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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 21579/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5725/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] , 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appell o di Roma n. 760/2016 depositata il5.2.2016. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.6.2022dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’impresa IMPREPAR - [OSCURATO:PERSONA] s .p.a. (nel prosieguo IMPREPAR), con atto notificato in data 3.6.2005, attivava giudizio arbitrale nei confronti della Regione Calabria.

La società esponeva di agire in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) affidatario dei lavori di sbarramento del fiume Esaro, di cui al contratto del 27.7.1983, ceduto dalla Cassa per il Mezzogiorno al Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari.

In costanza di contratto venivano stipulate perizie di variante ed i lavori scontavano un andamento anomalo, talché veniva azionato un primo procedimento di arbitrato in esito al quale, con lodo sottoscritto il 15.12.1994, il contratto suindicato veniva dichiarato risolto per eccessiva onerosità.

Nelle more del procedimento di arbitrato, in data 31.3.1993, le parti stipulavano il IV° atto di sottomissione per i lavori di messa in sicurezza delle opere (in particolare sistemazione del dissesto in sponda sinistra diga, strada in sponda destra e sinistra, abitato di S. Agata) conseguente alla domanda di risoluzione avanzata.

Entrambe le parti impugnavano il lodo del 1994 dinanzi alla Corte d’Appello di Roma.

Nel 1996 il Ministero dei lavori pubblici subentrava al Consorzio nel contratto del 27.7.1983, mentre alla Regione Calabria venivano trasferite, per quanto di interesse, le opere inerenti la diga sul fiume Esaro a Cameli.

In data 23.7.1998, il Ministero e il RTI addivenivano a una soluzione transattiva avente ad oggetto i lavori del contratto principale e del I°, II ° , III ° Atto aggiuntivo, salvo l’adempimento delle obbligazioni di cui al IV°atto di sottomissione.

Nell’anno 2003 veniva approvato l’atto di collaudo con decreto dirigenziale della Regione Calabria prot. n. 4651 ed in tale occasione insorgeva tra le parti controversia in merito airapporti di debito/creditoesistenti tra le parti.

2. Seguiva la dom anda di arbitrato proposta dalla IMPREPAR.

Nei quesiti sottoposti alla terna arbitralela società chiedeva l’accertamento della definizione di qualsivoglia rapporto di debito/credito tra le parti in forza dell’atto transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la quantificazione di quanto dovuto all’impresa in forza del IV° atto di sottomissione, anche a tito lo di maggiori oneri e costi per ridotta produttività dei lavori, di interruzione anticipata dei lavori, di mantenimento delle garanzie fideiussorie dopo la data del collaudo, oltre interessi, risarcimento danni e spese di arbitrato.

Con lodo n.110 del 2006, sottoscritto in data 28.11.2006, gli arbitri, a seguito di consulenza tecnica d’ufficio , ritenevano infondate le eccezioni avanzate dalla Regione sulla composizione del collegio, sul vizio di nomina di un arbitro, sulla decadenza dalla domanda e dalle riserve. [OSCURATO:PERSONA], dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Regione per il solo quesito afferente alla transazione del 1998, accertava altresì il quantum dovuto all’impresa sulla scorta dei quesiti avanzati dalla stessa e per le causali ivi contenute, condannando la Regione al pagamento dell’importo complessivo di € 3.710.705,69, oltre interessi legali, dichiarava l’estinzione delle garanzie fideiussorie e poneva le spese di funzionamento del collegio e gli onorari degli a rbitri – quantifi cati con separata ordinanza- a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna e spese di difesa compensate.

3. Con atto di citazione notificato in data 5.12.2007 la Regione Calabria impugnava il lodo n.110 del 20 06 dinanzi al la Corte d’appello di Roma.

In esito a detto giudizio il Collegio, con la sentenza 760/2016 pubblicata in data 5.2.2016, dichiarava l’impugnazione inammissibile.

Sul primo motivo la Corte evidenziava il richiamo dell’art. 5 del IV Atto di sottomissione al contratto originario e l’ ulteriore richiamo alle disposizioni del capitolato generale della Cassa per il Mezzogiorno con conseguente chiara volontà delle parti di risoluzione delle controversie con la procedura di arbitrato.

I giudici di merito ritenevano altresì che il d.P.R. 1063/62, invocato dalla Regione,fosse applicabile ai soli contratti dello Stato ed in ogni caso, qualora richiamato dalle parti, avesse natura meramente contrattuale e non normativa, con ammissibilità di eccezione per violazione soltanto sotto il profilo dell’ermeneutica contrattuale, non sollevata dalla Regione.

Per il medesimo motivo veniva respinto il settimo motivo inerente alla tardività della domanda di arbitrato ai sensi dell’art.27 d.P.R. 1063/62.

Il secondo motivo, afferente alla costituzione del collegio in violazione dell’art. 45 d.P.R. 1063/62, veniva dichiarato inammissibile in quanto in sede di procedura arbitrale la Regione aveva invocato l’applicabilità della diversa legge regionale 18/1983 e non aveva contestato l’assenza di clausola compromissoria.

Sul terzo motivo, relativo alla situazione di incompatibilità di un arbitro, la Corte rilevava la necessità di ricusazione.

Sul quarto motivo, parimenti inammissibile, avente ad oggetto l’eccezione di decadenza dalla domanda per violazione dello art. 33 d.m. 145/2000, i giudici di merito qualificavano la censura come generica ed il motivo volto all’interpretazione più favorevole della norma avendo gli arbitri dichiarato inapplicabile la normativa indicata alle opere affidate anteriormente l’entrata in vigore della l. 109/94.

Il quinto motivo veniva dichiarato inammissibile, perché proposto dall’appellante relativamente al merito qualora vi fosse stato il passaggio alla fase rescissoria.

Il sesto motivo –sulla decadenza dell’impresa dalle riserve in quanto le opere oggetto delle stesse non erano state collaudate – veniva nuovamente dichiarato inammissibile in quanto l’impugnazione del lodo per nullità ex art. 829 c. 2 cod.proc.civ. consentiva il controllo del merito senza il riesame dei fatti di causa ed in ogni caso tale controllo era ristretto alla logica e al rispetto dei principi di diritto, esclusa in ogni caso la mera prospettazione di un’interpretazione diversa più favorevole.

La stessa argomentazione veniva fornita per l’inammissibilità del decimo motivo con il quale l’appellante lamentava l’erroneo riconoscimento di somme all’appaltatrice ex art. 345 della legge 20.3.1865, n.2248, all.F.

L’ottavo motivo veniva dichiarato irrilevante per la mancata contestazione del difetto di produzione in giudizio del verbale di sospensione dei lavori in cui dovevano essere contenute alcune riserve con conseguente rigetto dell’eccezione in merito da parte degli arbitri.

Il nono motivo veniva dichiarato inammissibile per assenza di specifiche ragioni di impugnazione sull’eccezione di risarcimento per un periodo successivo alla scadenza contrattuale.

L’undicesimo motivo veniva dichiarato inammissibile in quanto le spese di funzionamento del collegio e degli arbitri non facevano parte del lodo, assorbito il dodicesimo motivo sul malgoverno delle spese di giudizio. 4.[OSCURATO:PERSONA], con atto notificato in data 27.2.2017, ha impugnato la suddetta sentenza, affidando le proprie censure a quattordici motivi di ricorso.

La IMPREPAR, in proprio e quale mandataria dell’ATI, ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 5.Con il primo motivo di ricorso, rubricato «1.

Violazione art.132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 1 c. 3 cod.proc.civ. » la Regione Calabria contesta la motivazione contraddittoria della sentenza di appello laddove, definita inammissibile l’impugnazione, alterna declaratorie di irrilevanza, di infondatezza, anche in termini di inammissibilità, di qualificazione di una valutazione in punto di fatto poi indicata quale questione di interpretazione di norme.

5.1. Il motivo è infondato.

La Regione ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe nulla per violazione dell’art.132 (sottinteso: comma 2, n.4) cod.proc.civ., non rendendo realmente percepibili le ragioni della decisione.

5.2. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni, dalla leggen. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ.

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa, pur graficamente esistente, risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (ad esempio per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e non renda, così, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ. (Sez.L, n. 3819 del 14.2.2020, Rv. 656925 – 02; Sez. 6- 5, n. 13977 del 23.5.2019, Rv. 654145 – 01; Sez. 6 - 3, n. 22598 del 25.9.2018, Rv. 650880 –01; Sez. 1, n. 16057 del 18.6.2018, Rv. 649281 – 01; Sez. 3, n. 4448 del 25.2.2014, Rv. 630338 -01).

5.3. Nella fattispecie la Corte di appello ha indicato le ragioni delle proprie determinazioni in modo sufficientemente chiaro e tale da delineare adeguatamente il percorso logico seguito, con riferimento ai singoli specifici motivi di impugnazione del lodo.

La stessa Regione, a supporto delle sue argomentazioni circa la mera apparenza della motivazione, adduce critiche che mostrano invece chiaramente come essa abbia ben per cepito le ragioni che hanno ispirato i giudici di appello e sia stata perciò in grado di esporre ipropri motivi di dissenso da esse.

5.4. Certamente, poi, non è una ragione di apparenza della motivazione l’incoerenza della sanzione di inammissibilità rispetto a una motivazione articolata in termini di infondatezza che avrebbe piuttosto giustificato il rigetto di un motivo (vizio questo addebitato alla decisione sul settimo motivo, sul quale è pure assai dubbia la sussistenza di un interesse a dolersene).

5.5. Non lo è parimenti lo stigma di «irrilevanza» applicato ad un motivo di impugnazione, che sta a significare la non pertinenza e inconferenza delle critiche spese, che riverbera effettivamente in inammissibilità del motivo.

5.6. Non lo è, infine, l’affermazione che un motivo (nel caso, il quarto) riguardava il fatto ed era perciò inammissibile quando la stessa Corte territoriale aveva ammesso che esso poneva una questione di interpretazione di norme, perché il vizio così prospettato configurerebbe un errore nella qualificazione e nel conseguente trattamento del motivo di impugnazione, ma non certo un vizio di mera apparenza di una motivazione in realtà inesistente. 6.Con il secondo motivo, rubricato «2.

Violazione artt. 808, 829, 830 cod.proc.civ. 1362,1363 cod.civ. in relazione all’ art. 360 n. 1 c. 3 cod.proc.civ.» la ricorrente ribadisce in primo luogo la pretesa autonomia del IV°atto di sottomissione in quanto di valore eccedente il quinto del contratto originario, autonomia riconosciuta contraddittoriamente anche in grado di appello ai fini della liquidazione dell’indennità ex art . 345 della legge 20.3.1865 n. 2248, allegato F. La Regione contesta altresì la competenza arbitrale, invocando quella dell’autorità giudiziaria ordinaria, in quanto derivante da errato collegamento ed interpretazione dell’art. 5 del IV° atto di sottomissione e dell ’ inconferente art. 8 del Capitolato Generale CASMEZ – indicato erroneamente in luogo dell’art. 8 del contratto originario del 27.7.1983 - con conseguente ulteriore violazione dei canoni codicistici di ermeneutica contrattuale.

6.1. Il secondo motivo di ricorso propone doglianza con riferimento alla decisione assunta dalla Corte romana in punto insussistenza di una convenzione di arbitrato quanto all’appalto dei lavori di cui al IV° atto di sottomissione, che si sarebbe dovuto ritenere un contratto autonomo in quanto eccedente il quinto d’obbligo.

6.2. La Corte di appello ha fatto leva sul fatto che l’art.5 del IV° atto di sottomissione rinviava esplicitamente al contratto originario del 27.7.1983 per tutto quanto non previsto nell’atto stesso, persostenere che ciò comportava il richiamo della c lausola compromissoria contenuta nel predetto primo contratto per la risoluzione di tutte le controversie insorte in relazione al medesimo, in funzione dell’espresso richiamo dell’art.8 delle disposizioni del capitolato generale della Cassa per il Mezzogiorno.

Il citato art.5 del IV°atto di sottomissione recitava « Per tutto quanto non previsto dal presente atto si richiamano le pattuizioni e condizioni tutte di cui al contratto, agli atti aggiuntivi richiamati nelle premesse…che devono intendersi come integralmente riportate nel presente articolo.» L’art. 8 del contratto originario del 27.7.1983 disponeva « Per tutte le controversie di cui alla presente convenzione, le parti d’accordo tra loro, convengono di non avvalersi di deroga alla competenza arbitrale prevista dall’art. 16 della legge 741 del 10.12.1981.»; l’art. 30 del [OSCURATO:PERSONA] d’appalto – [OSCURATO:PERSONA] (1981) disponeva « La definizione delle controversie che insorgessero tra l’ente appaltatore e l’appaltatore saranno trattate secondo la procedura e le norme di cui al titolo IV del capitolato generale di cassa.»

6.3. Laricorrente sostiene che l’art.8 del capitolato generale della Cassa per il Mezzogiorno riguardava tutt’altro (ossia l’aggiudicazione e la stipulazione definitiva del contratto) e che la clausola compromissoria era invece contenuta nell’art.8 del contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il che, però,equivale a togliere ogni mordente alla censura e a riconoscere l’esistenza di un mero errore materiale nelle affermazioni della Corte di appello che ha semplicemente indicato nell’art.8 del capitolato Casmez e non nell’art.8 del contratto fra le partila clausola compromissoria richiamata dall’art.5 del IV° atto di sottomissione.

Tale errore di citazione, percepito dalla rico rrente e ammesso dallo stesso motivo, appare del tutto ininfluente, visto che la stessa ricorrente riconosce che la pattuizione (invocata dalla controparte e posta a fondamento della ritenuta competenza arbitrale nel lodo) in questione conteneva effettivamente una clausola compromissoria e una concordata esclusione della clausola di deroga alla competenza arbitrale ex art.16 della legge 741 del 1981.

Tale disposizione sostituiva l’art. 47 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con d.P.R. 1063/1962, permettendo di escludere la competenza arbitrale solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata.

6.4. Tutte le argomentazioni relative alla pretesa autonomia dell’atto di sottomissione n.4, a prescindere dal superamento o meno del quinto d’obbligo, sono inconferenti rispetto alla ratio decidendi, così come sopra ricostruita «al netto» dell’errore materiale, con cui la Corte capitolina ha individuato l’esistenza di una convenzione arbitrale nel combinato disposto dell’art. 5 del IV° atto di sottomissione e dell’art.8 del primo contratto del 27.7.1983.

7. Il terzo e il quarto motivo, rubricati rispettivamente «

3. Violazione art. 112 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 cod.proc.civ.» e «4.

Violazione artt. 829,830 cod.proc.civ.; 33 D.M. 145/00; 31 bis L. 109/94; in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 cod.proc.civ.», sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

7.1. Con il terzo motivo, rubricato «3.

Violazione art. 112 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 cod.proc.civ.»,la ricorrente denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, laddove la Corte, a fronte della richiest a della Regione di applicazione dell’art. 33 d.m. 145/2000 quale norma processuale, ha qualificato tale censura quale sostanziale accertamento di fatto.

7.2. Con il quarto motivo, rubricato «4.

Violazione artt. 829,830 cod.proc.civ.; 33 D.M. 145/00; 31 bis L. 109/94; in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 cod.proc.civ.», la Regione invoca l’applicabilità al caso di specie dell’art. 33 d.m. 145/2000, quale norma a contenuto processuale e, pertanto, applicabile anche alle opere affidate in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge 109/94.

L’applicazione di tale norma alla fattispecie concreta comporta la nullità del lodo e la contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello sul punto.

7.3. Con il quarto motivo di impugnazione del lodo la Regione Calabria aveva criticato la decisione arbitrale circa la non applicabilità dell’art.33 del d.m. 145 del 2000 alla vicenda oggetto del giudizio, sostenendo che si trattava di una norma processuale, soggetta pertanto al regimetempus regit actum.

7.4. L’art.33 del Decreto ministeriale 19.4.2000 n. 145, Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni, abrogato dall'articolo 358, comma 1, lettera e), del d.P.R. 5.10.2010, n. 207, disponeva quanto segue: «1.

L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 149, comma, 3, del regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.

2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 32.

3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2.»

7.5. La Corte di appello hagiudicato il motivo inammissibile per la ritenuta genericità della censura «considerato che la Regione si limita a criticare la decisione sfavorevole ed a prospettare un’interpretazione della norma in esame più favorevole rispetto a quella adottata dagli arbitri.

Ed infatti, tale motivo di impugnazione di (rectius: si) traduce in sostanza, nella richiesta di un nuovo accertamento di fatto, che, come tale, è inammissibile nell’ambito di taletipo di giudizio.»

7.6. L’errore è evidente: la questione proposta era di puro diritto e richiedeva di valutare se la disposizione citata avesse natura sostanziale o processuale e se conseguentemente, nel secondo caso, fosse applicabile anche alle controversie derivanti da contratti conclusi in epoca precedente all’entrata in vigore della leggen.109/1994.

Non era invece richiesto alcun nuovo accertamento di fatto, visto che pacificamente tanto il primo contratto quanto il IV° atto di sottomissione erano anteriori alla legge del 1994.

Nessun dubbio poi vi era sull’ammissibilità dell’impugnazione per nullità ammessa per inosservanza delle regole di diritto, poiché all’arbitrato in questione si applicava il testo dell’art.829, comma 2, anteriore alle modifiche apportate dall'art. 24 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 40, a far data dal 2.3.2006.

8. La ricorrente, mediante il quinto motivo, rubricato «

5. Violazione artt. 342,400,406,829,830 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 cod.proc.civ.» lamenta l’ error in procedendo asseritamente commesso dalla Corte quando ha qualificato come generico il nono motivo di impugnazionedel lodo.

Tale motivo sarebbe stato invece conforme ai limiti di specificità in quanto sufficientemente articolato con riferimento all’indicazione delle norme violate e della corr elata parte del lodo contestata .

8.1. A pagina 13 della sentenza impugnata la Corte di appello descrive il nono motivo come volto a lamentare l’erronea decisione degli arbitri sul terzo quesito relativamente al riconoscimento di un risarcimento all’impresa per il periodo successivo alla scadenza contrattuale e a porre due distinte questioni, l’una inerente alla possibilità di concepire una sospensione lavori post-scadenza del contratto e l’altra diretta a sostenere che la sospensione avrebbe legittimato solo lo scioglimento dal contratto dell’appaltatore e non una sua richiesta di risarcimento dei danni.

8.2. In effetti la Corte capitolina bolla il motivo come inammissibile per la mancata indicazione delle ragioni specifiche dell’impugnazione, salvo aggiungere che neppure si capirebbe la parte del lodo censurata e le conseguenze dell’accoglimento del motivo.

8.3. Secondo la ricorrente, la natura processuale del vizio imputabile alla sentenza impugnata comporterebbe che la Cassazione possa esaminare il fatto processuale e verificare la specificità del motivo di impugnazione del lodo erroneamente dichiarato inammissibile.

La Regione ricorrente si astiene tuttavia dal dar conto del contenuto del nono motivo in rapporto alla decisione arbitrale, non solo non trascrivendo, ma neppure sintetizzan do adeguatamente l’uno e l’altra, e così non innesca il potere di verifica degli atti processuali da parte del giudice della legittimità.

8.4. Infatti, secondo giurisprudenza consolidata, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.

Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità(Sez. 5, n. 22880 del 29.9.2017, Rv. 645637 – 01; Sez.

L, n. 11738 del08.6.2016, Rv. 640032 - 01 Sez.

L, n. 23420 del 10.11.2011, Rv. 619464 –01; Sez. 1, n. 20405 del 20.9.2006, Rv. 594136 - 01; vedi anch e Sez.

U, n. 28332 del 5.11.2019, Rv. 655594 –01;Sez.

U , n. 156 del 9.1.2020, Rv. 656657 - 01).

8.5. V’è da aggiungere , con particolare riferimento alla censura in sede di legittimità della dichiarazione di inammissibilità di un motivo di impugnazione per difetto di specificità, che il ricorrente deve trascrivere, o almeno sintetizzare adeguatamente, tanto il contenuto del provvedimento di primo grado impugnato, quanto il contenuto del motivo di appello proposto avverso tale provvedimento, per mettere così in condizione la Corte di cassazione di rivalutare la correttezza della decisione in rito assunta dal giudice di appello.

Infatti la Corte di cassazione, qualora venga dedotto un error in procedendo, è giudice anche del fatto processuale e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purché la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo alla loro verifica (Sez.

L, n. 20924 del 05.08.2019, Rv. 654799 – 01; nella specie, è stato ritenuto che la censura di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi di impugnazione avrebbe potuto essere esaminata solo se nel ricorso per cassazione fossero stati riportati, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l'atto di appello).

E ciò ben si spiega perché, quando la parte censura la sentenza con la quale il giudice di merito ha affermato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi, oggetto del giudizio di legittimità non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l'invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione; di talché in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Sez. 5, n. 27368 del 1.12.2020, Rv. 659696 -01).

8.6. Tali principi rimangono validi anche dopo il recente intervento delle Sezioni Unite secondo cui il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Sez.

U, n. 8950 del 18.3.2022, Rv. 664409 -01).

Infatti il motivo, se non deve contenere necessariamente la pedissequa trascrizione degli atti su cui si basa, deve però porre in condizione la Corte di valutare, se, in prospettazione e salvo la verifica in atti quale giudice del “ fat to processuale ” , il vizio denunciato sussista: il che, quanto ai motivi volti a contestare l’affermata genericità dell’impugnazione, esige quantomeno che il ricorrente illustri con sintesi adeguata sia il contenuto della decisione impugnata sia la criticache le aveva rivolto.

9. Con il sesto motivo, rubricato «6.

Violazione artt. 829,830 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 c.3 cod.proc.civ.», la Regione contesta la ritenuta inammissibilità del quinto e sesto motivo di impugnazione del lodo, aventi ad oggetto gli effetti della mancata sottoscrizione del conto finale e del collaudo, con conseguente decadenza dalle riserve, sulla scorta della esclusione della possibile decisione nel merito per tale aspetto e conseguente nullità del lodo.

La predetta decisione sarebbe erronea perché la decadenza dalle pretese azionate a titolo di riserva comportava nullità del lodo exart.829 n.4 cod.proc.civ. trattandosi di una decisione nel merito da parte degli arbitri in un caso in cui essa non eraconsentita.

9.1. Quanto all’inammissibilità de l quinto motivo di impugnazione, la critica svolta dalla Regione Calabria è palesemente inconferente e non pertinente alla ratio decidendi , perché la Corte capitolina a pag. 9 della sentenza impugnata ha affermato che il quinto motivo atteneva al merito e alla fase rescissoria, per espressa dichiarazione della Regione a pagina 7.

9.2. La seconda parte del sesto motivo è parimenti inammissibile.

Innanzitutto la Regione non trascrive e non sintetizza adeguatamente il tenore del suo sesto motivo, che, stando alla sua sommaria e invero molto generica indicazione , sarebbe stato fondato sull’art.829, comma 1, n.4, e avrebbe lamentato gli effetti della mancata sottoscrizione del conto finale e del collaudo.

9.3. In secondo luogo,la Corte di appello, alle pagine 10-12 della sentenza impugnata, ha qualificato il motivo ex art.829, comma 2, cod.proc.civ. per violazione delle regole di diritto e ha basato la decisione sul fatto che gli arbitri avevano disatteso l’eccezione regionale di decadenza dell’impresa dalle riserve, nonostante pacificamente che il conto finale non ne recasse menzione perché la Regione non aveva fornito la prova a suo carico della sottoposizione del predetto conto finale all’impresa per la sua sottoscrizione, ritenendo inoltre irrilevante la mancata reiterazione delle riserve nel verbale di collaudo secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale.

Ragioni queste, esposte dalla Corte territoriale, del tutto indenni dalle censure svolte con il sesto motivo.

10. [OSCURATO:PERSONA], con il settimo motivo, rubricato « 7 .

Violazione artt. 115 cod.proc.civ.; 2699, 2700. 2701, 2702, 2719 cod.civ.in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ. », contesta la contraddittorietà dell’accertamento della Corte di Appello – svolto alle pagine 11 e 12 della sentenza - rispetto a specifici atti processuali depositati, con particolare riferimento alla mancata presentazione alla resistente del conto finale, alle detrazioni e correzioni al quarantesimo (e ultimo) SAL effettuate in sede di collaudo, all’esclusione delle riserve dalle operazioni collaudo.

LaRegione si duole della mancata considerazione di una serie di specifiche evidenze probatorie che dimostrerebbero che il conto finale era stato sottoposto all’impresa.

10.1. Il motivo è proposto per violazione di legge e denuncia in realtà un travisamento delle prove.

Si rivela perciò inammissibilmente volto a richiedere a questa Corte una rivisitazione del le prove , non consentita in sede di legittimità e neppurein sede di ricorso avverso la decisione resa in sededi impugnazione di un lodo arbitrale.

10.2. Tale rilievo assorbe il fatto che nessuna delle pretese evidenze probatorie riassunte dalla ricorrente a pagina11 attiene al fatto ritenuto (dagli arbitri) non provato: e cioè la sottoposizione all’impresa del conto finale.

11. Con l’ottavo motivo , rubricato « 8 .

Violazione artt. 16,54,64,107 R.D. 350/1895, 31 Capitolato CASMEZ, 26 DPR 1063/62 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ.», la ricorrente impugna il rigetto della questione sull’obbligo di reiterare le riserve in sede di collaudo.

La Regione evidenzia come vi sia prova documentale che in sede di collaudo vi fosse stato il mancato riconoscimento di cinque riserve per i lavori di messa in sicurezza, significative modifiche e detrazioni, l’applicazione di una penale.

11.1. La ricorrente, però, sv olge argomentazioni non pertinenti alla ratio decidendi, limitandosi ad affermazioni circa alcune evidenze probatorie, ancora una volta indebitamente sottoposte in rivisitazione alla Corte di legittimità, prive di attitudine confutatoriarispetto alla ratio della sentenza impugnata.

Questa infatti si era basata essenzialmente (pag.12, primo paragrafo) sul principio di diritto (a cui si erano attenuti gli arbitri ex art.107 r.d. 350/1895) secondo il quale in sede di collaudo l’appaltatore non è tenuto a reiterare le riserve già tempestivamente formulate, salvo che le riserve non riguardino la stessa modalità delle operazioni di collaudo.

11.2. [OSCURATO:PERSONA] non aggredisce in diritto tale ratio e si limita a invocare le risultanze documentali, che questa Corte dovrebbe in tesi riesaminare, che dimostrerebbero che in sede di collaudo non erano state riconosciute cinque riserve, erano state apportate modifiche e detrazioni consistenti, edera stata applicata penale, senza censurare i presupposti del ragionamento della Corte e degli arbitri e senza nemmeno dar conto del contenuto delle riserve proposte dall’impresa e reputate non bisognose di reiterazione in sede di collaudo.

12. Con il nono motivo di ricorso, rubricato «9.

Violazione artt. 16,54,64,107 R.D. 350/1865, 31 [OSCURATO:PERSONA], 26 DPR 1063/62 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ.», la Regione criticala sentenza impugnata laddove esclude la prova che l’appaltatrice avesse contezza dell’esistenza del conto finale in contrasto con le risultanze documentali in atti, qualificando inoltre l’omessa sottoscrizione con riserva di tale conto quale tacita rinuncia alle riserve precedentemente contabilizzate.

12.1. L’equivoco è evidente, a tacer della ulteriore richiesta rivolta a questa Corte d i riesaminare le risultanze istruttorie nell’ambito di una censura per violazione di legge.

La Corte capitolinaha basato la decisione sul fatto che non vi era prova che il conto finale fosse stato sottoposto all’impresa e non già sul fatto che questa ne conoscesse o meno il contenuto.

13. Con il decimo motivo, rubricato «10.

Violazione art. 112 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 cod.proc.civ.», la ricorrente contesta la sentenza di appello nella parte in cui ha escluso l’applicabilità del c apitolato g enerale dei lavori pubblici quale domanda nuova considerato che in sede di arbitrato la Regione aveva diversamente invocato l’applicazione di normativa regionale ed aveva fatto altresì riferimento a quella statale senza invocare il difetto di clausola compromissoria nel IV atto di sottomissione.

Tale assunto risulta escluso dagli atti di parte della procedura arbitrale in cui il richiamo alla legge regionale non era stato coltivato, si faceva espressa eccezione di difetto d i clausola compromissoria e si invocavail d.P.R. 1063/62 come distinta causa di illegittima composizione del collegio.

Da quanto detto discendeva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. [OSCURATO:PERSONA] contesta l’affermazione della Corte di appello secondo la quale essa dinanzi agli arbitri aveva censurato la composizione illegittima del Collegio solo sotto il profilo di violazione della legge regionale n. 18 del 1983 e non con riferimento al Capitolato generale dei lavori pubblici di cui al d.p.r. 1063/1962.

13.1. La Regione sostiene di aver introdotto nel giudizio arbitrale, previa autorizzazione del Collegio, la deduzione della violazionedel c apitolato generale dei lavori pubblici di cui al d.p.r. 1063/1962.

13.2. A pagina 8 la sentenza impugnata affronta il secondo motivo di impugnazione, affermando che in sede arbitrale la Regione non aveva posto la questione della violazione delle regole di composizione del Collegio arbitrale fissate dall’art.45 del d.p.r. 1063/1962 e aggiungendo inoltre che l’applicazione della citata normativa era stata dedotta sotto un angolo visuale diverso da quello prospettato in sede di impugnazione, ove la Regione aveva sostenuto l’inesistenza di una clausola compromissoria nel IV° atto di sottomissione.

13.3. Il motivo è inammissibile: la Regione a pagina 14 non trascrive e neppure sintetizza adeguatamente il contenuto delle deduzioni con le quali avrebbe posto la questione dell’art.45 del d.p.r. 1062/1963 agli arbitri, ma si limita a indicare le pagine degli atti che conterrebberotali deduzioni, con violazione del principio di autosufficienza del ricorso, come sopra inteso.

13.4. In secondo luogo, come implicitamente osservato dalla Corte territoriale, è contraddittorio negare l’esistenza di una clausola compromissoria e invocare il rispetto di una normativa che ne presuppone invece l’esistenza.

13.5. In terzo luogo, la ricorrente non riferisce sulla base di quali considerazioni il citato art.45 d.p.r. 1063/1962 sarebbe applicabile alla fattispecie, mentre la Corte di appello, a pagina 7 dell’impugnata sentenza, ha escluso che il capitolato generale dei lavori pubblici - e con esso il suo art.45 - si applicasse ex lege ad un contratto di appalto stipulato da un ente diverso dallo Stato e comunque che fosse stato richiamato convenzionalmente.

14. La ricorrente, con l’undicesimo motivo, rubricato «

11. Violazione artt. 8 L. 646/50; art. 47 d.P.R. 1063/62 in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 cod.proc.civ.», contesta l’esclusione dell’applicazione del d.P.R. 1063/62 con valore normativo e non contrattuale in virtù del richiamo di cui all’art. 8, ultimo comma, della legge 646/1950 in presenza delle condizioni – affidamento, concessione, finanziamento-sussistenti nel caso di specie.

La Regione sostiene che l’art.8, ultimo comma,della legge n. 646 del 1950 equiparava a quelli affidati dallo Stato gli appalti stipulati dalla Cassa per il Mezzogiorno o dagli Enti a cui sia stata affidata o concessa o finanziata la realizzazione: pertanto in questo caso l’applicazione del d.p.r. 1063/1962 sarebbe diretta e non mediata dal richiamo convenzionale.

14.1. Il predetto art.8 (abrogato dall'articolo 1 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 212) disponeva «[OSCURATO:PERSONA] affida normalmente la esecuzione delle opere ad aziende autonome statali o ne dà la concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera nazionale combattenti e ad altri enti di diritto pubblico, nonché agli organi per legge autorizzati ad eseguire per conto dello Stato le opere di riforma e di trasformazione fondiaria.

E’ vietata la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle opere concesse dalla Cassa agli enti di cui al comma precedente.

Per le opere di sistemazione dei bacini montani di competenza forestale la Cassa può anche affidarne l'esecuzione al Corpo forestale dello Stato.

Per le opere che non siano eseguite con le modalità di cui ai commi primo e terzo del presente articolo, la Cassa procede agli appalti, a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del Genio civile e del Corpo forestale dello Stato.

A tali uffici, o ad altri competenti organi statali, spetta il collaudo dei lavori compresi nei programmi.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.»

14.2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

La Regione si limita ad affermare che un certo documento, non meglio definito che D.C.A. n.6033/1996 , comproverebbe esattamente le condizioni per l’applicabilità normativa del d.P.R. 1063/1962 (affidamento, concessione, finanziamento) senza trascriverne il contenuto e nemmeno sintetizzarlo o parafrasarlo e per di più senza specificare a quale delle tre ipotesi sopra citate abbia inteso fare riferimento.

15. Con il dodicesimo motivo rubricato «12.

Violazione art. 112 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 cod.proc.civ.», quanto alla declaratoria di irrilevanza dell’ottavo motivo di impugnazione del lodo, la Regione contesta l’error in procedendo , con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Ciò perché la Corte avrebbe errato nel tacciare la censura come incompleta e avrebbe riformulato, travisandola, la parte del lodo inerente il verbale di sospensione lavori, per gli arbitri verbale ricognitivo di sospensione già effettuata, non prodotto ma con contenuto desumibile dagli atti del giudizio e necessità di apporre riserva in sede di ripresa dei lavori – argomentazioni oggetto di specifiche contestazioni della Regione sia sulla qualifica del verbale sia sul momento di insorgenza dell’obbligo di apporre riserva.

15.1. Secondo la Regione, gli arbitri, dopo aver rilevato che il verbale di sospensione lavori non era stato prodotto in giudizio, ne hanno ricavato il contenuto comunque dagli atti del giudizio e hanno affermato che tale verbale non aveva natura sospensiva ma meramente ricognitiva di una sospensione già effettuata, escludendo la necessità di apporvi una riserva da parte dell’appaltatore.

Le censure della ricorrente sarebbero quindi state eluse dalla Corte attribuendo al Collegio arbitrale un’afferma zione mai formulata circa l’impotenza a valutare il tenore dell’atto non prodotto.

15.2. Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello afferma che gli arbitri si erano dichiarati impossibilitati a valutare natura e portata di un verbale (quello del 3.8.1995) non prodotto in giudizio e che il motivo n.8 non contrastava tale affermazione.

Sarebbe stato quindi onere della ricorrente dar conto dell’esatto tenore delle affermazioni arbitrali, come pur dell’esatto tenore del suo motivo n.8 per porre la Corte in condizione di verificare la fondatezza della censura.

Adempimento omesso dalla parte ricorrente.

16. Con il tredicesimo motivo, rubricato «13.

Violazione art. 345 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 cod.proc.civ.», la ricorrente contesta la declaratoria di inammissibilità del decimo motivo di appello per omessa indicazione del canone ermeneutico violato.

La Regione, considerata l’indicata errata applicazione dell’art. 345 della legge 2248 del 1865 , allegato F , in assenza di un provvedimento di recesso dell’Ente – erroneamente individuato nel verbale di accertamento dell’ultimazione dei lavori – esclude la necessità di indicazione di criteri ermeneutici.

La censura mossa con il tredicesimo motivo rig uarda il decimo motivo di impugnativa, ritenuto dalla Corte di appello riversato in fatto e privo di menzione del canone ermeneutico violato, mentre si limitava a dedurre violazione di legge con riferimento all’art.345 della legge 20.3.1865 n.2248 all.F. lamentando l’assenza del presupposto ivi contemplato, ossia un provvedimento di recesso dell’Ente.

16.1. Dalle argomentazioni della ricorrente svolte a pagina 16 del ricorso parrebbe potersi desumere che gli arbitri hanno configurato, aderendo alle tesi della resistente [OSCURATO:PERSONA]Impregilo, un atto di recesso nel verbale di accertamento dell’ ultimazione dei lavori dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 16.2.Anche in questo caso la ricorrente omette di dar conto del contenuto della decisione arbitrale e del tenore del proprio motivo, impedendo in radice a questa Corte di valutare se la Corte di appello abbia risposto o meno correttamente alla censura.

Di qui l’inammissibilità della proposta censura.

17. Con il quattordicesimo motivo, rubricato «14.

Violazione artt. 812, 813,829, 830 cod.proc.civ.; 55 C.D.F. in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 cod.proc.civ.», la Regione contesta la declaratoria di irrilevanza del terzo motivo di impugnazione del lodo, inerente all’incompatibilità dell’arbitro di parte resistente in quanto avente studio in comune con il difensore della stessa parte.

La ricorrente, previa esclusione in tale ipotesi dell’istituto della ricusazione, ritiene applicabile l’art. 55 [OSCURATO:PERSONA] con conseguente necessità di dichiarazione – richiesta e mai resa-da parte dell’arbitro.

Laricorrente lamenta l’erroneità, oltre che l’improprietà, della valutata irrilevanza delle ragioni di incompatibilit à dell’arbitro d i controparte (che aveva studio in comune con il difensore della controparte) che avrebbero astrattamente potuto legittimare lasua ricusazione e non la nullità del lodo.

17.1. Secondo la Regione non era consentita la ricusazione ma era necessarioche l’arbitro rendesse la dichiarazione di cui agli artt.812,813 cod.proc.civ. e 55 Codice deontologico Forense, pacificamente mai resa.

17.2. Le norme citate sono del tutto inconferenti rispetto alla fattispecie e la decisione della Corte di appelloè ineccepibile.

Se la Regione riteneva che sussistessero le condizioni per ricusare l’arbitro di controparte avrebbe dovuto procedere in tal senso.

Nel procedimento arbitrale, l'esistenza di situazioni di incompatibilità, idonee a compromettere l'imparzialità dei componenti del collegio, dev'essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell'art. 815 c.p.c., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validità del lodo, le situazioni d'incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in una incapacità assoluta all'esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l'impugnazione per nullità, attesa l'ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., che circoscrive l'incapacità ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 812 c.p.c. (Sez. 1, n. 20558 del 13.10.2015, Rv. 637352 -01).

Il che assorbe l’ulteriore menzione della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di ricusazione dell'arbitro, la formula contenuta nell'art. 51, numero 2, cod. proc. civ., che prevede tra le cause di astensione obbligatoria la situazione di convivenza o di abituale commensalità con una delle parti o con taluno dei difensori, non può essere estesa fino al punto di ricomprendere l'ipotesi dell'arbitro esercente l'attività di avvocato che condivida lo studio o comunque lo stesso ambiente con i difensori di una delle parti del procedimento arbitrale, a meno che non risulti che la condivisione del medesimo ambiente di lavoro non si sia limitata all'utilizzazione di ambienti contigui, ma abbia dato luogo ad una reciproca compenetrazione delle rispettive attività professionali dal punto di vista tecnico - organizzativo (come, ad esempio, si verifica con la abituale condivisione della difesa tecnica nei medesimi processi), ovvero anche solo dal punto di vista economico, in misura tale da potersi assimilare alla confidenza ed alla reciproca fiducia che connotano i rapporti tra conviventi o tra commensali abituali. (Sez. 1, n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5725/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] , 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appell o di Roma n. 760/2016 depositata il5.2.2016. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.6.2022dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’impresa IMPREPAR - [OSCURATO:PERSONA] s .p.a. (nel prosieguo IMPREPAR), con atto notificato in data 3.6.2005, attivava giudizio arbitrale nei confronti della Regione Calabria. La società esponeva di agire in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) affidatario dei lavori di sbarramento del fiume Esaro, di cui al contratto del 27.7.1983, ceduto dalla Cassa per il Mezzogiorno al Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari. In costanza di contratto venivano stipulate perizie di variante ed i lavori scontavano un andamento anomalo, talché veniva azionato un primo procedimento di arbitrato in esito al quale, con lodo sottoscritto il 15.12.1994, il contratto suindicato veniva dichiarato risolto per eccessiva onerosità. Nelle more del procedimento di arbitrato, in data 31.3.1993, le parti stipulavano il IV° atto di sottomissione per i lavori di messa in sicurezza delle opere (in particolare sistemazione del dissesto in sponda sinistra diga, strada in sponda destra e sinistra, abitato di S. Agata) conseguente alla domanda di risoluzione avanzata. Entrambe le parti impugnavano il lodo del 1994 dinanzi alla Corte d’Appello di Roma. Nel 1996 il Ministero dei lavori pubblici subentrava al Consorzio nel contratto del 27.7.1983, mentre alla Regione Calabria venivano trasferite, per quanto di interesse, le opere inerenti la diga sul fiume Esaro a Cameli. In data 23.7.1998, il Ministero e il RTI addivenivano a una soluzione transattiva avente ad oggetto i lavori del contratto principale e del I°, II ° , III ° Atto aggiuntivo, salvo l’adempimento delle obbligazioni di cui al IV°atto di sottomissione. Nell’anno 2003 veniva approvato l’atto di collaudo con decreto dirigenziale della Regione Calabria prot. n. 4651 ed in tale occasione insorgeva tra le parti controversia in merito airapporti di debito/creditoesistenti tra le parti. 2. Seguiva la dom anda di arbitrato proposta dalla IMPREPAR. Nei quesiti sottoposti alla terna arbitralela società chiedeva l’accertamento della definizione di qualsivoglia rapporto di debito/credito tra le parti in forza dell’atto transattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la quantificazione di quanto dovuto all’impresa in forza del IV° atto di sottomissione, anche a tito lo di maggiori oneri e costi per ridotta produttività dei lavori, di interruzione anticipata dei lavori, di mantenimento delle garanzie fideiussorie dopo la data del collaudo, oltre interessi, risarcimento danni e spese di arbitrato. Con lodo n.110 del 2006, sottoscritto in data 28.11.2006, gli arbitri, a seguito di consulenza tecnica d’ufficio , ritenevano infondate le eccezioni avanzate dalla Regione sulla composizione del collegio, sul vizio di nomina di un arbitro, sulla decadenza dalla domanda e dalle riserve. [OSCURATO:PERSONA], dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Regione per il solo quesito afferente alla transazione del 1998, accertava altresì il quantum dovuto all’impresa sulla scorta dei quesiti avanzati dalla stessa e per le causali ivi contenute, condannando la Regione al pagamento dell’importo complessivo di € 3.710.705,69, oltre interessi legali, dichiarava l’estinzione delle garanzie fideiussorie e poneva le spese di funzionamento del collegio e gli onorari degli a rbitri – quantifi cati con separata ordinanza- a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna e spese di difesa compensate. 3. Con atto di citazione notificato in data 5.12.2007 la Regione Calabria impugnava il lodo n.110 del 20 06 dinanzi al la Corte d’appello di Roma. In esito a detto giudizio il Collegio, con la sentenza 760/2016 pubblicata in data 5.2.2016, dichiarava l’impugnazione inammissibile. Sul primo motivo la Corte evidenziava il richiamo dell’art. 5 del IV Atto di sottomissione al contratto originario e l’ ulteriore richiamo alle disposizioni del capitolato generale della Cassa per il Mezzogiorno con conseguente chiara volontà delle parti di risoluzione delle controversie con la procedura di arbitrato. I giudici di merito ritenevano altresì che il d.P.R. 1063/62, invocato dalla Regione,fosse applicabile ai soli contratti dello Stato ed in ogni caso, qualora richiamato dalle parti, avesse natura meramente contrattuale e non normativa, con ammissibilità di eccezione per violazione soltanto sotto il profilo dell’ermeneutica contrattuale, non sollevata dalla Regione. Per il medesimo motivo veniva respinto il settimo motivo inerente alla tardività della domanda di arbitrato ai sensi dell’art.27 d.P.R. 1063/62. Il secondo motivo, afferente alla costituzione del collegio in violazione dell’art. 45 d.P.R. 1063/62, veniva dichiarato inammissibile in quanto in sede di procedura arbitrale la Regione aveva invocato l’applicabilità della diversa legge regionale 18/1983 e non aveva contestato l’assenza di clausola compromissoria. Sul terzo motivo, relativo alla situazione di incompatibilità di un arbitro, la Corte rilevava la necessità di ricusazione. Sul quarto motivo, parimenti inammissibile, avente ad oggetto l’eccezione di decadenza dalla domanda per violazione dello art. 33 d.m. 145/2000, i giudici di merito qualificavano la censura come generica ed il motivo volto all’interpretazione più favorevole della norma avendo gli arbitri dichiarato inapplicabile la normativa indicata alle opere affidate anteriormente l’entrata in vigore della l. 109/94. Il quinto motivo veniva dichiarato inammissibile, perché proposto dall’appellante relativamente al merito qualora vi fosse stato il passaggio alla fase rescissoria. Il sesto motivo –sulla decadenza dell’impresa dalle riserve in quanto le opere oggetto delle stesse non erano state collaudate – veniva nuovamente dichiarato inammissibile in quanto l’impugnazione del lodo per nullità ex art. 829 c. 2 cod.proc.civ. consentiva il controllo del merito senza il riesame dei fatti di causa ed in ogni caso tale controllo era ristretto alla logica e al rispetto dei principi di diritto, esclusa in ogni caso la mera prospettazione di un’interpretazione diversa più favorevole. La stessa argomentazione veniva fornita per l’inammissibilità del decimo motivo con il quale l’appellante lamentava l’erroneo riconoscimento di somme all’appaltatrice ex art. 345 della legge 20.3.1865, n.2248, all.F. L’ottavo motivo veniva dichiarato irrilevante per la mancata contestazione del difetto di produzione in giudizio del verbale di sospensione dei lavori in cui dovevano essere contenute alcune riserve con conseguente rigetto dell’eccezione in merito da parte degli arbitri. Il nono motivo veniva dichiarato inammissibile per assenza di specifiche ragioni di impugnazione sull’eccezione di risarcimento per un periodo successivo alla scadenza contrattuale. L’undicesimo motivo veniva dichiarato inammissibile in quanto le spese di funzionamento del collegio e degli arbitri non facevano parte del lodo, assorbito il dodicesimo motivo sul malgoverno delle spese di giudizio. 4.[OSCURATO:PERSONA], con atto notificato in data 27.2.2017, ha impugnato la suddetta sentenza, affidando le proprie censure a quattordici motivi di ricorso. La IMPREPAR, in proprio e quale mandataria dell’ATI, ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 5.Con il primo motivo di ricorso, rubricato «1. Violazione art.132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 1 c. 3 cod.proc.civ. » la Regione Calabria contesta la motivazione contraddittoria della sentenza di appello laddove, definita inammissibile l’impugnazione, alterna declaratorie di irrilevanza, di infondatezza, anche in termini di inammissibilità, di qualificazione di una valutazione in punto di fatto poi indicata quale questione di interpretazione di norme. 5.1. Il motivo è infondato. La Regione ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe nulla per violazione dell’art.132 (sottinteso: comma 2, n.4) cod.proc.civ., non rendendo realmente percepibili le ragioni della decisione. 5.2. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni, dalla leggen. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa, pur graficamente esistente, risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (ad esempio per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e non renda, così, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ. (Sez.L, n. 3819 del 14.2.2020, Rv. 656925 – 02; Sez. 6- 5, n. 13977 del 23.5.2019, Rv. 654145 – 01; Sez. 6 - 3, n. 22598 del 25.9.2018, Rv. 650880 –01; Sez. 1, n. 16057 del 18.6.2018, Rv. 649281 – 01; Sez. 3, n. 4448 del 25.2.2014, Rv. 630338 -01). 5.3. Nella fattispecie la Corte di appello ha indicato le ragioni delle proprie determinazioni in modo sufficientemente chiaro e tale da delineare adeguatamente il percorso logico seguito, con riferimento ai singoli specifici motivi di impugnazione del lodo. La stessa Regione, a supporto delle sue argomentazioni circa la mera apparenza della motivazione, adduce critiche che mostrano invece chiaramente come essa abbia ben per cepito le ragioni che hanno ispirato i giudici di appello e sia stata perciò in grado di esporre ipropri motivi di dissenso da esse. 5.4. Certamente, poi, non è una ragione di apparenza della motivazione l’incoerenza della sanzione di inammissibilità rispetto a una motivazione articolata in termini di infondatezza che avrebbe piuttosto giustificato il rigetto di un motivo (vizio questo addebitato alla decisione sul settimo motivo, sul quale è pure assai dubbia la sussistenza di un interesse a dolersene). 