CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45366/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.FANANI Saleh ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno che lo aveva ricono- sciuto colpevole del furto in abitazione pluriaggravato in concorso e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 350 di multa. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla valutazione della prova, in considerazione dell'omessa considerazione delle testimonianze a discarico. 3. I motivi di ricorso si palesano manifestamente infondati in quanto aspe- cifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di ap- pello e meramente ripropositivi di censure adeguatamente considerate e di- sattese dalla Corte di Appello la quale, con argomenti logici e non contrad- dittori, ha ritenuto la non attendibilità dei testi, connazionali del prevenuto, mentre ha valorizzato la portata indiziaria degli elementi oggettivi acquisiti a carico del FANANI, quali la detenzione della refurtiva. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Selli9i Francesco E iampi 0_9 I [OSCURATO:PERSONA] O-