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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2026

Cassazione n. 23903/2026

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corrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE rappresentato e difeso dall'avvocatoAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DICAMPANIA n. 4100/2023 depositata il 29/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1180/2024Numero sezionale 5508/2026Numero di raccolta generale 23903/2026Data pubblicazione 23/07/2026L’avvocato [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso, avanti la CommissioneTributaria Provinciale di Napoli, avverso la cartella esattoriale per lasomma di € 318,49, notificatagli il 1/10/2021, dovuta per la registrazionenel 2007 d’un atto giudiziario a titolo d’imposta e sanzioni.

Il primo giudiceaccolse il ricorso ritenendo fondata la censura in relazione alla mancatanotifica dell’avviso prodromico alla riscossione.Su appello dell’Agenzia delle Entrate, nel contraddittorio con ilcontribuente e mediante la sentenza indicata in epigrafe, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Campania ha accolto il gravame.Secondo il giudice d’appello:- la notifica a mezzo posta il 3/4/23 (rectius 3/4/2010) avvenuta alportiere presso la residenza del contribuente in Casoria (NA) era valida edefficace, non avendo quest’ultimo comunicato cambi di residenza;- le ulteriori censure sulla notifica concretizzavano mere irregolaritàformali;- quanto alle censure già formulate in primo grado, la cartella apparivacompleta nei suoi elementi essenziali, compreso il riferimento all’avviso diliquidazione ad essa prodromico, mentre dovevano ritenersi generiche leeccezioni di prescrizione, comunque infondate alla luce della normativa disospensione dei termini (c.d.

COVID).Ricorre per Cassazione il contribuente sulla base di un unico motivointegrato da successiva memoria.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Agenzia delle Entrate Riscossione, pur notificata telematicamente pressol’Avvocatura di Stato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente evidenziato come la controricorrente Agenzia delleEntrate eccepisca la nullità della notifica del ricorso per cassazione neiconfronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione, in quanto effettuataNumero registro generale 1180/2024Numero sezionale 5508/2026Numero di raccolta generale 23903/2026Data pubblicazione 23/07/2026presso l’Avvocatura Generale dello Stato sostenendo che, ai sensi dell’art.1, comma 8, del d.l. 193/16, convertito con modificazioni nella legge225/16, l’intimata si avvale solo facoltativamente della difesadell’Avvocatura.

Ciò determinerebbe la necessità di notificareesclusivamente alla stessa Agenzia delle Entrate e non alla difesa erariale.L’eccezione preliminare è fondata.Come evidenziato, tra le altre, dalla pronuncia Cass. Sez.

U., 08/06/2021,n. 15911, Rv. 661509 - 02, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del citato d.l.193/16 (“Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e dipatrocinio dell’Avvocatura dello Stato”) e per quanto qui d’interesse:“L’ente (Agenzia delle Entrate Riscossione) è autorizzato ad avvalersi delpatrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 43 del testo unicodelle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa ingiudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui alR.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto ecomunque su base convenzionale”.L’art. 43, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sullarappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamentodell’Avvocatura dello Stato, di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, recita:“L’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa neigiudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, legiurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche nonstatali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanzadello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, diregolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto.Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi diconcerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.Qualora sia intervenuta l’autorizzazione, di cui al comma 1, larappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sonoNumero registro generale 1180/2024Numero sezionale 5508/2026Numero di raccolta generale 23903/2026Data pubblicazione 23/07/2026assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva,eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni”.Si richiama a tal fine il protocollo d’intesa del 22 giugno 2017 traAvvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione che, perquanto di rilievo (par. 3.4.1), prevede che la prima assuma il patrociniodell’Ente nelle liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria.Tuttavia, tale patrocinio non comporta automaticamente la legittimazionealla ricezione delle notifiche per conto dell’agente della riscossione.Le stesse SSUU n. 15911/2021 (punto 10.1), espressamente rimeditandoquanto affermato nella sentenza SSUU 2087/2020 (come già aveva fattoSSUU 4835/2021), hanno stabilito che la notifica del ricorso eseguita alsuccessore ex lege dell'agente della riscossione già parte in causa, cioèalla sopravvenuta Agenzia delle Entrate - Riscossione, è invalida seeseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione(Equitalia ndr), perché l'ultrattività del mandato in origine conferito aquest'ultimo prima dell'istituzione del nuovo Ente, così nominato ecostituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso percassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso,poiché la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentroautomatico del suo successore sono disposti da una norma di legge, qualeil d.l. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suosuccessore ex lege, cioè l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nei confrontidi detto originario difensore è invalida, ma tale invalidità integra unanullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzionedell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione: “daeseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suoindirizzo di posta elettronica certificata”.

Tale soluzione tiene infatti contodell’insegnamento (punto 10.2.1) secondo cui la rappresentanza ingiudizio di AdER da parte dell'Avvocatura dello Stato - anche nei casi in cuiquest'ultima ne debba assumere il patrocinio sulla base dell'intervenutaNumero registro generale 1180/2024Numero sezionale 5508/2026Numero di raccolta generale 23903/2026Data pubblicazione 23/07/2026convenzione, tra i quali, …, i giudizi dinanzi alle sezioni civili della Corte dicassazione, ivi compresa la sezione tributaria - non è declinabile in terminidi esclusività, ciò che vale anche per la rappresentanza dal lato passivo,stante il carattere peculiare di detto patrocinio rispetto alle ordinarieipotesi di patrocinio c.d. autorizzato ex art. 43, quarto comma, del r.d. n.1611/1933, sicché pare doversi escludere che possa trovare applicazionenella fattispecie l'art. 11, del medesimo regio decreto, che è riferito ai casidi patrocinio obbligatorio delle Amministrazioni dello Stato da partedell'Avvocatura erariale.Attesa la mancata costituzione di Agenzia delle Entrate – Riscossione e,pertanto, in assenza del succitato effetto sanante, deve disporsi, ai sensidell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notifica del ricorso nei confrontidella stessa nella sua sede ovvero al suo indirizzo di posta elettronicacertificata.

P.Q.Mrinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo dando al ricorrente terminedi 60 gg dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica delricorso ad Agenzia delle Entrate – Riscossione secondo le modalitàsuindicate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE rappresentato e difeso dall'avvocatoAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DICAMPANIA n. 4100/2023 depositata il 29/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1180/2024Numero sezionale 5508/2026Numero di raccolta generale 23903/2026Data pubblicazione 23/07/2026L’avvocato [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso, avanti la CommissioneTributaria Provinciale di Napoli, avverso la cartella esattoriale per lasomma di € 318,49, notificatagli il 1/10/2021, dovuta per la registrazionenel 2007 d’un atto giudiziario a titolo d’imposta e sanzioni. Il primo giudiceaccolse il ricorso ritenendo fondata la censura in relazione alla mancatanotifica dell’avviso prodromico alla riscossione.Su appello dell’Agenzia delle Entrate, nel contraddittorio con ilcontribuente e mediante la sentenza indicata in epigrafe, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Campania ha accolto il gravame.Secondo il giudice d’appello:- la notifica a mezzo posta il 3/4/23 (rectius 3/4/2010) avvenuta alportiere presso la residenza del contribuente in Casoria (NA) era valida edefficace, non avendo quest’ultimo comunicato cambi di residenza;- le ulteriori censure sulla notifica concretizzavano mere irregolaritàformali;- quanto alle censure già formulate in primo grado, la cartella apparivacompleta nei suoi elementi essenziali, compreso il riferimento all’avviso diliquidazione ad essa prodromico, mentre dovevano ritenersi generiche leeccezioni di prescrizione, comunque infondate alla luce della normativa disospensione dei termini (c.d. COVID).Ricorre per Cassazione il contribuente sulla base di un unico motivointegrato da successiva memoria.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Agenzia delle Entrate Riscossione, pur notificata telematicamente pressol’Avvocatura di Stato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente evidenziato come la controricorrente Agenzia delleEntrate eccepisca la nullità della notifica del ricorso per cassazione neiconfronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione, in quanto effettuataNumero registro generale 1180/2024Numero sezionale 5508/2026Numero di raccolta generale 23903/2026Data pubblicazione 23/07/2026presso l’Avvocatura Generale dello Stato sostenendo che, ai sensi dell’art.1, comma 8, del d.l. 193/16, convertito con modificazioni nella legge225/16, l’intimata si avvale solo facoltativamente della difesadell’Avvocatura. Ciò determinerebbe la necessità di notificareesclusivamente alla stessa Agenzia delle Entrate e non alla difesa erariale.L’eccezione preliminare è fondata.Come evidenziato, tra le altre, dalla pronuncia Cass. Sez. U., 08/06/2021,n. 15911, Rv. 661509 - 02, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del citato d.l.193/16 (“Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e dipatrocinio dell’Avvocatura dello Stato”) e per quanto qui d’interesse:“L’ente (Agenzia delle Entrate Riscossione) è autorizzato ad avvalersi delpatrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 43 del testo unicodelle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa ingiudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui alR.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto ecomunque su base convenzionale”.L’art. 43, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sullarappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamentodell’Avvocatura dello Stato, di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, recita:“L’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa neigiudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, legiurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche nonstatali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanzadello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, diregolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto.Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi diconcerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.Qualora sia intervenuta l’autorizzazione, di cui al comma 1, larappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sonoNumero registro generale 1180/2024Numero sezionale 5508/2026Numero di raccolta generale 23903/2026Data pubblicazione 23/07/2026assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva,eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni”.Si richiama a tal fine il protocollo d’intesa del 22 giugno 2017 traAvvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione che, perquanto di rilievo (par. 3.4.1), prevede che la prima assuma il patrociniodell’Ente nelle liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria.Tuttavia, tale patrocinio non comporta automaticamente la legittimazionealla ricezione delle notifiche per conto dell’agente della riscossione.Le stesse SSUU n. 15911/2021 (punto 10.1), espressamente rimeditandoquanto affermato nella sentenza SSUU 2087/2020 (come già aveva fattoSSUU 4835/2021), hanno stabilito che la notifica del ricorso eseguita alsuccessore ex lege dell'agente della riscossione già parte in causa, cioèalla sopravvenuta Agenzia delle Entrate - Riscossione, è invalida seeseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione(Equitalia ndr), perché l'ultrattività del mandato in origine conferito aquest'ultimo prima dell'istituzione del nuovo Ente, così nominato ecostituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso percassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso,poiché la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentroautomatico del suo successore sono disposti da una norma di legge, qualeil d.l. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suosuccessore ex lege, cioè l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nei confrontidi detto originario difensore è invalida, ma tale invalidità integra unanullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzionedell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione: “daeseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suoindirizzo di posta elettronica certificata”. Tale soluzione tiene infatti contodell’insegnamento (punto 10.2.1) secondo cui la rappresentanza ingiudizio di AdER da parte dell'Avvocatura dello Stato - anche nei casi in cuiquest'ultima ne debba assumere il patrocinio sulla base dell'intervenutaNumero registro generale 1180/2024Numero sezionale 5508/2026Numero di raccolta generale 23903/2026Data pubblicazione 23/07/2026convenzione, tra i quali, …, i giudizi dinanzi alle sezioni civili della Corte dicassazione, ivi compresa la sezione tributaria - non è declinabile in terminidi esclusività, ciò che vale anche per la rappresentanza dal lato passivo,stante il carattere peculiare di detto patrocinio rispetto alle ordinarieipotesi di patrocinio c.d. autorizzato ex art. 43, quarto comma, del r.d. n.1611/1933, sicché pare doversi escludere che possa trovare applicazionenella fattispecie l'art. 11, del medesimo regio decreto, che è riferito ai casidi patrocinio obbligatorio delle Amministrazioni dello Stato da partedell'Avvocatura erariale.Attesa la mancata costituzione di Agenzia delle Entrate – Riscossione e,pertanto, in assenza del succitato effetto sanante, deve disporsi, ai sensidell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notifica del ricorso nei confrontidella stessa nella sua sede ovvero al suo indirizzo di posta elettronicacertificata. P.Q.Mrinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo dando al ricorrente terminedi 60 gg dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica delricorso ad Agenzia delle Entrate – Riscossione secondo le modalitàsuindicate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.Il PresidenteUgo Candia
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