CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 gennaio 2017
Cassazione n. 16911/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17261-2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, al V.[OSCURATO:PERSONA], n. 63, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, nonché ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante (quest’ultima nella qualità di successore a titolo universale della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), entrambe dom.te in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rapp. e dif.; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 9/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 03/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .notificò alla TREC S . R . L .una cartella di pagamento per riprese I.V.A. ed I.R.E.S. relative all’anno di imposta 2005; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Pistoia che, con sentenza n. 373/2015, dichiarò il ricorso inammissibile; che la TREC S . R . L . propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 9/2017, depositata il 03/01/2017, rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, posta la validità della procura alle liti conferita sin dal primo grado di lite (con conseguente erronea statuizione, sul punto, da parte della C.T.P.), cionondimeno l’opposizione proposta dalla contribuente dovesse essere rigettata nel merito, (a) non potendosi sostenere che la cartella fosse priva di motivazione (fondando essa, da un lato, su un titolo giudiziale che aveva coinvolto la TREC e del quale, dunque, essa non poteva non essere a conoscenza, nonché, dall’altro, su un controllo automatizzato ex art. 36-bisdel d.P.R. n. 600 del 1973), (b) essendo, altresì, infondate le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dalla contribuente nonché (c) dovendo considerarsi valida la notifica della cartella a mezzo p.e.c.; che avverso tale decisione la TREC S . R . L .ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si sono costituite con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., l’ AGENZIA DELLE ENTRATE e l’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ; Rilevato, in via del tutto preliminare, che, a seguito dell'estinzione dell'agente della riscossione EQUITALIA e dell'automatico subentro ad esso del successore ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , disposto dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, si è verificata una ipotesi di successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali" di quest’ultima alle società del gruppo EQUITALIA , con conseguente sussistenza, in capo all’ ADER , della legittimazione processuale passiva nel presente giudizio di legittimità, (arg. da Cass., Sez. U, 8.6.2021, n. 15911, Rv. 661509-03); che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione…del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, a mente dell’art. 112 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 139 cpc, dell’art. 101 cpc…per non avere l’Ente impositore richiesto la notifica degli atti presupponenti alla cartella di pagamento” (cfr. ricorso, p. 3); il motivo è infondato; che premesso che il mezzo di gravame veicola, nel suo complesso, una lamentata omissione di pronunzia in relazione alla eccepita “mancanza della notifica degli atti presupposti [alla cartella di pagamento impugnata] e della sottesa sequenza procedimentale” (cfr. ricorso, p. 3, ult. cpv.), con conseguente nullità della pretesa tributaria, “perché è violato il diritto di difesa, ex art. 101 cpc, del contribuente…il secondo giudice oltre ad aver violato il fondamentale principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato perché nulla statuisce sul punto, viola e disapplica la legge processuale, in quanto non tiene conto che agli atti non vi sia la prova della notifica eseguita ritualmente di quelli prodromici” (cfr. ivi, p. 7, cpv.)”, osserva il Collegio come la censura sia manifestamente infondata, se sol si considera che la C.T.R. – in perfetta linea, peraltro, con la giurisprudenza di questa Corte in tema di motivazione dell’atto impositivo e pregressa conoscenza o agevole conoscibilità dei relativi atti prodromici da parte del contribuente (cfr. anche Cass., Sez. 5, 19.11.2019, n. 29968, Rv. 655917-01, Cass., Sez. 5, 12.12.2018, n. 32127, Rv. 651783-01 e Cass., Sez. U, 14.7.2022, n. 22281, Rv. 665273- 02) - ha motivatamente ed espressamente disatteso la doglianza in questione osservando che “la cartella impugnata deriva in parte da un provvedimento giudiziale, in parte da un controllo ex art. 36 bis DPR 600/73…evidente che il provvedimento giudiziale fosse noto al contribuente derivando da un contenzioso al quale il medesimo contribuente aveva dato adito; il controllo automatico, invece, è riconducibile direttamente ad un omesso versamento, quindi non vi è questione sugli atti prodromici, perfettamente legittimi e conosciuti al destinatario [della cartella]” (cfr. sentenza impugnata, p. 1, terzultimo e penultimo cpv.); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione dell’art. 26, co. 2, D.P.R. n. 602 del 1973 e 20, co. 1, D.Lgs. n. 82 del 2005 e dell’art. 71, D.Lgs. n. 82 del 2005” (cfr. ricorso, p. 4) per avere la C.T.R. reso una “affermazione tautologica che nulla dice” in relazione alla eccepita invalidità della notifica a mezzo p.e.c. della cartella di pagamento impugnata; che il motivo è inammissibile; che osserva anzitutto il Collegio come la censura in esame, pur veicolata in termini di violazione di legge, disvela, in realtà, un vizio di motivazione apparente, dolendosi la società ricorrente della circostanza che le argomentazioni della C.T.R. (per cui “risultano infondati i rilievi mossi alla notifica della cartella intervenuta mediante pec, posto che la consolidata giurisprudenza della S.C. consente l’utilizzo di tale forma”) si risolverebbero in una “affermazione tautologica che nulla dice, perché il giudice avrebbe dovuto controllare (e ciò non emerge affatto né dalla motivazione, né dagli esami degli atti del fascicolo processuale) se detta notifica, mediante pec, avesse o meno rispettato il procedimento previsto dalla legge” (cfr. ricorso, p. 4, quartultimo cpv.); che, tanto premesso, pur emergendo dalla decisione impugnata che, tra i profili di impugnazione veicolati innanzi al giudice di appello, v’era quello - già proposto in primo grado - concernente “la inesistenza della cartella derivante dalla inesistenza della notifica ” (cfr. p. 1 della decisione, quarto cpv.), cionondimeno il motivo pecca di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., non chiarendo la difesa della TREC , nel silenzio della impugnata decisione sul punto, sotto quale profilo tale inesistenza della notifica fu dedotta ed eccepita nei gradi di merito (difetta, in specie, la trascrizione, in parte qua, del ricorso introduttivo del giudizio e dell’atto di appello; né la difesa della TREC ha chiarito, sia pure in via riassuntiva e localizzando la difesa in questione, come questa fu proposta innanzi alla C.T.P., prima, ed alla C.T.R. poi); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della TREC S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t., nonché dell’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ,in persona del Presidente p.t., legale rappresentante,delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna la TREC S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , nonchédell’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ,in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi€ 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupp