Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2018/2021
ECLI:EU:T:2021:463
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0032_INF
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 luglio 2021 –
[OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑32/19)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Errore di valutazione»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Regolamento che procede a un riesame dell’elenco di persone, gruppi o entità interessati senza abrogare il regolamento precedente – Ricorso proposto da una persona non menzionata in tale regolamento – Ricevibilità
(Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio 2018/1656; regolamenti del Consiglio 2017/2063 e 2018/1653)
(v. punti 35‑37)
2.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio (PESC) 2017/2074, come modificata dalla decisione (PESC) 2018/1656, allegato I; regolamenti del Consiglio 2017/2063, allegato IV, e 2018/1653]
(v. punti 44‑47, 49)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di compromissione dello Stato di diritto – Criteri – Funzioni che attribuiscono una responsabilità nella compromissione della democrazia o del rispetto dello Stato di diritto – Obbligo del Consiglio di procedere ad una valutazione aggiornata in sede di riesame delle misure restrittive – Prova contraria – Presa di posizione che si dissocia dal regime – Assenza – Errore di valutazione – Insussistenza
[Decisione (PESC) del Consiglio 2017/2074, come modificata dalla decisione (PESC) 2018/1656, allegato I; regolamenti del Consiglio 2017/2063, allegato IV, e 2018/1653]
(v. punti 53, 55‑59, 64, 66, 67)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (
GU 2018, L 276, pag. 10
), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (
GU 2018, L 276, pag. 1
), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.