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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 marzo 2026

Cassazione n. 15424/2026

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carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/11/2025 del Tribunale di Trieste.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste ricorreavverso la sentenza resa dal Tribunale di Trieste che, nel definire ex art. 444 cod.proc. pen. il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art.186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada, ha omesso di provvedere sullasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.2.

Il dedotto motivo di ricorso non è fondato.3.

Contrariamente a quanto dedotto, la sentenza impugnata hachiaramente indicato in motivazione, quale conseguenza del reato commesso, lasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per ladurata di mesi sei, solo precisando che l’esecuzione di tale sanzione deve esseresospesa fino all’esito dei lavori di pubblica utilità.4.

Nella specie, peraltro, appare opportuno rettificare il dispositivo, ai sensidell’art. 619 cod. proc. pen., aggiungendo la frase "applica all'imputato la sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei"prima delle parole "Sospende la sospensione…”, onde specificare (anche) indispositivo la sanzione amministrativa accessoria applicata nei confrontidell’imputato.5.

Consegue il rigetto del ricorso presentato dalla parte pubblica.

P.Q.MRettifica la sentenza impugnata nel senso che nel dispositivo va aggiunta lafrase "applica all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensionedella patente di guida per mesi sei" prima delle parole "sospende l'efficacia dellasanzione amministrativa".

Rigetta il ricorso.Così è deciso, 20 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/11/2025 del Tribunale di Trieste.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste ricorreavverso la sentenza resa dal Tribunale di Trieste che, nel definire ex art. 444 cod.proc. pen. il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art.186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada, ha omesso di provvedere sullasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.2. Il dedotto motivo di ricorso non è fondato.3. Contrariamente a quanto dedotto, la sentenza impugnata hachiaramente indicato in motivazione, quale conseguenza del reato commesso, lasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per ladurata di mesi sei, solo precisando che l’esecuzione di tale sanzione deve esseresospesa fino all’esito dei lavori di pubblica utilità.4. Nella specie, peraltro, appare opportuno rettificare il dispositivo, ai sensidell’art. 619 cod. proc. pen., aggiungendo la frase "applica all'imputato la sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei"prima delle parole "Sospende la sospensione…”, onde specificare (anche) indispositivo la sanzione amministrativa accessoria applicata nei confrontidell’imputato.5. Consegue il rigetto del ricorso presentato dalla parte pubblica. P.Q.MRettifica la sentenza impugnata nel senso che nel dispositivo va aggiunta lafrase "applica all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensionedella patente di guida per mesi sei" prima delle parole "sospende l'efficacia dellasanzione amministrativa". Rigetta il ricorso.Così è deciso, 20 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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