5.5. Non lo è parimenti lo stigma di «irrilevanza» applicato ad un motivo di impugnazione, che sta a significare la non pertinenza e inconferenza delle critiche spese, che riverbera effettivamente in inammissibilità del motivo. 5.6. Non lo è, infine, l’affermazione che un motivo (nel caso, il quarto) riguardava il fatto ed era perciò inammissibile quando la stessa Corte territoriale aveva ammesso che esso poneva una questione di interpretazione di norme, perché il vizio così prospettato configurerebbe un errore nella qualificazione e nel conseguente trattamento del motivo di impugnazione, ma non certo un vizio di mera apparenza di una motivazione in realtà inesistente. 6.Con il secondo motivo, rubricato «2. Violazione artt. 808, 829, 830 cod.proc.civ. 1362,1363 cod.civ. in relazione all’ art. 360 n. 1 c. 3 cod.proc.civ.» la ricorrente ribadisce in primo luogo la pretesa autonomia del IV°atto di sottomissione in quanto di valore eccedente il quinto del contratto originario, autonomia riconosciuta contraddittoriamente anche in grado di appello ai fini della liquidazione dell’indennità ex art . 345 della legge 20.3.1865 n. 2248, allegato F. La Regione contesta altresì la competenza arbitrale, invocando quella dell’autorità giudiziaria ordinaria, in quanto derivante da errato collegamento ed interpretazione dell’art. 5 del IV° atto di sottomissione e dell ’ inconferente art. 8 del Capitolato Generale CASMEZ – indicato erroneamente in luogo dell’art. 8 del contratto originario del 27.7.1983 - con conseguente ulteriore violazione dei canoni codicistici di ermeneutica contrattuale. 6.1. Il secondo motivo di ricorso propone doglianza con riferimento alla decisione assunta dalla Corte romana in punto insussistenza di una convenzione di arbitrato quanto all’appalto dei lavori di cui al IV° atto di sottomissione, che si sarebbe dovuto ritenere un contratto autonomo in quanto eccedente il quinto d’obbligo. 6.2. La Corte di appello ha fatto leva sul fatto che l’art.5 del IV° atto di sottomissione rinviava esplicitamente al contratto originario del 27.7.1983 per tutto quanto non previsto nell’atto stesso, persostenere che ciò comportava il richiamo della c lausola compromissoria contenuta nel predetto primo contratto per la risoluzione di tutte le controversie insorte in relazione al medesimo, in funzione dell’espresso richiamo dell’art.8 delle disposizioni del capitolato generale della Cassa per il Mezzogiorno. Il citato art.5 del IV°atto di sottomissione recitava « Per tutto quanto non previsto dal presente atto si richiamano le pattuizioni e condizioni tutte di cui al contratto, agli atti aggiuntivi richiamati nelle premesse…che devono intendersi come integralmente riportate nel presente articolo.» L’art. 8 del contratto originario del 27.7.1983 disponeva « Per tutte le controversie di cui alla presente convenzione, le parti d’accordo tra loro, convengono di non avvalersi di deroga alla competenza arbitrale prevista dall’art. 16 della legge 741 del 10.12.1981.»; l’art. 30 del [OSCURATO:PERSONA] d’appalto – [OSCURATO:PERSONA] (1981) disponeva « La definizione delle controversie che insorgessero tra l’ente appaltatore e l’appaltatore saranno trattate secondo la procedura e le norme di cui al titolo IV del capitolato generale di cassa.» 6.3. Laricorrente sostiene che l’art.8 del capitolato generale della Cassa per il Mezzogiorno riguardava tutt’altro (ossia l’aggiudicazione e la stipulazione definitiva del contratto) e che la clausola compromissoria era invece contenuta nell’art.8 del contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il che, però,equivale a togliere ogni mordente alla censura e a riconoscere l’esistenza di un mero errore materiale nelle affermazioni della Corte di appello che ha semplicemente indicato nell’art.8 del capitolato Casmez e non nell’art.8 del contratto fra le partila clausola compromissoria richiamata dall’art.5 del IV° atto di sottomissione. Tale errore di citazione, percepito dalla rico rrente e ammesso dallo stesso motivo, appare del tutto ininfluente, visto che la stessa ricorrente riconosce che la pattuizione (invocata dalla controparte e posta a fondamento della ritenuta competenza arbitrale nel lodo) in questione conteneva effettivamente una clausola compromissoria e una concordata esclusione della clausola di deroga alla competenza arbitrale ex art.16 della legge 741 del 1981. Tale disposizione sostituiva l’art. 47 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con d.P.R. 1063/1962, permettendo di escludere la competenza arbitrale solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata. 6.4. Tutte le argomentazioni relative alla pretesa autonomia dell’atto di sottomissione n.4, a prescindere dal superamento o meno del quinto d’obbligo, sono inconferenti rispetto alla ratio decidendi, così come sopra ricostruita «al netto» dell’errore materiale, con cui la Corte capitolina ha individuato l’esistenza di una convenzione arbitrale nel combinato disposto dell’art. 5 del IV° atto di sottomissione e dell’art.8 del primo contratto del 27.7.1983. 7. Il terzo e il quarto motivo, rubricati rispettivamente « 3. Violazione art. 112 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 cod.proc.civ.» e «4. Violazione artt. 829,830 cod.proc.civ.; 33 D.M. 145/00; 31 bis L. 109/94; in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 cod.proc.civ.», sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente. 7.1. Con il terzo motivo, rubricato «3. Violazione art. 112 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 cod.proc.civ.»,la ricorrente denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, laddove la Corte, a fronte della richiest a della Regione di applicazione dell’art. 33 d.m. 145/2000 quale norma processuale, ha qualificato tale censura quale sostanziale accertamento di fatto. 7.2. Con il quarto motivo, rubricato «4. Violazione artt. 829,830 cod.proc.civ.; 33 D.M. 145/00; 31 bis L. 109/94; in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 cod.proc.civ.», la Regione invoca l’applicabilità al caso di specie dell’art. 33 d.m. 145/2000, quale norma a contenuto processuale e, pertanto, applicabile anche alle opere affidate in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge 109/94. L’applicazione di tale norma alla fattispecie concreta comporta la nullità del lodo e la contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello sul punto. 7.3. Con il quarto motivo di impugnazione del lodo la Regione Calabria aveva criticato la decisione arbitrale circa la non applicabilità dell’art.33 del d.m. 145 del 2000 alla vicenda oggetto del giudizio, sostenendo che si trattava di una norma processuale, soggetta pertanto al regimetempus regit actum. 7.4. L’art.33 del Decreto ministeriale 19.4.2000 n. 145, Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni, abrogato dall'articolo 358, comma 1, lettera e), del d.P.R. 5.10.2010, n. 207, disponeva quanto segue: «1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 149, comma, 3, del regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2. 2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 32. 3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2.» 7.5. La Corte di appello hagiudicato il motivo inammissibile per la ritenuta genericità della censura «considerato che la Regione si limita a criticare la decisione sfavorevole ed a prospettare un’interpretazione della norma in esame più favorevole rispetto a quella adottata dagli arbitri. Ed infatti, tale motivo di impugnazione di (rectius: si) traduce in sostanza, nella richiesta di un nuovo accertamento di fatto, che, come tale, è inammissibile nell’ambito di taletipo di giudizio.» 7.6. L’errore è evidente: la questione proposta era di puro diritto e richiedeva di valutare se la disposizione citata avesse natura sostanziale o processuale e se conseguentemente, nel secondo caso, fosse applicabile anche alle controversie derivanti da contratti conclusi in epoca precedente all’entrata in vigore della leggen.109/1994. Non era invece richiesto alcun nuovo accertamento di fatto, visto che pacificamente tanto il primo contratto quanto il IV° atto di sottomissione erano anteriori alla legge del 1994. Nessun dubbio poi vi era sull’ammissibilità dell’impugnazione per nullità ammessa per inosservanza delle regole di diritto, poiché all’arbitrato in questione si applicava il testo dell’art.829, comma 2, anteriore alle modifiche apportate dall'art. 24 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 40, a far data dal 2.3.2006. 8. La ricorrente, mediante il quinto motivo, rubricato « 5. Violazione artt. 342,400,406,829,830 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 cod.proc.civ.» lamenta l’ error in procedendo asseritamente commesso dalla Corte quando ha qualificato come generico il nono motivo di impugnazionedel lodo. Tale motivo sarebbe stato invece conforme ai limiti di specificità in quanto sufficientemente articolato con riferimento all’indicazione delle norme violate e della corr elata parte del lodo contestata . 8.1. A pagina 13 della sentenza impugnata la Corte di appello descrive il nono motivo come volto a lamentare l’erronea decisione degli arbitri sul terzo quesito relativamente al riconoscimento di un risarcimento all’impresa per il periodo successivo alla scadenza contrattuale e a porre due distinte questioni, l’una inerente alla possibilità di concepire una sospensione lavori post-scadenza del contratto e l’altra diretta a sostenere che la sospensione avrebbe legittimato solo lo scioglimento dal contratto dell’appaltatore e non una sua richiesta di risarcimento dei danni. 8.2. In effetti la Corte capitolina bolla il motivo come inammissibile per la mancata indicazione delle ragioni specifiche dell’impugnazione, salvo aggiungere che neppure si capirebbe la parte del lodo censurata e le conseguenze dell’accoglimento del motivo. 8.3. Secondo la ricorrente, la natura processuale del vizio imputabile alla sentenza impugnata comporterebbe che la Cassazione possa esaminare il fatto processuale e verificare la specificità del motivo di impugnazione del lodo erroneamente dichiarato inammissibile. La Regione ricorrente si astiene tuttavia dal dar conto del contenuto del nono motivo in rapporto alla decisione arbitrale, non solo non trascrivendo, ma neppure sintetizzan do adeguatamente l’uno e l’altra, e così non innesca il potere di verifica degli atti processuali da parte del giudice della legittimità. 8.4. Infatti, secondo giurisprudenza consolidata, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità(Sez. 5, n. 22880 del 29.9.2017, Rv. 645637 – 01; Sez. L, n. 11738 del08.6.2016, Rv. 640032 - 01 Sez. L, n. 23420 del 10.11.2011, Rv. 619464 –01; Sez. 1, n. 20405 del 20.9.2006, Rv. 594136 - 01; vedi anch e Sez. U, n. 28332 del 5.11.2019, Rv. 655594 –01;Sez. U , n. 156 del 9.1.2020, Rv. 656657 - 01). 8.5. V’è da aggiungere , con particolare riferimento alla censura in sede di legittimità della dichiarazione di inammissibilità di un motivo di impugnazione per difetto di specificità, che il ricorrente deve trascrivere, o almeno sintetizzare adeguatamente, tanto il contenuto del provvedimento di primo grado impugnato, quanto il contenuto del motivo di appello proposto avverso tale provvedimento, per mettere così in condizione la Corte di cassazione di rivalutare la correttezza della decisione in rito assunta dal giudice di appello. Infatti la Corte di cassazione, qualora venga dedotto un error in procedendo, è giudice anche del fatto processuale e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purché la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo alla loro verifica (Sez. L, n. 20924 del 05.08.2019, Rv. 654799 – 01; nella specie, è stato ritenuto che la censura di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi di impugnazione avrebbe potuto essere esaminata solo se nel ricorso per cassazione fossero stati riportati, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l'atto di appello). E ciò ben si spiega perché, quando la parte censura la sentenza con la quale il giudice di merito ha affermato l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi, oggetto del giudizio di legittimità non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l'invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione; di talché in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Sez. 5, n. 27368 del 1.12.2020, Rv. 659696 -01). 8.6. Tali principi rimangono validi anche dopo il recente intervento delle Sezioni Unite secondo cui il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Sez. U, n. 8950 del 18.3.2022, Rv. 664409 -01). Infatti il motivo, se non deve contenere necessariamente la pedissequa trascrizione degli atti su cui si basa, deve però porre in condizione la Corte di valutare, se, in prospettazione e salvo la verifica in atti quale giudice del “ fat to processuale ” , il vizio denunciato sussista: il che, quanto ai motivi volti a contestare l’affermata genericità dell’impugnazione, esige quantomeno che il ricorrente illustri con sintesi adeguata sia il contenuto della decisione impugnata sia la criticache le aveva rivolto. 9. Con il sesto motivo, rubricato «6. Violazione artt. 829,830 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 c.3 cod.proc.civ.», la Regione contesta la ritenuta inammissibilità del quinto e sesto motivo di impugnazione del lodo, aventi ad oggetto gli effetti della mancata sottoscrizione del conto finale e del collaudo, con conseguente decadenza dalle riserve, sulla scorta della esclusione della possibile decisione nel merito per tale aspetto e conseguente nullità del lodo. La predetta decisione sarebbe erronea perché la decadenza dalle pretese azionate a titolo di riserva comportava nullità del lodo exart.829 n.4 cod.proc.civ. trattandosi di una decisione nel merito da parte degli arbitri in un caso in cui essa non eraconsentita. 9.1. Quanto all’inammissibilità de l quinto motivo di impugnazione, la critica svolta dalla Regione Calabria è palesemente inconferente e non pertinente alla ratio decidendi , perché la Corte capitolina a pag. 9 della sentenza impugnata ha affermato che il quinto motivo atteneva al merito e alla fase rescissoria, per espressa dichiarazione della Regione a pagina 7. 9.2. La seconda parte del sesto motivo è parimenti inammissibile. Innanzitutto la Regione non trascrive e non sintetizza adeguatamente il tenore del suo sesto motivo, che, stando alla sua sommaria e invero molto generica indicazione , sarebbe stato fondato sull’art.829, comma 1, n.4, e avrebbe lamentato gli effetti della mancata sottoscrizione del conto finale e del collaudo. 9.3. In secondo luogo,la Corte di appello, alle pagine 10-12 della sentenza impugnata, ha qualificato il motivo ex art.829, comma 2, cod.proc.civ. per violazione delle regole di diritto e ha basato la decisione sul fatto che gli arbitri avevano disatteso l’eccezione regionale di decadenza dell’impresa dalle riserve, nonostante pacificamente che il conto finale non ne recasse menzione perché la Regione non aveva fornito la prova a suo carico della sottoposizione del predetto conto finale all’impresa per la sua sottoscrizione, ritenendo inoltre irrilevante la mancata reiterazione delle riserve nel verbale di collaudo secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale. Ragioni queste, esposte dalla Corte territoriale, del tutto indenni dalle censure svolte con il sesto motivo. 10. [OSCURATO:PERSONA], con il settimo motivo, rubricato « 7 . Violazione artt. 115 cod.proc.civ.; 2699, 2700. 2701, 2702, 2719 cod.civ.in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ. », contesta la contraddittorietà dell’accertamento della Corte di Appello – svolto alle pagine 11 e 12 della sentenza - rispetto a specifici atti processuali depositati, con particolare riferimento alla mancata presentazione alla resistente del conto finale, alle detrazioni e correzioni al quarantesimo (e ultimo) SAL effettuate in sede di collaudo, all’esclusione delle riserve dalle operazioni collaudo. LaRegione si duole della mancata considerazione di una serie di specifiche evidenze probatorie che dimostrerebbero che il conto finale era stato sottoposto all’impresa. 10.1. Il motivo è proposto per violazione di legge e denuncia in realtà un travisamento delle prove. Si rivela perciò inammissibilmente volto a richiedere a questa Corte una rivisitazione del le prove , non consentita in sede di legittimità e neppurein sede di ricorso avverso la decisione resa in sededi impugnazione di un lodo arbitrale. 10.2. Tale rilievo assorbe il fatto che nessuna delle pretese evidenze probatorie riassunte dalla ricorrente a pagina11 attiene al fatto ritenuto (dagli arbitri) non provato: e cioè la sottoposizione all’impresa del conto finale. 11. Con l’ottavo motivo , rubricato « 8 . Violazione artt. 16,54,64,107 R.D. 350/1895, 31 Capitolato CASMEZ, 26 DPR 1063/62 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ.», la ricorrente impugna il rigetto della questione sull’obbligo di reiterare le riserve in sede di collaudo. La Regione evidenzia come vi sia prova documentale che in sede di collaudo vi fosse stato il mancato riconoscimento di cinque riserve per i lavori di messa in sicurezza, significative modifiche e detrazioni, l’applicazione di una penale. 11.1. La ricorrente, però, sv olge argomentazioni non pertinenti alla ratio decidendi, limitandosi ad affermazioni circa alcune evidenze probatorie, ancora una volta indebitamente sottoposte in rivisitazione alla Corte di legittimità, prive di attitudine confutatoriarispetto alla ratio della sentenza impugnata. Questa infatti si era basata essenzialmente (pag.12, primo paragrafo) sul principio di diritto (a cui si erano attenuti gli arbitri ex art.107 r.d. 350/1895) secondo il quale in sede di collaudo l’appaltatore non è tenuto a reiterare le riserve già tempestivamente formulate, salvo che le riserve non riguardino la stessa modalità delle operazioni di collaudo. 11.2. [OSCURATO:PERSONA] non aggredisce in diritto tale ratio e si limita a invocare le risultanze documentali, che questa Corte dovrebbe in tesi riesaminare, che dimostrerebbero che in sede di collaudo non erano state riconosciute cinque riserve, erano state apportate modifiche e detrazioni consistenti, edera stata applicata penale, senza censurare i presupposti del ragionamento della Corte e degli arbitri e senza nemmeno dar conto del contenuto delle riserve proposte dall’impresa e reputate non bisognose di reiterazione in sede di collaudo. 12. Con il nono motivo di ricorso, rubricato «9. Violazione artt. 16,54,64,107 R.D. 350/1865, 31 [OSCURATO:PERSONA], 26 DPR 1063/62 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ.», la Regione criticala sentenza impugnata laddove esclude la prova che l’appaltatrice avesse contezza dell’esistenza del conto finale in contrasto con le risultanze documentali in atti, qualificando inoltre l’omessa sottoscrizione con riserva di tale conto quale tacita rinuncia alle riserve precedentemente contabilizzate. 12.1. L’equivoco è evidente, a tacer della ulteriore richiesta rivolta a questa Corte d i riesaminare le risultanze istruttorie nell’ambito di una censura per violazione di legge. La Corte capitolinaha basato la decisione sul fatto che non vi era prova che il conto finale fosse stato sottoposto all’impresa e non già sul fatto che questa ne conoscesse o meno il contenuto. 13. Con il decimo motivo, rubricato «10. Violazione art. 112 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 cod.proc.civ.», la ricorrente contesta la sentenza di appello nella parte in cui ha escluso l’applicabilità del c apitolato g enerale dei lavori pubblici quale domanda nuova considerato che in sede di arbitrato la Regione aveva diversamente invocato l’applicazione di normativa regionale ed aveva fatto altresì riferimento a quella statale senza invocare il difetto di clausola compromissoria nel IV atto di sottomissione. Tale assunto risulta escluso dagli atti di parte della procedura arbitrale in cui il richiamo alla legge regionale non era stato coltivato, si faceva espressa eccezione di difetto d i clausola compromissoria e si invocavail d.P.R. 1063/62 come distinta causa di illegittima composizione del collegio. Da quanto detto discendeva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. [OSCURATO:PERSONA] contesta l’affermazione della Corte di appello secondo la quale essa dinanzi agli arbitri aveva censurato la composizione illegittima del Collegio solo sotto il profilo di violazione della legge regionale n. 18 del 1983 e non con riferimento al Capitolato generale dei lavori pubblici di cui al d.p.r. 1063/1962. 13.1. La Regione sostiene di aver introdotto nel giudizio arbitrale, previa autorizzazione del Collegio, la deduzione della violazionedel c apitolato generale dei lavori pubblici di cui al d.p.r. 1063/1962. 13.2. A pagina 8 la sentenza impugnata affronta il secondo motivo di impugnazione, affermando che in sede arbitrale la Regione non aveva posto la questione della violazione delle regole di composizione del Collegio arbitrale fissate dall’art.45 del d.p.r. 1063/1962 e aggiungendo inoltre che l’applicazione della citata normativa era stata dedotta sotto un angolo visuale diverso da quello prospettato in sede di impugnazione, ove la Regione aveva sostenuto l’inesistenza di una clausola compromissoria nel IV° atto di sottomissione. 13.3. Il motivo è inammissibile: la Regione a pagina 14 non trascrive e neppure sintetizza adeguatamente il contenuto delle deduzioni con le quali avrebbe posto la questione dell’art.45 del d.p.r. 1062/1963 agli arbitri, ma si limita a indicare le pagine degli atti che conterrebberotali deduzioni, con violazione del principio di autosufficienza del ricorso, come sopra inteso. 13.4. In secondo luogo, come implicitamente osservato dalla Corte territoriale, è contraddittorio negare l’esistenza di una clausola compromissoria e invocare il rispetto di una normativa che ne presuppone invece l’esistenza. 13.5. In terzo luogo, la ricorrente non riferisce sulla base di quali considerazioni il citato art.45 d.p.r. 1063/1962 sarebbe applicabile alla fattispecie, mentre la Corte di appello, a pagina 7 dell’impugnata sentenza, ha escluso che il capitolato generale dei lavori pubblici - e con esso il suo art.45 - si applicasse ex lege ad un contratto di appalto stipulato da un ente diverso dallo Stato e comunque che fosse stato richiamato convenzionalmente. 14. La ricorrente, con l’undicesimo motivo, rubricato « 11. Violazione artt. 8 L. 646/50; art. 47 d.P.R. 1063/62 in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 cod.proc.civ.», contesta l’esclusione dell’applicazione del d.P.R. 1063/62 con valore normativo e non contrattuale in virtù del richiamo di cui all’art. 8, ultimo comma, della legge 646/1950 in presenza delle condizioni – affidamento, concessione, finanziamento-sussistenti nel caso di specie. La Regione sostiene che l’art.8, ultimo comma,della legge n. 646 del 1950 equiparava a quelli affidati dallo Stato gli appalti stipulati dalla Cassa per il Mezzogiorno o dagli Enti a cui sia stata affidata o concessa o finanziata la realizzazione: pertanto in questo caso l’applicazione del d.p.r. 1063/1962 sarebbe diretta e non mediata dal richiamo convenzionale. 14.1. Il predetto art.8 (abrogato dall'articolo 1 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 212) disponeva «[OSCURATO:PERSONA] affida normalmente la esecuzione delle opere ad aziende autonome statali o ne dà la concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera nazionale combattenti e ad altri enti di diritto pubblico, nonché agli organi per legge autorizzati ad eseguire per conto dello Stato le opere di riforma e di trasformazione fondiaria. E’ vietata la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle opere concesse dalla Cassa agli enti di cui al comma precedente. Per le opere di sistemazione dei bacini montani di competenza forestale la Cassa può anche affidarne l'esecuzione al Corpo forestale dello Stato. Per le opere che non siano eseguite con le modalità di cui ai commi primo e terzo del presente articolo, la Cassa procede agli appalti, a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del Genio civile e del Corpo forestale dello Stato. A tali uffici, o ad altri competenti organi statali, spetta il collaudo dei lavori compresi nei programmi. Si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.» 14.2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza. La Regione si limita ad affermare che un certo documento, non meglio definito che D.C.A. n.6033/1996 , comproverebbe esattamente le condizioni per l’applicabilità normativa del d.P.R. 1063/1962 (affidamento, concessione, finanziamento) senza trascriverne il contenuto e nemmeno sintetizzarlo o parafrasarlo e per di più senza specificare a quale delle tre ipotesi sopra citate abbia inteso fare riferimento. 15. Con il dodicesimo motivo rubricato «12. Violazione art. 112 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 cod.proc.civ.», quanto alla declaratoria di irrilevanza dell’ottavo motivo di impugnazione del lodo, la Regione contesta l’error in procedendo , con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ciò perché la Corte avrebbe errato nel tacciare la censura come incompleta e avrebbe riformulato, travisandola, la parte del lodo inerente il verbale di sospensione lavori, per gli arbitri verbale ricognitivo di sospensione già effettuata, non prodotto ma con contenuto desumibile dagli atti del giudizio e necessità di apporre riserva in sede di ripresa dei lavori – argomentazioni oggetto di specifiche contestazioni della Regione sia sulla qualifica del verbale sia sul momento di insorgenza dell’obbligo di apporre riserva. 15.1. Secondo la Regione, gli arbitri, dopo aver rilevato che il verbale di sospensione lavori non era stato prodotto in giudizio, ne hanno ricavato il contenuto comunque dagli atti del giudizio e hanno affermato che tale verbale non aveva natura sospensiva ma meramente ricognitiva di una sospensione già effettuata, escludendo la necessità di apporvi una riserva da parte dell’appaltatore. Le censure della ricorrente sarebbero quindi state eluse dalla Corte attribuendo al Collegio arbitrale un’afferma zione mai formulata circa l’impotenza a valutare il tenore dell’atto non prodotto. 15.2. Il motivo è inammissibile. La Corte di appello afferma che gli arbitri si erano dichiarati impossibilitati a valutare natura e portata di un verbale (quello del 3.8.1995) non prodotto in giudizio e che il motivo n.8 non contrastava tale affermazione. Sarebbe stato quindi onere della ricorrente dar conto dell’esatto tenore delle affermazioni arbitrali, come pur dell’esatto tenore del suo motivo n.8 per porre la Corte in condizione di verificare la fondatezza della censura. Adempimento omesso dalla parte ricorrente. 16. Con il tredicesimo motivo, rubricato «13. Violazione art. 345 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 cod.proc.civ.», la ricorrente contesta la declaratoria di inammissibilità del decimo motivo di appello per omessa indicazione del canone ermeneutico violato. La Regione, considerata l’indicata errata applicazione dell’art. 345 della legge 2248 del 1865 , allegato F , in assenza di un provvedimento di recesso dell’Ente – erroneamente individuato nel verbale di accertamento dell’ultimazione dei lavori – esclude la necessità di indicazione di criteri ermeneutici. La censura mossa con il tredicesimo motivo rig uarda il decimo motivo di impugnativa, ritenuto dalla Corte di appello riversato in fatto e privo di menzione del canone ermeneutico violato, mentre si limitava a dedurre violazione di legge con riferimento all’art.345 della legge 20.3.1865 n.2248 all.F. lamentando l’assenza del presupposto ivi contemplato, ossia un provvedimento di recesso dell’Ente. 16.1. Dalle argomentazioni della ricorrente svolte a pagina 16 del ricorso parrebbe potersi desumere che gli arbitri hanno configurato, aderendo alle tesi della resistente [OSCURATO:PERSONA]Impregilo, un atto di recesso nel verbale di accertamento dell’ ultimazione dei lavori dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 16.2.Anche in questo caso la ricorrente omette di dar conto del contenuto della decisione arbitrale e del tenore del proprio motivo, impedendo in radice a questa Corte di valutare se la Corte di appello abbia risposto o meno correttamente alla censura. Di qui l’inammissibilità della proposta censura. 17. Con il quattordicesimo motivo, rubricato «14. Violazione artt. 812, 813,829, 830 cod.proc.civ.; 55 C.D.F. in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 cod.proc.civ.», la Regione contesta la declaratoria di irrilevanza del terzo motivo di impugnazione del lodo, inerente all’incompatibilità dell’arbitro di parte resistente in quanto avente studio in comune con il difensore della stessa parte. La ricorrente, previa esclusione in tale ipotesi dell’istituto della ricusazione, ritiene applicabile l’art. 55 [OSCURATO:PERSONA] con conseguente necessità di dichiarazione – richiesta e mai resa-da parte dell’arbitro. Laricorrente lamenta l’erroneità, oltre che l’improprietà, della valutata irrilevanza delle ragioni di incompatibilit à dell’arbitro d i controparte (che aveva studio in comune con il difensore della controparte) che avrebbero astrattamente potuto legittimare lasua ricusazione e non la nullità del lodo. 17.1. Secondo la Regione non era consentita la ricusazione ma era necessarioche l’arbitro rendesse la dichiarazione di cui agli artt.812,813 cod.proc.civ. e 55 Codice deontologico Forense, pacificamente mai resa. 17.2. Le norme citate sono del tutto inconferenti rispetto alla fattispecie e la decisione della Corte di appelloè ineccepibile. Se la Regione riteneva che sussistessero le condizioni per ricusare l’arbitro di controparte avrebbe dovuto procedere in tal senso. Nel procedimento arbitrale, l'esistenza di situazioni di incompatibilità, idonee a compromettere l'imparzialità dei componenti del collegio, dev'essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell'art. 815 c.p.c., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validità del lodo, le situazioni d'incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in una incapacità assoluta all'esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l'impugnazione per nullità, attesa l'ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., che circoscrive l'incapacità ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 812 c.p.c. (Sez. 1, n. 20558 del 13.10.2015, Rv. 637352 -01). Il che assorbe l’ulteriore menzione della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di ricusazione dell'arbitro, la formula contenuta nell'art. 51, numero 2, cod. proc. civ., che prevede tra le cause di astensione obbligatoria la situazione di convivenza o di abituale commensalità con una delle parti o con taluno dei difensori, non può essere estesa fino al punto di ricomprendere l'ipotesi dell'arbitro esercente l'attività di avvocato che condivida lo studio o comunque lo stesso ambiente con i difensori di una delle parti del procedimento arbitrale, a meno che non risulti che la condivisione del medesimo ambiente di lavoro non si sia limitata all'utilizzazione di ambienti contigui, ma abbia dato luogo ad una reciproca compenetrazione delle rispettive attività professionali dal punto di vista tecnico - organizzativo (come, ad esempio, si verifica con la abituale condivisione della difesa tecnica nei medesimi processi), ovvero anche solo dal punto di vista economico, in misura tale da potersi assimilare alla confidenza ed alla reciproca fiducia che connotano i rapporti tra conviventi o tra commensali abituali. (Sez. 1, n.
Sentenza Cassazione n. 21579/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris