Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 13049/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

esentante pro tempore, in proprio e quale mandatariodella [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei CreditiI.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, LELIO2026 MARITATO, [OSCURATO:PERSONA];1824 - ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell'omonimaazienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 107/2022 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 18/07/2022 R.G.N. 299/2021;Numero registro generale 2545/2023Numero sezionale 1824/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di conNusmigerloi odi raccolta generale 13049/2026Data pubblicazione 06/05/2026del 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHECon sentenza del giorno 18.7.2022 n. 107, la Corted’appello di Brescia respingeva il gravame propostodall’Inps avverso la sentenza del tribunale di Mantova cheaveva accolto il ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA], titolaredell’omonima azienda agricola, aveva proposto azione diaccertamento negativo del credito, vantato dall’Inps, inesito agli accertamenti ispettivi sfociati nel verbale con ilquale gli ispettori avevano addebitato all’azienda agricoladue irregolarità contributive, una relativa alla mancataapplicazione dell’orario contrattuale di lavoro previsto dalcontratto provinciale per gli OTD, l’altra relativaall’applicazione d’ufficio all’azienda ricorrente dell’aliquotacontributiva prevista per le aziende IAP (imprenditoreagricolo professionale), in luogo di quella propria dei CD(coltivatori diretti) che era quella utilizzata dall’azienda edisconosciuta dall’Istituto previdenziale.La Corte d’appello, confermava la sentenza diaccoglimento del ricorso, rilevando che il contrattocollettivo provinciale non poteva valere per l’operaio atempo determinato che lavora un numero di mesiinferiore ai 12 mesi annui, non potendo, in tal casotrovare spazio la modulazione dell’orario settimanalesecondo i mesi dell’anno (maggiore nei mesi estivi,minore in quelli invernali) al fine di mantenere una mediaoraria settimanale di 39 ore (per 6.30 ore giornaliere),Numero registro generale 2545/2023Numero sezionale 1824/2026con un numero maggiore di ore settimanali per i Nummeeros dii raccolta generale 13049/2026Data pubblicazione 06/05/2026estivi e con un orario proporzionalmente ridotto in altriperiodi dell’anno (perché soltanto in questo caso, le orelavorate in più nei 4 mesi estivi potevano essererecuperate nei mesi invernali); pertanto, l’imponibilecontributivo andava calcolato sulla media di 39 oresettimanali, senza alcuna violazione del minimale che eracalcolato sul normale orario di lavoro contrattuale di 39ore settimanali, suddivise in 6 giorni la settimana, pari a6.30 ore giornaliere.Per quanto ancora d’interesse invece (non essendo talequestione stata riproposta nel giudizio di legittimità), laCorte d’appello riteneva che la rimodulazione dellealiquote contributive, richiesta dall’Inps (in quanto ilfabbisogno aziendale risultava ben superiore all’apportolavorativo del solo [OSCURATO:PERSONA]), relative agli IAP (ImprenditoriAgricoli Professionali), rispetto a quelle ridotte relative aicoltivatori diretti che erano quelle applicate dall’aziendaagricola per i suoi dipendenti, non dovesse essereretroattiva nei limiti della prescrizione quinquennale comepaventato dall’Inps e ciò, in virtù del principio generale,di cui all’art. 3 comma 8 della legge n. 335/95, sulla nonretroattività dei reinquadramenti aziendali operatadall’Istituto previdenziale, purché non dipendenti daerronee comunicazioni iniziali del datore di lavoro.Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione sullabase di un unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso.Numero registro generale 2545/2023Numero sezionale 1824/2026Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sesNsuamnerto adi raccolta generale 13049/2026Data pubblicazione 06/05/2026giorni dall’adozione della presente decisione in camera diconsiglio.CONSIDERATO CHECon il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazionedi legge, in particolare, dell’art. 3 comma 8 della legge n.335/95 e dell’art. 49 della legge n. 88/89, in relazioneall’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché avevaconsiderato non retroattivo, non una variazione diinquadramento aziendale con il conseguente mutamentodel settore economico dell’azienda (settore economico,quello agricolo, che nella fattispecie era rimastoinvariato), ma la perdita dei requisiti di coltivatore direttoin capo al titolare di un’impresa individuale agricola, concontestuale iscrizione del predetto titolare nella Gestionedegli imprenditori agricoli professionali.Il ricorso si fonda sulla questione se il principio generaledi non retroattività dei reinquadramenti aziendali (conmutamento del settore economico dell’azienda), purchénon dipendente da mancate comunicazioni iniziali all’Inps,ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge n. 335/95, possaessere applicato alla perdita dei requisiti di coltivatorediretto, con contestuale iscrizione nella Gestione degliimprenditori agricoli professionali, verificandosi talereinquadramento previdenziale nell’ambito di uno stessosettore (nella specie, quello agricolo), mentre ilreinquadramento aziendale comporta il mutamento delsettore economico dell’azienda.Numero registro generale 2545/2023Numero sezionale 1824/2026Sul presupposto che il reinquadramento previdenziaNleum edroe dli raccolta generale 13049/2026Data pubblicazione 06/05/2026coltivatore diretto, in imprenditore agricolo professionale,comporta una rilevante differenza a fini contributivi e digestione contributiva – questione suscettibile di riproporsiin una molteplicità di casi – si rivela utile la trattazione inpubblica udienza, con l’apporto della Procura Generale edella discussione tra le parti.

P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazionein pubblica udienza delle questioni indicate inmotivazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del15.4.2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante pro tempore, in proprio e quale mandatariodella [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei CreditiI.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, LELIO2026 MARITATO, [OSCURATO:PERSONA];1824 - ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare dell'omonimaazienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 107/2022 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 18/07/2022 R.G.N. 299/2021;Numero registro generale 2545/2023Numero sezionale 1824/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di conNusmigerloi odi raccolta generale 13049/2026Data pubblicazione 06/05/2026del 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHECon sentenza del giorno 18.7.2022 n. 107, la Corted’appello di Brescia respingeva il gravame propostodall’Inps avverso la sentenza del tribunale di Mantova cheaveva accolto il ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA], titolaredell’omonima azienda agricola, aveva proposto azione diaccertamento negativo del credito, vantato dall’Inps, inesito agli accertamenti ispettivi sfociati nel verbale con ilquale gli ispettori avevano addebitato all’azienda agricoladue irregolarità contributive, una relativa alla mancataapplicazione dell’orario contrattuale di lavoro previsto dalcontratto provinciale per gli OTD, l’altra relativaall’applicazione d’ufficio all’azienda ricorrente dell’aliquotacontributiva prevista per le aziende IAP (imprenditoreagricolo professionale), in luogo di quella propria dei CD(coltivatori diretti) che era quella utilizzata dall’azienda edisconosciuta dall’Istituto previdenziale.La Corte d’appello, confermava la sentenza diaccoglimento del ricorso, rilevando che il contrattocollettivo provinciale non poteva valere per l’operaio atempo determinato che lavora un numero di mesiinferiore ai 12 mesi annui, non potendo, in tal casotrovare spazio la modulazione dell’orario settimanalesecondo i mesi dell’anno (maggiore nei mesi estivi,minore in quelli invernali) al fine di mantenere una mediaoraria settimanale di 39 ore (per 6.30 ore giornaliere),Numero registro generale 2545/2023Numero sezionale 1824/2026con un numero maggiore di ore settimanali per i Nummeeros dii raccolta generale 13049/2026Data pubblicazione 06/05/2026estivi e con un orario proporzionalmente ridotto in altriperiodi dell’anno (perché soltanto in questo caso, le orelavorate in più nei 4 mesi estivi potevano essererecuperate nei mesi invernali); pertanto, l’imponibilecontributivo andava calcolato sulla media di 39 oresettimanali, senza alcuna violazione del minimale che eracalcolato sul normale orario di lavoro contrattuale di 39ore settimanali, suddivise in 6 giorni la settimana, pari a6.30 ore giornaliere.Per quanto ancora d’interesse invece (non essendo talequestione stata riproposta nel giudizio di legittimità), laCorte d’appello riteneva che la rimodulazione dellealiquote contributive, richiesta dall’Inps (in quanto ilfabbisogno aziendale risultava ben superiore all’apportolavorativo del solo [OSCURATO:PERSONA]), relative agli IAP (ImprenditoriAgricoli Professionali), rispetto a quelle ridotte relative aicoltivatori diretti che erano quelle applicate dall’aziendaagricola per i suoi dipendenti, non dovesse essereretroattiva nei limiti della prescrizione quinquennale comepaventato dall’Inps e ciò, in virtù del principio generale,di cui all’art. 3 comma 8 della legge n. 335/95, sulla nonretroattività dei reinquadramenti aziendali operatadall’Istituto previdenziale, purché non dipendenti daerronee comunicazioni iniziali del datore di lavoro.Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione sullabase di un unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso.Numero registro generale 2545/2023Numero sezionale 1824/2026Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sesNsuamnerto adi raccolta generale 13049/2026Data pubblicazione 06/05/2026giorni dall’adozione della presente decisione in camera diconsiglio.CONSIDERATO CHECon il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazionedi legge, in particolare, dell’art. 3 comma 8 della legge n.335/95 e dell’art. 49 della legge n. 88/89, in relazioneall’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché avevaconsiderato non retroattivo, non una variazione diinquadramento aziendale con il conseguente mutamentodel settore economico dell’azienda (settore economico,quello agricolo, che nella fattispecie era rimastoinvariato), ma la perdita dei requisiti di coltivatore direttoin capo al titolare di un’impresa individuale agricola, concontestuale iscrizione del predetto titolare nella Gestionedegli imprenditori agricoli professionali.Il ricorso si fonda sulla questione se il principio generaledi non retroattività dei reinquadramenti aziendali (conmutamento del settore economico dell’azienda), purchénon dipendente da mancate comunicazioni iniziali all’Inps,ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge n. 335/95, possaessere applicato alla perdita dei requisiti di coltivatorediretto, con contestuale iscrizione nella Gestione degliimprenditori agricoli professionali, verificandosi talereinquadramento previdenziale nell’ambito di uno stessosettore (nella specie, quello agricolo), mentre ilreinquadramento aziendale comporta il mutamento delsettore economico dell’azienda.Numero registro generale 2545/2023Numero sezionale 1824/2026Sul presupposto che il reinquadramento previdenziaNleum edroe dli raccolta generale 13049/2026Data pubblicazione 06/05/2026coltivatore diretto, in imprenditore agricolo professionale,comporta una rilevante differenza a fini contributivi e digestione contributiva – questione suscettibile di riproporsiin una molteplicità di casi – si rivela utile la trattazione inpubblica udienza, con l’apporto della Procura Generale edella discussione tra le parti. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazionein pubblica udienza delle questioni indicate inmotivazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del15.4.2026.La PresidenteRossana Mancino
Sentenza Cassazione n. 13049/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris