CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 11057/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla memoria scritta e chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sassari rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società agricola Leafuture s.s., avverso il provvedimento di convalida e contestuale decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari in data 29/09/2025 in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 - per aver coltivato illecitamente una piantagione di sostanza stupefacente del tipo cannabis ed aver illecitamente detenuto kg 275,90 di infiorescenze di sostanza stupefacente del tipo cannabis (già estratte dalla coltivazione e stoccate) -, richiesta di riesame proposta con riferimento al solo vincolo imposto sulle n. 1757 piante di canapa presenti nel fondo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualità di legale rappresentante della società agricola Leafuture s.s., terza interessata, articolando i motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 14 e 73 d.P.R. n. 309/1990 nonchè degli artt. 3,25 e 27 Cost. per l'omesso esame del punto decisivo dell'efficacia drogante per l'accertamento del fatto coltivativo di piante di canapa industriale. Lamenta che il Tribunale aveva omesso di motivare in ordine al punto decisivo dell'efficacia drogante, limitandosi ad affermare, con argomentazioni erronee in diritto, che il difetto di lecita destinazione ex ante della piantagione coltivata dall'indagato, ex art. 2 comma 2 I 242/2016, costituisca elemento sufficiente a fondare la valutazione di illeceità della condotta e la successiva confisca della piantagione, così non valutando correttamente il fumus delicti; richiama, quindi, la sentenza n. 29101/2020 della Suprema Corte che, pronunciandosi in fattispecie di decreto di convalida di sequestro probatorio avente ad oggetto svariati quantitativi di infiorescenze di cannabis rinvenute all'interno di un esercizio commerciale adibito alla vendita di derivati di canapa, ha ritenuto necessaria la verifica della reale efficacia drogante delle sostanze al fine del riscontro della concreta offensività della condotta di cessione di stupefacente; rimarca, poi, che i campioni delle piante di canapa industriale repertati indicavano concretamente un THC ampiamente inferiore a 0,5%, soglia che secondo la Suprema Corte (sentenza n. 4719/2021) non ha effetto stupefacente e che anche le SU Castignani 2019 avevano chiarito che le disposizioni della legge 242/2016 prevedono che l'agricoltore che abbia rispettato le disposizioni stabilite dalla legge non sia 2responsabile se la coltivazione della cannabis sativa presenti una percentuale di THC superiore allo 0,6% e, quindi, al limite massimo consentito compreso tra lo 0,2 e lo 0,6 %. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 nonchè degli artt. 3, 25,27 Cost per incongrua motivazione in ordine alla finalità della coltivazione. Lamenta che il Tribunale aveva ritenuto illecita la coltivazione valutando non idonea a dimostrare la finalità di coltivazione il "contratto di ritiro" delle piante prodotto , in ossequio agli obblighi di cui all'art. 3 I n. 242/2016; espone che l'art. 1, comma 3, della legge 242/2016, come novellato, parla di coltura della canapa "comprovatamente finalizzata" ad uno dei consentiti scopi industriali, con modalità descrittiva approssimativa, in violazione dell'art. 8 par. 2 della Convenzione CEDU. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen, nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Va osservato che il controverso tema dei rapporti tra la disciplina contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] stupefacenti - che incrimina la coltivazione delle sostanze indicate nella tabella II (tra le quali vi è la cannabis in ogni sua varietà) - e la legge n. 242/2016 - contenente «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa» - è stato affrontato da questa Corte di legittimità con la sentenza delle Sezioni Unite n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956. La valutazione del Tribunale è conforme al principio affermato dalle Sezioni Unite, che va qui ribadito, secondo cui la legge 2 dicembre 2016, n. 242 qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art.2 della predetta legge (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Rv. 275956 - 01). Secondo le Sezioni Unite, le coltivazioni incentivate dalla legge 242/2016 si collocano nell'alveo delle colture consentite ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 309/1990. Come la sentenza in esame sottolinea, quest'ultima norma richiama l'art. 14 (disposizione che, al comma 2 lett. b, impone l'introduzione nella tabella II di ogni varietà di cannabis) e, tuttavia, introduce un'eccezione al divieto quando la canapa 3sia coltivata «esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'art. 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea». Muovendo da queste premesse, la sentenza sostiene che «il sintagma contenuto nell'art. 1, comma 2, legge n. 242 del 2016, ove è stabilito che le coltivazioni di cui si tratta "non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", delinea l'ambito dell'intervento normativo» e tale intervento «riguarda un settore dell'attività agroalimentare ontologicamente estraneo dall'ambito dei divieti stabiliti dal T. U. stup. in tema di coltivazioni». Secondo il supremo [OSCURATO:PERSONA], «ciò consente di comprendere appieno, sul piano sistematico, la ragione per la quale la novella non ha effettuato alcuna modifica al dettato del T.U. stup., neppure nell'ambito delle disposizioni che inseriscono la cannabis e i prodotti da essa ottenuti nel delineato sistema tabellare. Infatti, la novella del 2016 non aveva necessità di effettuare alcuna modifica al disposto di cui all'art. 14, d.P.R. n. 309/1990 (che, come sopra rilevato, pure comprende indistintamente la categoria della cannabis) poiché il legislatore del 2016 ha disciplinato lo specifico settore dell'attività della coltivazione industriale di canapa, funzionale esclusivamente alla produzione di fibre o altri usi consentiti dalla normativa dell'Unione europea, attività che non è attinta dal generale divieto di coltivazione, come sancito dal TU. stup., pure a seguito delle [..] modifiche introdotte all'art. 26, comma 2, T.U. stup., dal [...] decreto-legge n. 36 del 2014» (così, testualmente, Sez. U., n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, cit., pag. 11 della motivazione). Secondo il supremo [OSCURATO:PERSONA], la coltivazione della cannabis sativa L. ad uso agroalimentare, promossa dalla legge n. 242/2016, è stata definita non solo «mediante l'indicazione della varietà di canapa di cui si tratta», ma anche «in considerazione dello specifico ambito funzionale dell'attività medesima, che non contempla l'estrazione e la commercializzazione di alcun derivato con funzione stupefacente o psicotropa». Ne consegue che dalla coltivazione di cannabis sativa L. non possono essere lecitamente realizzati prodotti diversi da quelli elencati dall'art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2016 e, in particolare, tale coltivazione non può essere destinata alla commercializzazione di «foglie, infiorescenze, olio e resina» (pag. 13 della motivazione). Le Sezioni Unite citate hanno affrontato anche il tema delle soglie percentuali di THC che, secondo alcuni orientamenti, costituivano il discrimine della liceità della commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione agroindustriale di cannabis sativa L. Avendo riguardo ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n.242/2016, hanno precisato che tali valori sono stati introdotti per tutelare gli agricoltori operanti nella filiera agroalimentare delineata dalla legge, i quali, pur avendo impiegato qualità di canapa consentite, potrebbero aver 4ottenuto un prodotto contenente una percentuale di THC superiore al limite massimo consentito perché compresa tra lo 0,2 e lo 0,6 0/0. L'art. 4, comma 5, legge n. 242/2016, stabilisce, infatti, che in questi casi nessuna responsabilità possa essere posta a carico dell'agricoltore che abbia rispettato le prescrizioni di legge e l'art. 4, comma 7, nel prevedere la possibilità che vengano disposti il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa che, se pure impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge, presentino un contenuto di THC superiore allo 0,6%, ribadisce, anche in tal caso, che la responsabilità dell'agricoltore è esclusa. In tale prospettiva, le Sezioni unite hanno sostenuto che le richiamate percentuali di THC non possono essere valorizzate al fine di affermare la liceità della commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., ove contenenti percentuali inferiori allo 0,6 o allo 0,2% e hanno concluso che la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, può integrare il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, T.U. Stup., anche quando il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 e 7, della legge del 2016. Hanno fatta salva, però, la verifica della concreta offensività del fatto e, quindi, della capacità drogante della sostanza, intesa quale attitudine a provocare o meno effetti psicogeni. Secondo le Sezioni Unite, dunque, la coltivazione della cannabis sativa L. ad uso agroalimentare, promossa dalla legge n. 242 del 2016, non contempla l'estrazione e la commercializzazione di alcun derivato con funzione stupefacente o psicotropa. Ne consegue che dalla coltivazione di cannabis sativa L. non possono essere lecitamente realizzati prodotti diversi da quelli elencati dall'art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2016 e, in particolare, tale coltivazione non può essere destinata alla commercializzazione di «foglie, infiorescenze, olio e resina» (pag. 13 della motivazione). Va , poi, evidenziato che l'intervenuta novella degli artt. 1,2 e 4 della legge 2 dicembre 2016 n. 242 ha delineato in maniera chiara l'ambito applicativo della normativa in questione, in linea con gli approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità; l'art 18, alle lett a) e b) ha introdotto, per quanto qui rileva, un nuovo comma 3-bis dell'art. 1 della legge n. 242/2016 (che espressamente esclude l'applicazione della legge n. 242/2016 "all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati" "ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309) ed un nuovo comma 3-bis dell'art. 2 della legge 242/2016 ( "Sono vietati l'importazione, la cessione, la 5lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonchè di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da essi derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990. E' consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola di semi di cui alla lettera g-bis del comma 2". 