CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 45402/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 gennaio 1993, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 26 marzo 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la reiezione del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale è stata data conferma alla condanna alla pena ritenuta di giustizia irrogata dal Tribunale locale ai danni del predetto, ritenuto responsabile del reato di cui all'art 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina in misura di grammi lordi 0,5, ricevendo a titolo di corrispettivo la somma di euro 25. 2.Lamenta violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'ad 62, n. 4, cod. pen. In particolare, ad avviso del ricorrente, la Corte, quanto alla tenuità dell'offesa arrecata al bene giuridico tutelato, avrebbe argomentato facendo riferimento ad aspetti di mera potenzialità della lesività della condotta riscontrata e non guardando a quella concretamente riscontrata, rapportata al fatto accertato; in relazione alla speciale tenuità del lucro conseguito, ritenendo che tale non potesse ritenersi un corrispettivo di 25 euro, avrebbe inoltre di fatto escluso a priori l'applicazione della attenuante invocata che, così ragionando, non sarebbe mai di fatto suscettibile di riconoscimento avuto riguardo alla fattispecie contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, S. U. n. 24490 del 30/01/2020, Kabiru, Rv. 279499), a seguito della nuova formulazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen., recata dall'art. 2 legge 7 febbraio 1990, n. 19, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso. Per la sua applicazione, dunque, l'attenuante in questione richiede, la necessaria esistenza di un elemento ulteriore rispetto alla tenuità dell'offesa; elemento consistente nell'essere il delitto determinato da motivi di lucro e nell'avere l'agente perseguito, o effettivamente conseguito, un lucro di speciale tenuità. La riscontrata e argomentata incompatibilità del fatto rispetto ad uno dei suddetti elementi, di conseguenza, rende inapplicabile la diminuente in esame. 3. Ciò premesso, la Corte territoriale, con motivazione sintetica ma completa nei suoi estremi, ha escluso l'applicabilità della circostanza attenuante rivendicata dalla difesa negando, tra l'altro, la speciale tenuità del lucro conseguito nel caso dal ricorrente, in considerazione dell'importo incassato, letto alla luce dei tempi di ideazione e esecuzione della condotta e in considerazione del modesto dispiego di sostanza ceduta. Aspetti, questi, che il ricorso non contrasta sul piano della puntualità e della logicità del ritenere e che esprimono in modo coerente (soprattutto nel raffronto tra somma incassata e quantità di sostanza ceduta), l'indicazione dei parametri valutativi utilizzati a sostegno della relativa decisione, tale da rendere la stessa incensurabile in questa sede anche sotto il versante della addotta violazione di legge, del resto argomentata in modo evidentemente apodittico nel ricorso.4. Ne consegue che la genericità delle deduzioni riferite alle ragioni di esclusione dell'attenuante invocata correlate alla negata speciale tenuità del lucro conseguito, aspetto che da solo giustificava la decisione adottata, finisce per rendere inconferenti le ulteriori osservazioni critiche spese nel ricorso, che mai potrebbero comunque portare a una soluzione di segno opposto. 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende liquidata, in via equitativa, nei termini di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Angelo,4qsta