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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38092/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il cui primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della illegalità della pena per non essere stato escluso dal computo il ventinovesimo giorno di ciascun anno bisestile, con conseguente disparità di trattamento tra i detenuti condannati a una pena perpetua e quelli condannati a pena temporanea; e con il cui secondo motivo si prospetta la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale connessa alla predetta disparità, fondata sulla circostanza che soltanto i soggetti condannati alla pena temporanea potrebbero beneficiare della relativa riduzione; ritenuto che la relativa decisione sia pienamente rispettosa dei criteri processuali di computo dei termini, tenuto conto che, secondo l'art. 172, commi 1 e 2, cod. proc. pen., essi sono stabiliti a ore, a giorni a mesi o ad anni e che gli stessi si calcolano secondo il calendario comune, con la conseguente totale irrilevanza della incidenza delle annualità bisestili; ritenuto, altresì, che la difesa del condannato non ha dimostrato, come rilevato dall'ordinanza impugnata, il concreto interesse dello stesso Madonia alla predetta riduzione, non essendo stato in alcun modo prospettato che al riconoscimento di essa fosse condizionata l'ammissibilità di una qualche istanza di beneficio penitenziario; ritenuto, infine, che per le stesse ragioni non possa ritenersi rilevante la dedotta questione di legittimità costituzionale, la quale sarebbe comunque manifestamente infondata, atteso che l'inammissibilità dell'invocata riduzione per le due categorie di detenuti non consente di configurare alcuna disparità di trattamento tra le stesse; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il cui primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della illegalità della pena per non essere stato escluso dal computo il ventinovesimo giorno di ciascun anno bisestile, con conseguente disparità di trattamento tra i detenuti condannati a una pena perpetua e quelli condannati a pena temporanea; e con il cui secondo motivo si prospetta la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale connessa alla predetta disparità, fondata sulla circostanza che soltanto i soggetti condannati alla pena temporanea potrebbero beneficiare della relativa riduzione; ritenuto che la relativa decisione sia pienamente rispettosa dei criteri processuali di computo dei termini, tenuto conto che, secondo l'art. 172, commi 1 e 2, cod. proc. pen., essi sono stabiliti a ore, a giorni a mesi o ad anni e che gli stessi si calcolano secondo il calendario comune, con la conseguente totale irrilevanza della incidenza delle annualità bisestili; ritenuto, altresì, che la difesa del condannato non ha dimostrato, come rilevato dall'ordinanza impugnata, il concreto interesse dello stesso Madonia alla predetta riduzione, non essendo stato in alcun modo prospettato che al riconoscimento di essa fosse condizionata l'ammissibilità di una qualche istanza di beneficio penitenziario; ritenuto, infine, che per le stesse ragioni non possa ritenersi rilevante la dedotta questione di legittimità costituzionale, la quale sarebbe comunque manifestamente infondata, atteso che l'inammissibilità dell'invocata riduzione per le due categorie di detenuti non consente di configurare alcuna disparità di trattamento tra le stesse; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 38092/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris