 3.1.–Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 89/2001, la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.

Sicché è specifico compito del Giudice cui è rimessa la competenza per la liquidazione dell’indennizzo da durata non ragionevole del processo verificare il dies a quo di d ecorrenza di tale termine, ossia il momento in cui la decisione giudiziale è divenuta definitiva.

Ora, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, per “definitività” della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il dies a quo del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, si intende, in relazione al giudizio di cognizione, il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce, sicché l’avvenuta decadenza, ove risulti dagli atti, è rilevabile d’ufficio (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 36125 del 23/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16194 del 17/06/2019; Sez. 1, Sentenza n. 1775 del 08/02/2012).

Tanto premesso, in tema di irragionevole durata del processo amministrativo, la sentenza adottata dal Consiglio di Stato diviene definitiva, agli effetti dell’art. 4 della legge n. 89/2001 (nel testo introdotto dal d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2102), dal momento in cui scadono i termini per la sua impugnazione per motivi attinenti alla giurisdizione, giacché tra questi rientra anche il c.d. eccesso di potere giurisdizionale, vizio che può emergere solo con la pubblicazione della decisione medesima (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 28371 del 11/12/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 27783 del 30/10/2019; Sez. 6-2, Sentenza n. 25715 del 21/12/2015; Sez. 6-2, Sentenza n. 25714 del 21/12/2015).

Con la conseguenza che il termine semestrale di decadenza per la proposizione della relativa domanda, previsto dall’art. 4 della legge n. 89/2001, decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo della cui durata si discute.

Detto termine, una volta spirato, non può essere riaperto, ed a tempo indeterminato, per effetto del ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c., della sentenza conclusiva del processo presupposto che, costituendo un mezzo di impugnazione straordinario, non è legato da “rapporto di unicità” con il precedente giudizio di cognizione concluso con sentenza passata in giudicato (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 552 del 11/01/2017; Sez. 6-1, Sentenza n. 14970 del 06/09/2012; Sez. 1, Sentenza n. 24358 del 15/11/2006). 3.2.– Ne disce nde che, per un verso, il collegio era legittimato a rilevare l’improponibilità del secondo giudizio di revocazione (legittimazione implicitamente ritenuta, pronunciandosi su detta improponibilità) – la cui instaurazione è avvenuta per ragioni di merito eterogenee dalle ipotesi eccezionali nelle quali tale incombente è ammesso alla stregua della giurisprudenza amministrativa – e, per altro verso, non poteva sindacare – ai fini del mero rilievo del dies a quo del termine semestrale – la dedotta inesistenza g iuridica delle due pronunce del Consiglio di Stato e della pronuncia del Tar, come espressamente affermato nel decreto impugnato (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 12005 del 13/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8318 del 15/03/2022; Sez. 1, Sentenza n. 24971 del 25/11/2011; Sez. 1, Sentenza n. 10124 del 02/05/2006; Sez. 1, Sentenza n. 15395 del 15/10/2003). 3.3.– Quanto alla dedotta illogicità e contraddittorietà della motivazione, si rileva che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), ipotesi che non ricorre nel caso in esame, per quanto anzidetto. 4.– Alle consid erazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2001/2021) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41E14 I851R), rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 67, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Ministero dell’ECONOMIA e FINANZE (C.F.: 80415740580), in persona del Ministro pro –tempore; -intimato - avverso il decreto della Corte d’appello di Cagliari cron. n. 1110/2020, pubblicato il 27 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Equa riparazione – Processo amministrativo – Decorrenza termine semestrale proponibilità – Revocazione R.G.N. 2001/21 C.C.19/6/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso depositato l’8 novembre 2018, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d’appello di Cagliari, al fine di vedersi riconoscere l’equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del processo amministrativo da lui stesso promosso davanti al [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 31 luglio 1999 e definito, dopo vari gradi di giudizio, con sentenza del Consiglio di Stato n. 2215/2018. All’uopo, il ricorrente sosteneva: che il procedimento era durato 18 anni e 7 mesi, periodo dal quale dovevano essere detratti i tempi trascorsi tra le plurime impugnazioni proposte, pari a 28 mesi; che il giudizio di primo grado davanti al [OSCURATO:PERSONA] era stato promosso con ricorso depositato il 31 luglio 1999 e deciso con ordinanza n. 213/2000, pubblicata il 26 aprile 2000; che il giudizio di impugnazione davanti al Consiglio di Stato era stato proposto con ricorso depositato il 20 giugno 2000 e definito con sentenza n. 422/2001, pubblicata il 1° febbraio 2001; che il giudizio per la revocazione di detta sentenza era stato proposto con ricorso depositato il 14 marzo 2002 e definito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2152/2012, pubblicata il 16 aprile 2012; che l’ulteriore giudizio per revocazione avverso detta ultima sentenza ed altre sentenze del Consiglio di Stato era stato proposto con ricorso depositato il 3 luglio 2013 e definito con sentenza n. 2215/2018, pubblicata il 13 aprile 2018. 2.– Con decreto depositato il 12 luglio 2019, il Giudice monocratico designato dichiarava l’inammissibilità del ricorso, perché proposto oltre il termine di sei mesi decorrente dal momento in cui era divenuta definitiva la decisione, con sentenza n. 2152/2012 del Consiglio di Stato, che aveva concluso il giudizio presupposto. E ciò sulla base dell’assunto secondo cui le sentenze emesse a definizione di un giudizio di revocazione non fossero suscettibili di nuova impugnazione per revocazione, con la conseguenza che il procedimento doveva considerarsi definito con il passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 2152/2012, pubblicata il 16 aprile 2012, a fronte del quale il ricorso per la liquidazione dell’indennizzo, conseguente al superamento del termine di ragionevole durata, depositato l’8 novembre 2018, era decisamente tardivo. 3.– Con ricorso depositato il 9 settembre 2019, proponeva opposizione avverso tale decreto, ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA], il quale deduceva che il procedimento era stato definito con la sentenza n. 2215/2018 del Consiglio di Stato, che aveva deciso il secondo giudizio di revocazione. Per l’effetto, eccepiva, per un verso, che il Consigliere delegato non era legittimato a considerare improponibile la revocazione proposta avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 2152/2012 e, per altro verso, che la paventata improponibilità non sussisteva, poiché la revocazione proposta con il ricorso depositato il 3 luglio 2013 non riguardava il merito della pronuncia n. 2152/2012, bensì la sua nullità-inesistenza giuridica, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, attenendo alla pronuncia sulla ricusazione, siccome adottata dal Collegio privo di legittimazione. Rilevava, inoltre, che il divieto di cui all’art. 403 c.p.c. valeva solo per le pronunce di merito sulla revocazione e non per i vizi propri di questa pronuncia. Non si costituiva la parte opposta Ministero dell’Economia e delle Finanze. Quindi, la Corte d’appello di Cagliari, in composizione collegiale, con il decreto di cui in epigrafe, rigettava l’opposizione e confermava il provvedimento monocratico opposto. A sostegno della decisione, la Corte territoriale evidenziava che – all’esito della lettura del ricorso per revocazione depositato il 3 luglio 2013, avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 2152/2012, depositata il 16 aprile 2012, conclusiva del primo giudizio di revocazione – emergeva l’insussistenza di alcuna delle limitate e “specialissime” ipotesi di deroga al divieto posto dall’art. 107, secondo comma, c.p.a. e dall’art. 403, primo comma, c.p.c., come indicate dalla giurisprudenza amministrativa (ossia: - in ordine a statuizioni in rito, viziate da errore di fatto, preclusive del giudizio di revocazione; - o ad errori di fatto, relativi ad aspetti formali di instaurazione del contraddittorio, con la conseguente insanabile nullità della pronuncia; -o per sostanziale mancanza di uno degli elementi ontologicamente fondanti della decisione, tali da determinarne l’inesistenza), poiché le censure sollevate incidevano sulle ragioni di diritto poste a fondamento della pronuncia impugnata. Precisava, dunque, che il ricorso di cui alla seconda revocazione era inammissibile, non già per difetto delle condizioni dell’azione, ma per il divieto di esercizio dell’azione in sé. Aggiungeva che nel giudizio amministrativo trovava applicazione l’art. 161 c.p.c., a mente del quale la nullità delle sentenze poteva essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie delle impugnazioni, sicché il Consigliere delegato non avrebbe potuto rilevare la contestata nullità insanabile delle pronunce del Tar e del Consiglio di Stato e pertanto ritenerle tamquam non essent. Sul punto, ad avviso della Corte distrettuale, esulava dalle competenze del giudice dell’equa riparazione ogni sindacato sul merito del precedente procedimento, sicché nessuna indagine poteva essere compiuta sulla necessità, opportunità o legittimità delle attività processuali compiute nel giudizio della cui ragionevole durata si controverteva. 4.– Avverso il decreto d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. È rimasto intimato il Ministero dell’Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, secondo comma, n. 4, e 277 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso ogni pronuncia sull’eccezione sollevata di carenza della sua legittimazione a rilevare l’improponibilità della seconda revocazione, con conseguente nullità della pronuncia impugnata, o – in subordine – , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del divieto per il Giudice della legge Pinto di sindacare le pronunce sul giudizio presupposto, con violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. per illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte territoriale valutato il merito delsecondo giudizio di revocazione. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, secondo comma, n. 4, e 287 c.p.c., per avere la Corte distrettuale mancato di pronunciare sulla dedotta inesistenza giuridica delle due statuizioni del Consiglio di Stato e della statuizione del Tar, con la conseguente nullità della pronuncia impugnata, o – in subordine – , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del pacifico divieto per il Giudice della legge Pinto di sindacare le pronunce sul giudizio presupposto, con violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. per illogicità e contraddittorietà della motivazione. 3.– I du e motivi – che possono essere affrontati congiuntamente, in quanto logicamente e giuridicamente connessi –sono infondati. 3.1.–Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 89/2001, la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva. Sicché è specifico compito del Giudice cui è rimessa la competenza per la liquidazione dell’indennizzo da durata non ragionevole del processo verificare il dies a quo di d ecorrenza di tale termine, ossia il momento in cui la decisione giudiziale è divenuta definitiva. Ora, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, per “definitività” della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il dies a quo del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, si intende, in relazione al giudizio di cognizione, il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce, sicché l’avvenuta decadenza, ove risulti dagli atti, è rilevabile d’ufficio (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 36125 del 23/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16194 del 17/06/2019; Sez. 1, Sentenza n. 1775 del 08/02/2012). Tanto premesso, in tema di irragionevole durata del processo amministrativo, la sentenza adottata dal Consiglio di Stato diviene definitiva, agli effetti dell’art. 4 della legge n. 89/2001 (nel testo introdotto dal d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2102), dal momento in cui scadono i termini per la sua impugnazione per motivi attinenti alla giurisdizione, giacché tra questi rientra anche il c.d. eccesso di potere giurisdizionale, vizio che può emergere solo con la pubblicazione della decisione medesima (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 28371 del 11/12/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 27783 del 30/10/2019; Sez. 6-2, Sentenza n. 25715 del 21/12/2015; Sez. 6-2, Sentenza n. 25714 del 21/12/2015). Con la conseguenza che il termine semestrale di decadenza per la proposizione della relativa domanda, previsto dall’art. 4 della legge n. 89/2001, decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo della cui durata si discute. Detto termine, una volta spirato, non può essere riaperto, ed a tempo indeterminato, per effetto del ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c., della sentenza conclusiva del processo presupposto che, costituendo un mezzo di impugnazione straordinario, non è legato da “rapporto di unicità” con il precedente giudizio di cognizione concluso con sentenza passata in giudicato (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 552 del 11/01/2017; Sez. 6-1, Sentenza n. 14970 del 06/09/2012; Sez. 1, Sentenza n. 24358 del 15/11/2006). 3.2.– Ne disce nde che, per un verso, il collegio era legittimato a rilevare l’improponibilità del secondo giudizio di revocazione (legittimazione implicitamente ritenuta, pronunciandosi su detta improponibilità) – la cui instaurazione è avvenuta per ragioni di merito eterogenee dalle ipotesi eccezionali nelle quali tale incombente è ammesso alla stregua della giurisprudenza amministrativa – e, per altro verso, non poteva sindacare – ai fini del mero rilievo del dies a quo del termine semestrale – la dedotta inesistenza g iuridica delle due pronunce del Consiglio di Stato e della pronuncia del Tar, come espressamente affermato nel decreto impugnato (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 12005 del 13/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8318 del 15/03/2022; Sez. 1, Sentenza n. 24971 del 25/11/2011; Sez. 1, Sentenza n. 10124 del 02/05/2006; Sez. 1, Sentenza n. 15395 del 15/10/2003). 3.3.– Quanto alla dedotta illogicità e contraddittorietà della motivazione, si rileva che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), ipotesi che non ricorre nel caso in esame, per quanto anzidetto. 4.– Alle consid erazioni innanzi espresse consegue il rigetto del ricors
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