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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2021

ECLI:EU:T:2021:463
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0032_INF

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 luglio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑32/19) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Errore di valutazione»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Regolamento che procede a un riesame dell’elenco di persone, gruppi o entità interessati senza abrogare il regolamento precedente – Ricorso proposto da una persona non menzionata in tale regolamento – Ricevibilità (Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio 2018/1656; regolamenti del Consiglio 2017/2063 e 2018/1653) (v. punti 35‑37)

2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio (PESC) 2017/2074, come modificata dalla decisione (PESC) 2018/1656, allegato I; regolamenti del Consiglio 2017/2063, allegato IV, e 2018/1653] (v. punti 44‑47, 49)

3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di compromissione dello Stato di diritto – Criteri – Funzioni che attribuiscono una responsabilità nella compromissione della democrazia o del rispetto dello Stato di diritto – Obbligo del Consiglio di procedere ad una valutazione aggiornata in sede di riesame delle misure restrittive – Prova contraria – Presa di posizione che si dissocia dal regime – Assenza – Errore di valutazione – Insussistenza [Decisione (PESC) del Consiglio 2017/2074, come modificata dalla decisione (PESC) 2018/1656, allegato I; regolamenti del Consiglio 2017/2063, allegato IV, e 2018/1653] (v. punti 53, 55‑59, 64, 66, 67) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela ( GU 2018, L 276, pag. 10 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela ( GU 2018, L 276, pag. 1 ), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0032_INF Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 luglio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑32/19) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Errore di valutazione» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Regolamento che procede a un riesame dell’elenco di persone, gruppi o entità interessati senza abrogare il regolamento precedente – Ricorso proposto da una persona non menzionata in tale regolamento – Ricevibilità (Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio 2018/1656; regolamenti del Consiglio 2017/2063 e 2018/1653) (v. punti 35‑37) 2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio (PESC) 2017/2074, come modificata dalla decisione (PESC) 2018/1656, allegato I; regolamenti del Consiglio 2017/2063, allegato IV, e 2018/1653] (v. punti 44‑47, 49) 3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di compromissione dello Stato di diritto – Criteri – Funzioni che attribuiscono una responsabilità nella compromissione della democrazia o del rispetto dello Stato di diritto – Obbligo del Consiglio di procedere ad una valutazione aggiornata in sede di riesame delle misure restrittive – Prova contraria – Presa di posizione che si dissocia dal regime – Assenza – Errore di valutazione – Insussistenza [Decisione (PESC) del Consiglio 2017/2074, come modificata dalla decisione (PESC) 2018/1656, allegato I; regolamenti del Consiglio 2017/2063, allegato IV, e 2018/1653] (v. punti 53, 55‑59, 64, 66, 67) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela ( GU 2018, L 276, pag. 10 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela ( GU 2018, L 276, pag. 1 ), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
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