3.Ciò posto, il Tribunale ha spiegato come il compendio probatorio non consenta la riconduzione della coltivazione in esame nel novero di quegli ambiti produttivi contemplati dagli artt. 2 e ss. della L. 242/2016 al fine di escludere, alle condizioni normativamente previste, la rilevanza penale della coltivazione dell'imprenditore agricolo. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato, con valutazione in fatto insindacabile in sede di legittimità, che, secondo le risultanze probatorie, la piantagione in sequestro non può avere finalità industriale, in considerazione dei plurimi elementi indiziari in tal senso emergenti dalla notizia di reato (rinvenimento di attrezzatura comunemente utilizzata per lo sbocciolamento, l'essicazione, la trinciatura ed il confezionamento della sostanza; presenza in magazzino di una certa quantità di prodotti derivati ed infiorescenze di canapa già estratte e stoccate; caratteristiche botaniche dell'area coltivata e relative modalità tecniche della coltivazione) nonché del contenuto del contratto di vendita del risultato della coltivazione (concluso con una società ceca), in quanto contraddistinto da evidenti elementi di criticità. Tale valutazione è sorretta da congrua motivazione, certamente non apparente, ed il motivo, volto a sindacare il merito della stessa è inammissibile. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; Sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Siffatta valutazione, inoltre, rende non rilevante, nella specie, l'applicabilità della novella legislativa, che non ha inciso sulle condizioni legittimanti l'attività di coltivazione di canapa a fini industriali, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, e, conseguentemente, non rilevanti anche i profili pregiudiziali di incompatibilità con il diritto unionale sollevati in ricorso. 64. Consegue, quindi, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. 1 1 O 5 7 Sent. n.UDIENZA CAMERA REPUBBLICA ITALIANA DI CONSIGLIO DEL 12/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 36349/2025 TERZA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla memoria scritta e chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sassari rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società agricola Leafuture s.s., avverso il provvedimento di convalida e contestuale decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari in data 29/09/2025 in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 - per aver coltivato illecitamente una piantagione di sostanza stupefacente del tipo cannabis ed aver illecitamente detenuto kg 275,90 di infiorescenze di sostanza stupefacente del tipo cannabis (già estratte dalla coltivazione e stoccate) -, richiesta di riesame proposta con riferimento al solo vincolo imposto sulle n. 1757 piante di canapa presenti nel fondo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualità di legale rappresentante della società agricola Leafuture s.s., terza interessata, articolando i motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 14 e 73 d.P.R. n. 309/1990 nonchè degli artt. 3,25 e 27 Cost. per l'omesso esame del punto decisivo dell'efficacia drogante per l'accertamento del fatto coltivativo di piante di canapa industriale. Lamenta che il Tribunale aveva omesso di motivare in ordine al punto decisivo dell'efficacia drogante, limitandosi ad affermare, con argomentazioni erronee in diritto, che il difetto di lecita destinazione ex ante della piantagione coltivata dall'indagato, ex art. 2 comma 2 I 242/2016, costituisca elemento sufficiente a fondare la valutazione di illeceità della condotta e la successiva confisca della piantagione, così non valutando correttamente il fumus delicti; richiama, quindi, la sentenza n. 29101/2020 della Suprema Corte che, pronunciandosi in fattispecie di decreto di convalida di sequestro probatorio avente ad oggetto svariati quantitativi di infiorescenze di cannabis rinvenute all'interno di un esercizio commerciale adibito alla vendita di derivati di canapa, ha ritenuto necessaria la verifica della reale efficacia drogante delle sostanze al fine del riscontro della concreta offensività della condotta di cessione di stupefacente; rimarca, poi, che i campioni delle piante di canapa industriale repertati indicavano concretamente un THC ampiamente inferiore a 0,5%, soglia che secondo la Suprema Corte (sentenza n. 4719/2021) non ha effetto stupefacente e che anche le SU Castignani 2019 avevano chiarito che le disposizioni della legge 242/2016 prevedono che l'agricoltore che abbia rispettato le disposizioni stabilite dalla legge non sia 2responsabile se la coltivazione della cannabis sativa presenti una percentuale di THC superiore allo 0,6% e, quindi, al limite massimo consentito compreso tra lo 0,2 e lo 0,6 %. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 nonchè degli artt. 3, 25,27 Cost per incongrua motivazione in ordine alla finalità della coltivazione. Lamenta che il Tribunale aveva ritenuto illecita la coltivazione valutando non idonea a dimostrare la finalità di coltivazione il "contratto di ritiro" delle piante prodotto , in ossequio agli obblighi di cui all'art. 3 I n. 242/2016; espone che l'art. 1, comma 3, della legge 242/2016, come novellato, parla di coltura della canapa "comprovatamente finalizzata" ad uno dei consentiti scopi industriali, con modalità descrittiva approssimativa, in violazione dell'art. 8 par. 2 della Convenzione CEDU. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen, nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Va osservato che il controverso tema dei rapporti tra la disciplina contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] stupefacenti - che incrimina la coltivazione delle sostanze indicate nella tabella II (tra le quali vi è la cannabis in ogni sua varietà) - e la legge n. 242/2016 - contenente «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa» - è stato affrontato da questa Corte di legittimità con la sentenza delle Sezioni Unite n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956. La valutazione del Tribunale è conforme al principio affermato dalle Sezioni Unite, che va qui ribadito, secondo cui la legge 2 dicembre 2016, n. 242 qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art.2 della predetta legge (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Rv. 275956 - 01). Secondo le Sezioni Unite, le coltivazioni incentivate dalla legge 242/2016 si collocano nell'alveo delle colture consentite ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 309/1990. Come la sentenza in esame sottolinea, quest'ultima norma richiama l'art. 14 (disposizione che, al comma 2 lett. b, impone l'introduzione nella tabella II di ogni varietà di cannabis) e, tuttavia, introduce un'eccezione al divieto quando la canapa 3sia coltivata «esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'art. 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea». Muovendo da queste premesse, la sentenza sostiene che «il sintagma contenuto nell'art. 1, comma 2, legge n. 242 del 2016, ove è stabilito che le coltivazioni di cui si tratta "non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", delinea l'ambito dell'intervento normativo» e tale intervento «riguarda un settore dell'attività agroalimentare ontologicamente estraneo dall'ambito dei divieti stabiliti dal T. U. stup. in tema di coltivazioni». Secondo il supremo [OSCURATO:PERSONA], «ciò consente di comprendere appieno, sul piano sistematico, la ragione per la quale la novella non ha effettuato alcuna modifica al dettato del T.U. stup., neppure nell'ambito delle disposizioni che inseriscono la cannabis e i prodotti da essa ottenuti nel delineato sistema tabellare. Infatti, la novella del 2016 non aveva necessità di effettuare alcuna modifica al disposto di cui all'art. 14, d.P.R. n. 309/1990 (che, come sopra rilevato, pure comprende indistintamente la categoria della cannabis) poiché il legislatore del 2016 ha disciplinato lo specifico settore dell'attività della coltivazione industriale di canapa, funzionale esclusivamente alla produzione di fibre o altri usi consentiti dalla normativa dell'Unione europea, attività che non è attinta dal generale divieto di coltivazione, come sancito dal TU. stup., pure a seguito delle [..] modifiche introdotte all'art. 26, comma 2, T.U. stup., dal [...] decreto-legge n. 36 del 2014» (così, testualmente, Sez. U., n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, cit., pag. 11 della motivazione). Secondo il supremo [OSCURATO:PERSONA], la coltivazione della cannabis sativa L. ad uso agroalimentare, promossa dalla legge n. 242/2016, è stata definita non solo «mediante l'indicazione della varietà di canapa di cui si tratta», ma anche «in considerazione dello specifico ambito funzionale dell'attività medesima, che non contempla l'estrazione e la commercializzazione di alcun derivato con funzione stupefacente o psicotropa». Ne consegue che dalla coltivazione di cannabis sativa L. non possono essere lecitamente realizzati prodotti diversi da quelli elencati dall'art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2016 e, in particolare, tale coltivazione non può essere destinata alla commercializzazione di «foglie, infiorescenze, olio e resina» (pag. 13 della motivazione). Le Sezioni Unite citate hanno affrontato anche il tema delle soglie percentuali di THC che, secondo alcuni orientamenti, costituivano il discrimine della liceità della commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione agroindustriale di cannabis sativa L. Avendo riguardo ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n.242/2016, hanno precisato che tali valori sono stati introdotti per tutelare gli agricoltori operanti nella filiera