CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34192/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23779/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Marc’[OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.2333/2023, depositata il 19/4/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Respinto, dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento n. TJD- 15000172, avente ad oggetto il pagamento di euro €1.117,98, a titolo di addizionale erariale della tassa automobilistica per l’anno 2015 (compresi sanzione ed interessi), hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi dell’originario ricorrente, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 2333/2023 depositata il 19/4/2023, in accoglimento dell’appello, ha accolto il ricorso dei contribuenti e compensato le spese giudiziali. Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella predetta qualità, hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate si è costituita mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo e secondo motivo di ricorso, si impugna la statuizione relativa alla compensazione delle spese, per violazione dell’art. 115 cpc e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’ art. 360 primo comma, num. 3, cod. proc. civ., nonché per violazione e la falsa applicazione dell’art. 111, commi 1, 2 e 6, Cost., dell’art. 6 CEDU, dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., censurando la pronuncia sotto il duplice profilo della motivazione apparente e dell’inosservanza del criterio della soccombenza. 1.1. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per via della loro stretta connessione, sono infondate. 1.2. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.13248/2020; 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018; sez. U. 8053/2014). Non è, però, questo il caso di specie, avendo il giudice di appello dato conto delle ragioni poste a fondamento della disposta compensazione, giustificandola con la particolarità delle questioni interpretative di diritto. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrente impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. n. 13366/2016). 1.3. Venendo all’altro motivo, anch’esso è infondato, ricorrendo – nel caso di specie - le condizioni giustificative per disporre legittimamente la compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni ex art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione novellata dall’art. 9, comma 1, lettera f), numero 2), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156 (applicabile dal 1° gennaio 2016), ai sensi del quale le spese del giudizio possono essere compensate in tutto o in parte, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche "qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni",che devono essere espressamente motivate. 1.4. La norma, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito. 1.5. In particolare, anche la soggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (Cass. 21421/2025; 6901/2025; 7992/2022; 2883/2014; Sez. U., 2572/2012). 1.6. Ed è quanto avviene nel caso di specie, in cui il giudice di appello ha correttamente apprezzato, ai fini della compensazione delle spese, la particolarità delle questioni interpretative di diritto, con specifico riguardo alla portata applicativa del regime di esenzione dalla tassa automobilistica ex art. 5, comma 14, legge Regione Lazio n. 13/13 (relativo alle autovetture ad alimentazione ibrida per i primi tre anni dalla loro immatricolazione) - sotto il profilo dell’anno di immatricolazione e dell’utilizzo dell’autovettura (per l’attività di noleggio con conducente) - ed ai rapporti tra addizionale erariale e tassa automobilistica. In particolare, il fatto che la questione abbia dato luogo ad opposte interpretazioni da parte dei giudici tributari investiti del suo esame in relazione a diverse annualità di imposta integra una delle cause che autorizzano il superamento del principio della soccombenza. Si deve, dunque, affermare che la decisione impugnata ha esattamente applicato il disposto dell’art. 15 d. lgs. 546 del 1993, per come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte. 2. La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali, ed accessoricome per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Cos̀ d