CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 ottobre 2021
Cassazione n. 00692/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la decisione del primo giudice, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia grave. L'imputato, pregiudicato, aveva minacciato di morte [OSCURATO:PERSONA] mimando il gesto del taglio della gola. 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso il difensore dell'imputato lamentando: a) la violazione "dell'art. 606 lett. B)" e dell'art. 612 cod. pen. per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato senza la 'prova certa del reato a lui attribuito, dal momento che il solo dato valutato dal giudicante è costituito dalle interessate dichiarazioni della persona offesa, animata da astio nei confronti della famiglia dell'imputato, "culminato con l'uccisione del fratello dell'odierno appellante"; b) la violazione dell'art. 131/bis cod. pen., di cui sussisterebbero i presupposti per la non abitualità del comportamento minatorio e per l'esiguità del danno; c) la violazione dell'art. 612 cod. pen., per essere stata ritenuta grave la minaccia proferita, non idonea a suscitare il grave turbamento preso in considerazione dalla norma; d) la violazione dell'art. 133 cod. pen., per l'ingiustificato scostamento dal minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di doglianze già sottoposte all'esame del giudice d'appello e da questi disattese con motivazione ampia, congrua e logica, che non occorre ripercorrere in questa sede. La credibilità della persona offesa è stata affermata, invero, in base alla linearità e plausibilità del racconto da questa proveniente, risultato immune da cadute di consequenzialità logico-argomentativa e perciò incensurabile in cassazione. La gravità della minaccia è stata ricollegata alla prospettazione di un male estremo, effettuata, peraltro, in modo simbolico e, perciò, maggiormente intimidatorio. Tanto rende ragione anche della inapplicabilità - nella specie - dell'art. 131/bis cod. pen., che presuppone un'offesa particolarmente tenue e, perciò, lontana da quella ravvisata dal giudicante. La determinazione della pena è compito precipuo del giudice di merito, il cui giudizio è insindacabile in cassazione, ove congruamente motivato. Nella specie, il riferimento alla gravità della condotta e ai precedenti penali dell'imputato rende pienamente ragione di una pena contenuta nella media edittale e temperata dalla concessione di attenuanti generiche. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stresso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]