agroalimentare delineata dalla legge, i quali, pur avendo impiegato qualità di canapa consentite, potrebbero aver 4ottenuto un prodotto contenente una percentuale di THC superiore al limite massimo consentito perché compresa tra lo 0,2 e lo 0,6 0/0. L'art. 4, comma 5, legge n. 242/2016, stabilisce, infatti, che in questi casi nessuna responsabilità possa essere posta a carico dell'agricoltore che abbia rispettato le prescrizioni di legge e l'art. 4, comma 7, nel prevedere la possibilità che vengano disposti il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa che, se pure impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge, presentino un contenuto di THC superiore allo 0,6%, ribadisce, anche in tal caso, che la responsabilità dell'agricoltore è esclusa. In tale prospettiva, le Sezioni unite hanno sostenuto che le richiamate percentuali di THC non possono essere valorizzate al fine di affermare la liceità della commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., ove contenenti percentuali inferiori allo 0,6 o allo 0,2% e hanno concluso che la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, può integrare il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, T.U. Stup., anche quando il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 e 7, della legge del 2016. Hanno fatta salva, però, la verifica della concreta offensività del fatto e, quindi, della capacità drogante della sostanza, intesa quale attitudine a provocare o meno effetti psicogeni. Secondo le Sezioni Unite, dunque, la coltivazione della cannabis sativa L. ad uso agroalimentare, promossa dalla legge n. 242 del 2016, non contempla l'estrazione e la commercializzazione di alcun derivato con funzione stupefacente o psicotropa. Ne consegue che dalla coltivazione di cannabis sativa L. non possono essere lecitamente realizzati prodotti diversi da quelli elencati dall'art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2016 e, in particolare, tale coltivazione non può essere destinata alla commercializzazione di «foglie, infiorescenze, olio e resina» (pag. 13 della motivazione). Va , poi, evidenziato che l'intervenuta novella degli artt. 1,2 e 4 della legge 2 dicembre 2016 n. 242 ha delineato in maniera chiara l'ambito applicativo della normativa in questione, in linea con gli approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità; l'art 18, alle lett a) e b) ha introdotto, per quanto qui rileva, un nuovo comma 3-bis dell'art. 1 della legge n. 242/2016 (che espressamente esclude l'applicazione della legge n. 242/2016 "all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati" "ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309) ed un nuovo comma 3-bis dell'art. 2 della legge 242/2016 ( "Sono vietati l'importazione, la cessione, la 5lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonchè di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da essi derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990. E' consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola di semi di cui alla lettera g-bis del comma 2". 3.Ciò posto, il Tribunale ha spiegato come il compendio probatorio non consenta la riconduzione della coltivazione in esame nel novero di quegli ambiti produttivi contemplati dagli artt. 2 e ss. della L. 242/2016 al fine di escludere, alle condizioni normativamente previste, la rilevanza penale della coltivazione dell'imprenditore agricolo. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato, con valutazione in fatto insindacabile in sede di legittimità, che, secondo le risultanze probatorie, la piantagione in sequestro non può avere finalità industriale, in considerazione dei plurimi elementi indiziari in tal senso emergenti dalla notizia di reato (rinvenimento di attrezzatura comunemente utilizzata per lo sbocciolamento, l'essicazione, la trinciatura ed il confezionamento della sostanza; presenza in magazzino di una certa quantità di prodotti derivati ed infiorescenze di canapa già estratte e stoccate; caratteristiche botaniche dell'area coltivata e relative modalità tecniche della coltivazione) nonché del contenuto del contratto di vendita del risultato della coltivazione (concluso con una società ceca), in quanto contraddistinto da evidenti elementi di criticità. Tale valutazione è sorretta da congrua motivazione, certamente non apparente, ed il motivo, volto a sindacare il merito della stessa è inammissibile. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; Sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Siffatta valutazione, inoltre, rende non rilevante, nella specie, l'applicabilità della novella legislativa, che non ha inciso sulle condizioni legittimanti l'attività di coltivazione di canapa a fini industriali, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, e, conseguentemente, non rilevanti anche i profili pregiudiziali di incompatibilità con il diritto unionale sollevati in ricorso. 64. Consegue, quindi, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.MOggi, 1 4 MAR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 7P.Q.MOggi, 1 4 MAR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 7