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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 15807/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34326/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 664/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE depositata il 03/07/2018 R.G.N.1102/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G.34326/2018 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Lecce, a conferma della pronuncia del Tribunale, ha rigettato la domanda della società “[OSCURATO:SOCIETA].” diretta all’accertamento dell’illegittimità del verbale dell’INPS con cui la stessa veniva richiesta dell a restituzione di agevolaz ioni contributive illegittimamente fruite per il periodo maggio - agosto 2013 , con riferimento all’avviamento di 7 lavoratori; la Corte territoriale ha affermato che l’onere della prova dei fatti costituenti la pretesa contributiva gravasulla società; che il verbale ispettivo accerta, fino a querela di falso, i fatti che sono certificati dal funzionario verbalizzante, mentre le circostanze apprese de factosono liberamente apprezzate dal giudice; che, nel caso in esame era stato accertato che i 7 lavoratori assunti dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” erano in realtà dipendenti della società “[OSCURATO:SOCIETA].” che li aveva licenziati proprio nell’immediatezza del periodo di causa; che gli amministratori delle società erano legati da rapporto di coniugio e che pertanto, la conclusione non si basava solo sul contenuto del verbale ispettivo, ma anche su altre circostanze apprezzate liberamente dal giudice di primo grado; la decisione conclude rilevando, dunque, la continuità aziendale fra le due società per la sussistenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti; in ogni caso, afferma la Corte territoriale (pag. 4), la pronuncia di primo grado aveva accertato che l’INPS aveva offerto la prova di tale ultima circostanza ostativa, indicando quali indici fondativi della predetta conclusione talune circostanze, quali l’appartenenza del le società allo stesso settore merceologico, la condivisione della clientela, dei macchinari, dei fornitori, la circostanza che ilavoratori fossero stati inquadrati allo stes so modo ed assegnati alle medesime mansioni che ricoprivano presso la società cedente; la cassazione della sentenza è domandata dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].”sulla base di tre motivi; l’INPS ha depositato tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione della norma di cui all’art. 2697 cod. civ.”; la ricorrente sostiene che, atteso che l’azione di restituzione nasce dall’accertamento ispettivo dell’INPS, è a quest’ultimo che sarebbe spettato provare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione degli sgravi; il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti con riferimento alla discussione in merito alla applicazione delle norme di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c. al verbale ispettivo”; secondo la ricorrente, il verbale ispettivo dell’INPS, sul cui contenuto la Corte territoriale ha fondato le proprie conclusioni, non avrebbe valore di fede privilegiata, facendo piena prova soltanto per quanto affermato in presenza del funzionario verbalizzante, ma, tuttavia, non escluderebbe la necessità che la fattispecie debba essere oggetto di specifico apprezzamento da parte del giudice ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ.; il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., denuncia “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti con riferimento a prove documentali, prove testimoniali e fatti non contestati”; la cattiva gestione degli strumenti istruttori riservatiall’accertamento di merito, avrebbe condotto il giudice ad una conclusione errata quanto a lla sussistenza di un comune nucleo proprietario fra le due società, ostativo all’applicazione dell’art. 8, l. n. 223 del 1991; il primo motivo è inammissibile; la Corte territoriale ha fondato la pronuncia su due rationes decidendi autonome, la seconda delle quali, che è in grado di sostenere l’intera decisione, non appare ammissibilmente impugnata con la censura in esame; la Corte d’appello, infatti, oltre ad aver affermato che il rapporto di coniugio rende evidente un collegamento che risulta oggettivamente da tutte le altre circostanze, ha affermato (pag. 4), che la pronuncia di primo grado aveva accertato come l’INPS avesse offerto in giudizio la prova dell’esistenza degli elementi che rendono operante la circostanza ostativa prevista dall’art. 8, co.4 bis, affidandola ad una pluralità di elementi tali da far ritenere che non si trattasse di nuove assunzioni ; tale affermazione non appare censurata dalla ricorrente, la quale si limita ad asserire che sia stato illegittimamente invertito l’onere della prova gravante sull’Istituto creditore; va pertanto, qui applicato il principio di diritto secondo il quale, quando una decisione di merito si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrentein sede di legittimità ha l'onere, a pena d'inammissibilità del ricorso, di impugnarle (fondatamente) tutte, non potendo altrimenti pervenirsi alla cassazione della sentenza.(Cass. n. 10815 del 2019 e Cass.n. 17182 del 2020); il secondo motivo èinammissibile; nel caso di specie sussiste una “doppia conforme ”, in presenza della quale, a norma dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto con riferimento all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. , l’odiern a ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n.26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014); il terzo motivo è parimenti inammissibile; in questo caso, ancor prima di rilevarel’esistenza della doppia conforme nei sensi di cui al motivo precedentemente esaminato, giova ribadire che, secondo i parametri di ammissibilità del motivo per violazione dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(Sez.

Un. n. 8053 del 2014); nel caso in esame, la formulazione delle doglianze da parte del la società odierna ricorrente finisce, perciò, per lamentare non già l’omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale; in definitiva, il ricorso va dichiar ato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34326/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 664/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE depositata il 03/07/2018 R.G.N.1102/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G.34326/2018 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Lecce, a conferma della pronuncia del Tribunale, ha rigettato la domanda della società “[OSCURATO:SOCIETA].” diretta all’accertamento dell’illegittimità del verbale dell’INPS con cui la stessa veniva richiesta dell a restituzione di agevolaz ioni contributive illegittimamente fruite per il periodo maggio - agosto 2013 , con riferimento all’avviamento di 7 lavoratori; la Corte territoriale ha affermato che l’onere della prova dei fatti costituenti la pretesa contributiva gravasulla società; che il verbale ispettivo accerta, fino a querela di falso, i fatti che sono certificati dal funzionario verbalizzante, mentre le circostanze apprese de factosono liberamente apprezzate dal giudice; che, nel caso in esame era stato accertato che i 7 lavoratori assunti dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” erano in realtà dipendenti della società “[OSCURATO:SOCIETA].” che li aveva licenziati proprio nell’immediatezza del periodo di causa; che gli amministratori delle società erano legati da rapporto di coniugio e che pertanto, la conclusione non si basava solo sul contenuto del verbale ispettivo, ma anche su altre circostanze apprezzate liberamente dal giudice di primo grado; la decisione conclude rilevando, dunque, la continuità aziendale fra le due società per la sussistenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti; in ogni caso, afferma la Corte territoriale (pag. 4), la pronuncia di primo grado aveva accertato che l’INPS aveva offerto la prova di tale ultima circostanza ostativa, indicando quali indici fondativi della predetta conclusione talune circostanze, quali l’appartenenza del le società allo stesso settore merceologico, la condivisione della clientela, dei macchinari, dei fornitori, la circostanza che ilavoratori fossero stati inquadrati allo stes so modo ed assegnati alle medesime mansioni che ricoprivano presso la società cedente; la cassazione della sentenza è domandata dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].”sulla base di tre motivi; l’INPS ha depositato tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione della norma di cui all’art. 2697 cod. civ.”; la ricorrente sostiene che, atteso che l’azione di restituzione nasce dall’accertamento ispettivo dell’INPS, è a quest’ultimo che sarebbe spettato provare i fatti costitutivi del diritto alla restituzione degli sgravi; il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti con riferimento alla discussione in merito alla applicazione delle norme di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c. al verbale ispettivo”; secondo la ricorrente, il verbale ispettivo dell’INPS, sul cui contenuto la Corte territoriale ha fondato le proprie conclusioni, non avrebbe valore di fede privilegiata, facendo piena prova soltanto per quanto affermato in presenza del funzionario verbalizzante, ma, tuttavia, non escluderebbe la necessità che la fattispecie debba essere oggetto di specifico apprezzamento da parte del giudice ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ.; il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., denuncia “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti con riferimento a prove documentali, prove testimoniali e fatti non contestati”; la cattiva gestione degli strumenti istruttori riservatiall’accertamento di merito, avrebbe condotto il giudice ad una conclusione errata quanto a lla sussistenza di un comune nucleo proprietario fra le due società, ostativo all’applicazione dell’art. 8, l. n. 223 del 1991; il primo motivo è inammissibile; la Corte territoriale ha fondato la pronuncia su due rationes decidendi autonome, la seconda delle quali, che è in grado di sostenere l’intera decisione, non appare ammissibilmente impugnata con la censura in esame; la Corte d’appello, infatti, oltre ad aver affermato che il rapporto di coniugio rende evidente un collegamento che risulta oggettivamente da tutte le altre circostanze, ha affermato (pag. 4), che la pronuncia di primo grado aveva accertato come l’INPS avesse offerto in giudizio la prova dell’esistenza degli elementi che rendono operante la circostanza ostativa prevista dall’art. 8, co.4 bis, affidandola ad una pluralità di elementi tali da far ritenere che non si trattasse di nuove assunzioni ; tale affermazione non appare censurata dalla ricorrente, la quale si limita ad asserire che sia stato illegittimamente invertito l’onere della prova gravante sull’Istituto creditore; va pertanto, qui applicato il principio di diritto secondo il quale, quando una decisione di merito si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrentein sede di legittimità ha l'onere, a pena d'inammissibilità del ricorso, di impugnarle (fondatamente) tutte, non potendo altrimenti pervenirsi alla cassazione della sentenza.(Cass. n. 10815 del 2019 e Cass.n. 17182 del 2020); il secondo motivo èinammissibile; nel caso di specie sussiste una “doppia conforme ”, in presenza della quale, a norma dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto con riferimento all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. , l’odiern a ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n.26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014); il terzo motivo è parimenti inammissibile; in questo caso, ancor prima di rilevarel’esistenza della doppia conforme nei sensi di cui al motivo precedentemente esaminato, giova ribadire che, secondo i parametri di ammissibilità del motivo per violazione dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(Sez. Un. n. 8053 del 2014); nel caso in esame, la formulazione delle doglianze da parte del la società odierna ricorrente finisce, perciò, per lamentare non già l’omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale; in definitiva, il ricorso va dichiar ato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dov
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