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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12354/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36112-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricon-ente - avverso la sentenza n. 3748/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 13/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 36112 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -2- Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate, denunciando violazione dell'art.43 del d.P.R. 600/73, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe sostenendo essere errata l'affermazione della CTR della Sicilia secondo cui l'avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione presentata ai fini Irap dell'anno 2006 dalla [OSCURATO:SOCIETA] -avviso già dichiarato illegittimo dalla CTP quanto all'importo dell'imposta pretesa- era, così come dedotto dalla contribuente con uno dei motivi d'appello, radicalmente invalido perché giunto alla destinataria il 2 gennaio 2012, oltre il termine decadenziale sancito dal suddetto art.43, comma 1.

Sostiene l'Agenzia che l'errore stia in ciò che la CTR avrebbe dovuto tener conto non della data in cui l'avviso era pervenuto alla destinataria ma della data -il 28 dicembre 2012- in cui era stato consegnato all'ufficio postale per il relativo invio alla destinataria;

2. la società contribuente resiste con controricorso;

3. con ordinanza interlocutoria del n.63 del giorno 4 gennaio 2022, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo essendosi, a quel giorno, ancora in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte riguardo le questioni alle stesse sottoposta dalla Sezione tributaria con ordinanza n.15545 del 21 luglio 2020, riguardanti l'applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti di imposizione tributaria e in relazione agli effetti sostanziali propri di questi e l'applicabilità di detto principio quando la notificazione non sia effettuata dall'ufficiale giudiziario, ma dal messo notificatore speciale ex art.60 d.P.R. n.600/1973 e art.16, comma 4, del d.lgs. n.546/1992"; considerato che:

1. ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.P.R. 600/73, "Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione";

2. l'avviso di cui qui si tratta è stato spedito entro il termine quinquennale ed è stato ricevuto oltre il termine quinquennale.

L'Agenzia, nella pagina 1 del ricorso per cassazione, trascrive l'avviso di ricevimento della raccomandata postale di notifica, "prodotto come allegato 2 delle controdeduzioni del fascicolo di primo grado", dando conto che in esso si legge: "atto spedito con raccomandata n. (vedi retro) dall'U.

P. di Catania, C. P., il 28/2/2011";

3. le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n.40543 del 17/12/2021, hanno così statuito: "In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura ricettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.

Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente";

4. alla luce della superiore statuizione, il ricorso risulta essere fondato e la sentenza impugnata risulta essere errata e pertanto da cassare;

5. la causa deve essere rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per esame degli ulteriori motivi di appello proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso la pronuncia di primo grado e dichiarati assorbiti dalla CTR con la sentenza ora cassata.

Detti motivi, si aggiunge per completezza, qui, correttamente, non sono stati riproposti con ricorso incidentale condizionato nel rispetto dell'insegnamento per cui "In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Sez. 5, sentenza n.22095 del 22/09/2017);

6. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell'intero processo; pq m la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del, febbraio 2022, svolta con modalità da remoto.

Il resid [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36112-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricon-ente - avverso la sentenza n. 3748/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 13/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 36112 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate, denunciando violazione dell'art.43 del d.P.R. 600/73, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe sostenendo essere errata l'affermazione della CTR della Sicilia secondo cui l'avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione presentata ai fini Irap dell'anno 2006 dalla [OSCURATO:SOCIETA] -avviso già dichiarato illegittimo dalla CTP quanto all'importo dell'imposta pretesa- era, così come dedotto dalla contribuente con uno dei motivi d'appello, radicalmente invalido perché giunto alla destinataria il 2 gennaio 2012, oltre il termine decadenziale sancito dal suddetto art.43, comma 1. Sostiene l'Agenzia che l'errore stia in ciò che la CTR avrebbe dovuto tener conto non della data in cui l'avviso era pervenuto alla destinataria ma della data -il 28 dicembre 2012- in cui era stato consegnato all'ufficio postale per il relativo invio alla destinataria; 2. la società contribuente resiste con controricorso; 3. con ordinanza interlocutoria del n.63 del giorno 4 gennaio 2022, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo essendosi, a quel giorno, ancora in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte riguardo le questioni alle stesse sottoposta dalla Sezione tributaria con ordinanza n.15545 del 21 luglio 2020, riguardanti l'applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti di imposizione tributaria e in relazione agli effetti sostanziali propri di questi e l'applicabilità di detto principio quando la notificazione non sia effettuata dall'ufficiale giudiziario, ma dal messo notificatore speciale ex art.60 d.P.R. n.600/1973 e art.16, comma 4, del d.lgs. n.546/1992"; considerato che: 1. ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.P.R. 600/73, "Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione"; 2. l'avviso di cui qui si tratta è stato spedito entro il termine quinquennale ed è stato ricevuto oltre il termine quinquennale. L'Agenzia, nella pagina 1 del ricorso per cassazione, trascrive l'avviso di ricevimento della raccomandata postale di notifica, "prodotto come allegato 2 delle controdeduzioni del fascicolo di primo grado", dando conto che in esso si legge: "atto spedito con raccomandata n. (vedi retro) dall'U. P. di Catania, C. P., il 28/2/2011"; 3. le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n.40543 del 17/12/2021, hanno così statuito: "In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura ricettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente"; 4. alla luce della superiore statuizione, il ricorso risulta essere fondato e la sentenza impugnata risulta essere errata e pertanto da cassare; 5. la causa deve essere rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per esame degli ulteriori motivi di appello proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso la pronuncia di primo grado e dichiarati assorbiti dalla CTR con la sentenza ora cassata. Detti motivi, si aggiunge per completezza, qui, correttamente, non sono stati riproposti con ricorso incidentale condizionato nel rispetto dell'insegnamento per cui "In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Sez. 5, sentenza n.22095 del 22/09/2017); 6. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell'intero processo; pq m la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Sicilia in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del, febbraio 2022, svolta con modalità da remoto. Il resid [OSCURATO:PERSONA]
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