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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 luglio 1964

Cassazione n. 13333/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/07/1964 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/11/1951 avverso la sentenza del 05/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il primo motivo del ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe indicata, quanto alla insussistenza della ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., è inammissibile, in quanto assume il carattere astratto e assertivo della motivazione della sentenza impugnata, laddove, al contrario, la Corte territoriale ha dato conto degli elementi fattuali (condizioni di scarsa visibilità e assenza di portiere) che, unitamente al tempo di notte, hanno propiziato la realizzazione del furto; - che del pari è inammissibile è il secondo motivo, avendo la Corte d'appello, per un verso, sottolineato l'aspecificità dell'impugnazione sul punto della recidiva e, per altro verso, ribadito gli elementi posti a base della valutazione di più accentuata pericolosità; che l'assenza di aumento nasce dalla equivalenza delle circostanze, che non è logicamente incompatibile con il giudizio di maggiore pericolosità espressa dal nuovo reato; - che del tutto aspecifico e reiterativo è il terzo motivo, dal momento che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, alla luce dell'articolata motivazione fornita dalla Corte d'appello; - che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto, per come sopra osservato, la motivazione offerta dalla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della recidiva è puntuale e specifica, a differenza delle generiche critiche svolte in questa sede; - che anche il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto sovrappone il piano dell'elisione dell'aumento per la recidiva, in dipendenza dell'equivalenza, con quello della sussistenza della circostanza aggravante, con gli effetti che ne derivano in termini di bilanciamento; - che il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, una volta chiarito che, esclusa la rilevanza della condotta post factum, le dichiarazione della persona offesa, secondo la quale i beni sottratti non sarebbero di ingente valore (tale la ricostruzione della sentenza impugnata confermata dal ricorso), non significa affatto che questi ultimi avrebbero avuto un valore di speciale tenuità, motivatamente escluso dalla Corte d'appello;- che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così d iSq il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]&re estensore Il Presidente GiUsb [OSCURATO:PERSONA] ste,....(1r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/07/1964 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/11/1951 avverso la sentenza del 05/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il primo motivo del ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe indicata, quanto alla insussistenza della ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., è inammissibile, in quanto assume il carattere astratto e assertivo della motivazione della sentenza impugnata, laddove, al contrario, la Corte territoriale ha dato conto degli elementi fattuali (condizioni di scarsa visibilità e assenza di portiere) che, unitamente al tempo di notte, hanno propiziato la realizzazione del furto; - che del pari è inammissibile è il secondo motivo, avendo la Corte d'appello, per un verso, sottolineato l'aspecificità dell'impugnazione sul punto della recidiva e, per altro verso, ribadito gli elementi posti a base della valutazione di più accentuata pericolosità; che l'assenza di aumento nasce dalla equivalenza delle circostanze, che non è logicamente incompatibile con il giudizio di maggiore pericolosità espressa dal nuovo reato; - che del tutto aspecifico e reiterativo è il terzo motivo, dal momento che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, alla luce dell'articolata motivazione fornita dalla Corte d'appello; - che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto, per come sopra osservato, la motivazione offerta dalla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della recidiva è puntuale e specifica, a differenza delle generiche critiche svolte in questa sede; - che anche il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto sovrappone il piano dell'elisione dell'aumento per la recidiva, in dipendenza dell'equivalenza, con quello della sussistenza della circostanza aggravante, con gli effetti che ne derivano in termini di bilanciamento; - che il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, una volta chiarito che, esclusa la rilevanza della condotta post factum, le dichiarazione della persona offesa, secondo la quale i beni sottratti non sarebbero di ingente valore (tale la ricostruzione della sentenza impugnata confermata dal ricorso), non significa affatto che questi ultimi avrebbero avuto un valore di speciale tenuità, motivatamente escluso dalla Corte d'appello;- che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così d iSq il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]&re estensore Il Presidente GiUsb [OSCURATO:PERSONA] ste,....(1r