CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 14389/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
76avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte di appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bari, difensore di [OSCURATO:PERSONA],presente anche quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del forodi Bari, difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso riportandosi ai motividi ricorso e chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confer-mato la sentenza, emessa in data 20 settembre 2022, dal Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Bari, che aveva condannato, all’esito di giudizio ab-breviato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concesse, al primo, le circo-stanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla contestata aggra-vante, ritenuto sussistente, per il secondo, il vincolo della continuazione con ilreato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, già giudicato dalla Corte diappello di Bari con sentenza del 15 luglio 2019, divenuta irrevocabile l’11 marzo2021, alla pena rispettivamente di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000,00di multa e di anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione per i reati loro rispettivamenteascritti ai capi S), C) ed E) della rubrica. Con la stessa sentenza, il Giudicedell’udienza preliminare aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti delLambiase in ordine alle residue imputazioni, previa riqualificazione nelle ipotesi dicui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto estinte per prescrizione.1.1. A [OSCURATO:PERSONA] si contesta, al capo S), il reato di cui agli artt. 110cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, per essersi adoperato, inconcorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti si è procedutoseparatamente, al fine di reperire sostanza stupefacente del tipo cocaina e ha-shish, da destinare alla vendita al minuto. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] consegnava lostupefacente destinato al [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], il quale, subito dopo la cessione,veniva tratto in arresto dalla P.G. con conseguente sequestro della sostanza, paria 145 g di cocaina, suddivisa in 15 involucri, e 1.992 g di hashish, suddiviso in 20panetti (reato commesso il 22 dicembre 2012).1.2. A [OSCURATO:PERSONA] si contesta, al capo C), il reato di cui agli artt.110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto, in con-corso con [OSCURATO:PERSONA], sostanza stupefacente, destinata allo spaccio, deltipo cocaina, suddivisa in 32 dosi, e tutto l’occorrente per il confezionamento aMichele [OSCURATO:PERSONA], arrestato in flagranza (reato commesso il 29 agosto 2012);al capo E), il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 5,d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], so-stanza stupefacente, destinata allo spaccio, del tipo cocaina (12 g), suddivisa in19 dosi, adulterata con un farmaco antitumorale, e del tipo hashish (76 g) a FilippoViola, arrestato in flagranza (reato commesso il 21 settembre 2012).2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per Cassazione, tramite i ri-spettivi difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi, di seguito sintetiz-zati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione degli artt. 546, comma 1, lett. e), 192, 125 cod. proc. pen.,73 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all’affermazione della penale responsabilitàdell’imputato.Si lamenta che la Corte territoriale, nel confermare la condanna del ricor-rente, abbia valorizzato il contenuto di alcune conversazioni telefoniche, intercet-tate nella giornata del 22 dicembre 2012, ritenendo, con salto logico, in assenzadi elementi di riscontro idonei a corroborare la catena di cessione dello stupefa-cente, che la sostanza poi sequestrata dalla P.G. fosse stata fornita dal [OSCURATO:PERSONA].3.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), ed e),cod. proc. pen. violazione degli artt. 125, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine alla esclusione della fattispecie dilieve entità di cui alla norma citata.Si censura, in particolare, che, nell’escludere la ravvisabilità della fattispeciemeno grave, la Corte territoriale non abbia correttamente valorizzato il ruolo su-balterno del ricorrente, il suo basso profilo criminale, richiamando le diverse qua-lità dello stupefacente, pur in assenza di riferimenti chiari e certi ricavabili dalleconversazioni intercettate.4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi, di seguito sin-tetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.4.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in rela-zione all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.Si lamenta che la Corte territoriale, nel confermare la condanna del ricor-rente, abbia valorizzato il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate,senza tener conto delle censure avanzate dalla difesa in sede di gravame.4.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., essendo stato il ricorrente giàgiudicato per gli stessi fatti con sentenza divenuta irrevocabile.Si evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del procedimento penale N.7051/11 R.G.N.R., era imputato, al capo B), dei reati di cui agli artt. 73, 74 d.P.R.n. 309 del 1990 «commessi in Bari e provincia dal 2011 all’attualità». Tale proce-dimento era stato definito con sentenza emessa dal Giudice dell’udienza prelimi-nare del Tribunale di Bari in data 20 dicembre 2017, riformata quoad poenam dallaCorte di appello di Bari con sentenza del 15 luglio 2019, che lo aveva condannatoper il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e lo aveva assolto per i reati dicui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 per insussistenza del fatto.Si sostiene che i reati di cui all’art. 73, già giudicati, sono gli stessi oggettodel presente procedimento, coincidendo l’ambito temporale ed il ruolo ricoperto,in concorso con lo [OSCURATO:PERSONA], come confermato anche dal fatto che il giudizio si èfondato sulle medesime intercettazioni telefoniche (pag. 360 della sentenza dellaCorte di appello del 15 luglio 2019).Ciò premesso, si censura la motivazione resa dalla Corte territoriale, che, alpari del giudice di primo grado, ha escluso la violazione dell’art. 649 cod. proc.pen. sul presupposto erroneo, determinato da una svista, che la sentenza emessain relazione al procedimento penale N. 7051/11 R.G.N.R. lo avesse condannatosolo per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, sicché «nessun proscio-glimento o condanna con sentenza definitiva sono intervenuti nei suoi confronticon riferimento al reato di cui all’art. 73 DPR 309/90», senza considerare l’inter-venuta pronuncia assolutoria.5. In data 2 marzo 2026 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositatomemoria, ulteriormente argomentando in ordine al secondo motivo di ricorso, in-sistendo per l’accoglimento.6. Alla pubblica udienza, svolta con trattazione orale, su richiesta della difesadi [OSCURATO:PERSONA], le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inam-missibile.2. Il primo motivo, afferente alla affermazione di responsabilità dell’imputato,risulta aspecifico e proposto fuori dei casi consentiti in sede di legittimità.2.1, In linea di principio, va rammentato il consolidato principio, secondo cuiin materia di intercettazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito, l'in-terpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni il cui apprezza-mento non è demandato a codesta Corte, salvo che si versi in ipotesi di manifestaillogicità e irragionevolezza della motivazione con cui sono state recepite, che nonricorre nel caso in esame (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 -01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01).2.2. La Corte territoriale, dopo aver indicato il contenuto delle conversazioniintercettate nella giornata del 22 dicembre 2012, intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e tra quest’ultimo e [OSCURATO:PERSONA], con apparato motiva-zionale tutt’altro che illogico, ha ritenuto che dal tenore delle stesse e dalla se-quenza delle telefonate, la cui chiave di lettura aveva trovato conferma nell’arrestoin flagranza del [OSCURATO:PERSONA] e nel sequestro della droga, risultasse provato, oltre ogniragionevole dubbio, che la sostanza stupefacente contenuta nel borsone seque-strato dalla Guardia di Finanza al [OSCURATO:PERSONA] fosse stata consegnata a questi dalGenchi. Si segnalava che dal tenore delle prime telefonate, tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Ne-viera, emergeva che i due avevano preso appuntamento per le ore 16:30 e che ilNeviera, utilizzando un linguaggio criptico, aveva chiesto «di fargli trovare quellemagliette che aveva trovato l’altro giorno», ricevendo come risposta «Tutto?», conciò evidentemente alludendo alla diversa tipologia di stupefacente poi effettiva-mente consegnata (hashish, oltre che cocaina). Si evidenziava, ancora, che la suc-cessiva telefonata, con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato il [OSCURATO:PERSONA] dicendogli direcarsi all’appuntamento «giù a casa dell’amico mio alle quattro mezzo», dimo-strava, sia per la stretta sequenza temporale sia per il riferimento allo stesso ora-rio, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva dato incarico al [OSCURATO:PERSONA] di ritirare lo stupefacente dalGenchi. Si rimarcava come il tutto avesse poi trovato riscontro nell’esito del ser-vizio di osservazione organizzato dalla P.G. sotto l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], sfociato,mezz’ora dopo l’orario concordato, nell’arresto in flagranza del [OSCURATO:PERSONA] e nel rin-venimento nella sua disponibilità del borsone contenente la droga caduta in se-questro.A fronte di tale apparato argomentativo il ricorrente reitera le identiche do-glianze formulate in sede di appello, senza alcun confronto con la motivazionedella Corte e sollecitando un diverso apprezzamento di merito, non consentito inquesta sede.3. Il secondo motivo di appello, riguardante la mancata derubricazione nellafattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, risulta del tuttogenerico.I giudici di appello hanno negato la ricorrenza del fatto di lieve entità sullabase del notevole quantitativo di cocaina detenuto dal ricorrente e della valuta-zione complessiva della sua condotta, come tratteggiata nella parte relativa allasua responsabilità, così dando atto, sia pure con motivazione sintetica, di avervagliato congruamente i plurimi dati probatori disponibili e di aver attribuito ataluni elementi una rilevanza maggiormente significativa ai fini dell'esclusionedella minima offensività, in conformità alle coordinate ermeneutiche fornite daquesta Corte in materia (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 -01).Di contro, le censure del ricorrente risultano meramente reiterative dei motividi appello, senza un reale confronto critico con le ragioni poste alla base delladecisione4. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta fondato inrelazione al secondo motivo proposto, riguardante la violazione dell’art. 649 cod.proc. pen., il cui scrutinio, per la natura della doglianza, precede logicamentel’esame della censura di merito.4.1. Dall’esame degli atti risulta effettivamente che il ricorrente fu giudicatoper il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nell’ambito del procedimentopenale N. 7051/11 R.G.N.R., contestato unitamente al reato di cui all’art. 74 d.P.R.n. 309 del 1990 al capo B) della rubrica, ed assolto da tale imputazione per insus-sistenza del fatto a norma dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (pag. 1213sentenza di primo grado).4.2. Nell’escludere la violazione del principio del ne bis in idem la Corte terri-toriale ha, quindi, ritenuto erroneamente che non vi fosse alcun giudicato sulpunto, la cui sussistenza imponeva, invece, la necessità di valutare se si trattasseo meno del medesimo fatto storico; valutazione, che, invece, è mancata.Per le ragioni esposte la sentenza va annullata, relativamente alla posizionedel [OSCURATO:PERSONA], con rinvio alla Corte di appello di Bari, diversa Sezione, per nuovogiudizio.La fondatezza di tale censura preclude la valutazione delle altre doglianze.5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di talericorrente al pagamento delle spese processuali, nonché − apparendo evidenteche il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilitàper colpa (Corte cost. n. 186 del 2000) − al versamento della sanzione pecuniaria,indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio, pernuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissi-bile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna tale ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am-mende.Così deciso, il 17 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]