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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20348/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.

R. PICCIRILLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di annullamento del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale di Trieste.

Ha osservato, in risposta ai rilievi difensivi, che nel procedimento di esecuzione per la revoca della sospensione condizionale della pena fu nominato come difensore d'ufficio lo stesso avvocato presente, nella medesima veste, in questo procedimento.

È pur vero che [OSCURATO:PERSONA] nominò in quel procedìmento un difensore di fiducia, nella persona dell'avv.to M. Drassich, ma detta nomina rimase senza effetto, con la reviviscenza della nomina officiosa, perché si prese atto che l'avv.to Drassich era già da qualche anno cancellato dall'albo professionale.

Ha poi rilevato che le notifiche dei provvedimenti ora impugnati non andavano eseguite neanche in favore dei difensori nominati nei due procedimenti di cognizione conclusi dalle sentenze di condanna che hanno dato titolo alla carcerazione, e ciò perché le nomine nei giudizi di cognizione non hanno effetto nel procedimento di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e poi perché la nomina dell'avv.to Drassich come difensore di fiducia nel giudizio di esecuzione per la revoca della sospensione condizionale della pena aveva reso non più efficaci le precedenti nomine di difensori fiduciari.

2. La Corte di appello, ancora, ha osservato che non incidono sull'ordine di esecuzione le vicende relative alla notifica del provvedimento di revoca della sospensione condizionale, peraltro effettuata senza ritardo e che [OSCURATO:PERSONA] depositò richiesta di riconoscimento della continuazione dopo l'emissione dell'ordine di esecuzione.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha articolato più motivi.

3.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge.

Il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti non è stato notificato, in violazione dell'art. 656 cod. proc. pen., ai difensori di fiducia nominati nei procedimenti di cognizione, specificamente nei procedimenti di merito e di legittimità per la revoca della sospensione condizionale della pena e di cognizione sul fatto oggetto dell'accertamento penale irrevocabile.

La disposizione di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. è speciale ma non di deroga rispetto a quella di cui all'art 655 cod. proc. pen. 3.2.

Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge.

Il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti non è stato notificato ai difensori nominati per il procedimento di esecuzione contestualmente all'esecuzione dell'ordine di carcerazione, e ciò in violazione dell'art. 656 cod. proc. pen. 3.3.

Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La Corte di appello ha errato nel ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse assistito nel procedimento di esecuzione della pena detentiva dal difensore di ufficio nominato nel precedente procedimento di esecuzione per la revoca della sospensione condizionale della pena.

Non si vede allora perché non è stata disposta la notifica in favore del difensore nominato nel procedimento di esecuzione per il riconoscimento del vincolo di continuazione, la cui udienza fu tenuta il 7 settembre 2022, appena prima dell'udienza tenuta nel procedimento di esecuzione conclusosi con l'ordinanza ora impugnata.

3.4. Con il quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge per omessa preventiva notifica, senza ritardo, dell'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena che ha dato causa all'emissione dell'ordine di esecuzione.

3.5. Con il quinto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge per mancata sospensione dell'esecuzione della pena in pendenza del procedimento di esecuzione per riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle condanne che hanno irrogato le pene poste in esecuzione.

4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. La Corte di appello ha ben spiegato le ragioni per le quali l'ordine di esecuzione non andava notificato ai difensori nominati nel giudizio di cognizione.

Ha chiarito che quelle nomine non potevano dirsi più efficaci per le notifiche nel giudizio di esecuzione dal momento che l'interessato aveva già provveduto a nominare un difensore per il giudizio di esecuzione relativo alla domanda di revoca della sospensione condizionale, che poi però risultò non essere più in attività perché già cancellato dall'albo professionale.

In ogni caso, il ricorrente non ha dedotto che l'ordine di esecuzione fu accompagnato dal contestuale ordine di sospensione ed è solo in questo caso che vale la regola per la quale la notifica, in assenza di nomine fiduciarie per il giudizio di esecuzione, devono essere disposte in favore del difensore del giudizio di cognizione, secondo quanto concordemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, per la quale "la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salvo che per la specifica ipotesi della sospensione dell'esecuzione con termine, per la presentazione di istanza finalizzata alla concessione di misure alternative alla detenzione, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen." - Sez. 1, n. 22945 del 04/05/2017, Rv. 270971 -.

L'ordine di esecuzione fu quindi notificato al difensore di ufficio, individuato nello stesso professionista nominato d'ufficio nel giudizio di esecuzione per la revoca della sospensione condizionale in cui l'interessato aveva provveduto a nominare un difensore di fiducia, con revoca implicita delle nomine fiduciarie operate per il giudizio di cognizione, che non potette operare, determinando la necessità di una nomina officiosa, perché medio tempore cancellato dall'albo professionale.

Né può dirsi che la notifica dovesse essere effettuata in favore del difensore nominato per il procedimento di esecuzione richiesto ai fini del riconoscimento della continuazione, atteso che la domanda di applicazione della continuazione fu successiva alla emissione dell'ordine di esecuzione.

La Corte di appello ha poi dato atto che la notifica del provvedimento di revoca dell'ordine di sospensione fu operata senza ritardo, dando conto con puntualità dei tempi in cui fu effettuata (fl. 3) ed ha aggiunto il condivisibile rilievo in ordine alla irrilevanza dei tempi di notifica di tal provvedimento sulla validità ed efficacia dell'ordine di esecuzione, anche secondo il consolidato principio di diritto per il quale "nel caso in cui la revoca di un beneficio sia prevista ex lege come obbligatoria e automatica, il pubblico ministero è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena coperta dalla misura di favore caducata, sempre che, nel contempo, richieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all'art. 674 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma primo, cod. pen.)" - Sez. 1, n. 19894 del 08/02/2022, Rv. 283092 -.

Del tutto infondato è poi il rilievo per il quale la pendenza del procedimento di esecuzione per il riconoscimento della continuazione avrebbe dovuto determinare la sospensione dell'ordine di esecuzione, tenendo conto del principio di diritto per il quale "la rideterminazione della pena in sede esecutiva entro i limiti di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., a seguito del riconoscimento della continuazione in un momento successivo all'inizio dell'esecuzione, non determina l'annullamento dell'ordine di esecuzione e non legittima la ripetizione della fase di I ) sospensione antecedente alla sua emissione" - Sez. 1, n. 10275 del 26/11/2021, dep. 2022, Rv. 282788 -.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. R. PICCIRILLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di annullamento del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale di Trieste. Ha osservato, in risposta ai rilievi difensivi, che nel procedimento di esecuzione per la revoca della sospensione condizionale della pena fu nominato come difensore d'ufficio lo stesso avvocato presente, nella medesima veste, in questo procedimento. È pur vero che [OSCURATO:PERSONA] nominò in quel procedìmento un difensore di fiducia, nella persona dell'avv.to M. Drassich, ma detta nomina rimase senza effetto, con la reviviscenza della nomina officiosa, perché si prese atto che l'avv.to Drassich era già da qualche anno cancellato dall'albo professionale. Ha poi rilevato che le notifiche dei provvedimenti ora impugnati non andavano eseguite neanche in favore dei difensori nominati nei due procedimenti di cognizione conclusi dalle sentenze di condanna che hanno dato titolo alla carcerazione, e ciò perché le nomine nei giudizi di cognizione non hanno effetto nel procedimento di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e poi perché la nomina dell'avv.to Drassich come difensore di fiducia nel giudizio di esecuzione per la revoca della sospensione condizionale della pena aveva reso non più efficaci le precedenti nomine di difensori fiduciari. 2. La Corte di appello, ancora, ha osservato che non incidono sull'ordine di esecuzione le vicende relative alla notifica del provvedimento di revoca della sospensione condizionale, peraltro effettuata senza ritardo e che [OSCURATO:PERSONA] depositò richiesta di riconoscimento della continuazione dopo l'emissione dell'ordine di esecuzione. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge. Il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti non è stato notificato, in violazione dell'art. 656 cod. proc. pen., ai difensori di fiducia nominati nei procedimenti di cognizione, specificamente nei procedimenti di merito e di legittimità per la revoca della sospensione condizionale della pena e di cognizione sul fatto oggetto dell'accertamento penale irrevocabile. La disposizione di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. è speciale ma non di deroga rispetto a quella di cui all'art 655 cod. proc. pen. 3.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge. Il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti non è stato notificato ai difensori nominati per il procedimento di esecuzione contestualmente all'esecuzione dell'ordine di carcerazione, e ciò in violazione dell'art. 656 cod. proc. pen. 3.3. Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha errato nel ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse assistito nel procedimento di esecuzione della pena detentiva dal difensore di ufficio nominato nel precedente procedimento di esecuzione per la revoca della sospensione condizionale della pena. Non si vede allora perché non è stata disposta la notifica in favore del difensore nominato nel procedimento di esecuzione per il riconoscimento del vincolo di continuazione, la cui udienza fu tenuta il 7 settembre 2022, appena prima dell'udienza tenuta nel procedimento di esecuzione conclusosi con l'ordinanza ora impugnata. 3.4. Con il quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge per omessa preventiva notifica, senza ritardo, dell'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena che ha dato causa all'emissione dell'ordine di esecuzione. 3.5. Con il quinto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge per mancata sospensione dell'esecuzione della pena in pendenza del procedimento di esecuzione per riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle condanne che hanno irrogato le pene poste in esecuzione. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. La Corte di appello ha ben spiegato le ragioni per le quali l'ordine di esecuzione non andava notificato ai difensori nominati nel giudizio di cognizione. Ha chiarito che quelle nomine non potevano dirsi più efficaci per le notifiche nel giudizio di esecuzione dal momento che l'interessato aveva già provveduto a nominare un difensore per il giudizio di esecuzione relativo alla domanda di revoca della sospensione condizionale, che poi però risultò non essere più in attività perché già cancellato dall'albo professionale. In ogni caso, il ricorrente non ha dedotto che l'ordine di esecuzione fu accompagnato dal contestuale ordine di sospensione ed è solo in questo caso che vale la regola per la quale la notifica, in assenza di nomine fiduciarie per il giudizio di esecuzione, devono essere disposte in favore del difensore del giudizio di cognizione, secondo quanto concordemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, per la quale "la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salvo che per la specifica ipotesi della sospensione dell'esecuzione con termine, per la presentazione di istanza finalizzata alla concessione di misure alternative alla detenzione, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen." - Sez. 1, n. 22945 del 04/05/2017, Rv. 270971 -. L'ordine di esecuzione fu quindi notificato al difensore di ufficio, individuato nello stesso professionista nominato d'ufficio nel giudizio di esecuzione per la revoca della sospensione condizionale in cui l'interessato aveva provveduto a nominare un difensore di fiducia, con revoca implicita delle nomine fiduciarie operate per il giudizio di cognizione, che non potette operare, determinando la necessità di una nomina officiosa, perché medio tempore cancellato dall'albo professionale. Né può dirsi che la notifica dovesse essere effettuata in favore del difensore nominato per il procedimento di esecuzione richiesto ai fini del riconoscimento della continuazione, atteso che la domanda di applicazione della continuazione fu successiva alla emissione dell'ordine di esecuzione. La Corte di appello ha poi dato atto che la notifica del provvedimento di revoca dell'ordine di sospensione fu operata senza ritardo, dando conto con puntualità dei tempi in cui fu effettuata (fl. 3) ed ha aggiunto il condivisibile rilievo in ordine alla irrilevanza dei tempi di notifica di tal provvedimento sulla validità ed efficacia dell'ordine di esecuzione, anche secondo il consolidato principio di diritto per il quale "nel caso in cui la revoca di un beneficio sia prevista ex lege come obbligatoria e automatica, il pubblico ministero è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena coperta dalla misura di favore caducata, sempre che, nel contempo, richieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all'art. 674 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma primo, cod. pen.)" - Sez. 1, n. 19894 del 08/02/2022, Rv. 283092 -. Del tutto infondato è poi il rilievo per il quale la pendenza del procedimento di esecuzione per il riconoscimento della continuazione avrebbe dovuto determinare la sospensione dell'ordine di esecuzione, tenendo conto del principio di diritto per il quale "la rideterminazione della pena in sede esecutiva entro i limiti di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., a seguito del riconoscimento della continuazione in un momento successivo all'inizio dell'esecuzione, non determina l'annullamento dell'ordine di esecuzione e non legittima la ripetizione della fase di I ) sospensione antecedente alla sua emissione" - Sez. 1, n. 10275 del 26/11/2021, dep. 2022, Rv. 282788 -. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d
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