CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14025/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Arrigo;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado dellaLombardia n. 1414/2024, depositata il 16/5/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose opposizione avverso l’avviso diaccertamento T9H03B500839-2020 con il quale, relativamente all’anno2015, le era stata contestata l’indebita deduzione di costi non inerenti,relativi a prestazioni asseritamente eseguite da due società “gemelle”(aventi, cioè, medesimi legale rappresentante, compagine sociale e sede),genericamente indicate nelle fatture da queste emesse nei confronti dellaNumero registro generale 26039/2024Numero sezionale 2133/2026Numero di raccolta generale 14025/2026Data pubblicazione 13/05/2026contribuente, senza che fosse stato possibile ricostruire l’esatta naturadelle operazioni.2. La CTP di Brescia accolse il ricorso, ritenendo provato il requisitodell’inerenza dei costi, in ragione anche della produzione di un contratto diaffitto con il quale la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c.aveva concesso in favore dell’odierna ricorrente la disponibilità di un ramod’azienda avente ad oggetto l’attività di costruzione e lavori stradali.3. La Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia (sez. dist.di Brescia) confermò la sentenza di primo grado, ritenendo non contestatoche la s.r.l. avesse svolto anche l’attività di costruzioni e lavori stradali, edevidenziando come i costi da essa sostenuti, “rappresentati dalle fatturecontestate che hanno ad oggetto la cessione di materiali edili (qualicalcestruzzo ghiaione, sabbione grezzo da scavo), con indicazione dellerelative quantità, ovvero l’esecuzione di prestazioni tipicamenteappartenenti all’attività edilizia, quali tubazioni, posa in opera dicalcestruzzo, lisciatura di pavimenti, [fossero] perfettamente inerenti conl’attività svolta dalla [odierna ricorrente]” (pag. 4 della sentenzaimpugnata).4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di un unico motivo. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].r.l.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce laviolazione degli artt. 19 e 21 d.p.r. n. 633/1972, 109 TUIR e 2697 c.c., inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto integrata laprova dell’inerenza dei costi contestati, nonostante il carattere genericodelle fatture prodotte dalla società controricorrente e tenuto conto deglielementi di segno contrario posti a fondamento dell’avviso diaccertamento (omogeneità della compagine sociale delle società coinvolteNumero registro generale 26039/2024Numero sezionale 2133/2026Numero di raccolta generale 14025/2026Data pubblicazione 13/05/2026nelle operazioni commerciali in discorso; mancata esibizione didocumentazione a supposto delle menzionate fatture).Il motivo è infondato.Occorre premettere che “il principio di inerenza dei costi deducibili,esprimendo una correlazione in concreto tra costi ed attività d'impresa, sitraduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde daconsiderazioni di natura quantitativa; l'antieconomicità di un costo - intesacome sproporzione tra la spesa e l'utilità che ne deriva, avuto riguardoagli ulteriori dati contabili dell'impresa - può, tuttavia, fungere daelemento sintomatico del difetto di inerenza, e in questo caso, ove ilcontribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all'attivitàd'impresa, l'Amministrazione è tenuta a dimostrare, anche con il ricorsoad indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso contrario, evidenziando, inparticolare, l'inattendibilità della condotta del contribuente” (Cass., n.33568/2022). Ancora, Cass., n. 10336/2025, ha affermato che, “in temadi attività d'impresa, ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costirisultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti,incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraversoprove dirette o indiziarie, la fittizietà dell'operazione, spettando viceversaal contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non puòconsistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione dellaregolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento,poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo difar apparire reale un'operazione fittizia”. Nel caso di specie, il giudice dimerito ha ritenuto che, a fronte degli elementi presuntivi addottidall’Amministrazione finanziaria per contestare l’inerenza dei costi inesame, la società contribuente avesse fornito, da parte sua, la prova deirelativi presupposti, valorizzando lo svolgimento, in conformità all’oggettosociale, dell’attività edile (consona al ramo d’azienda preso in affitto),rispetto alla quale si ponevano come coerenti le forniture indicate nelleNumero registro generale 26039/2024Numero sezionale 2133/2026Numero di raccolta generale 14025/2026Data pubblicazione 13/05/2026fatture de quibus (si legge, a pag. 5 della sentenza in questa sedeimpugnata, che «nelle fatture era indicato l’oggetto ed era perfettamentepossibile distinguere tra prestazione d’opera e fornitura della merce:“lavoro lisciatura pavimento mq…”; “Tubazioni plastica..diam 160 ml”;“armature fondazioni mq…”; “tubazioni fognature in opera diam. 160-200125-110 mm ml…”; “pozzetti 50x50”; “sabbione da scavo grezzo mc…”.Erano inoltre indicate la quantità di materiale ceduto o di prestazioneeseguita, il valore unitario secondo la misura – ovvero mq, mc o ml – edinfine l’importo complessivo dovuto»). Il tutto, sulla base di unavalutazione di credibilità della illustrazione dei rapporti tra le societàcoinvolte, fornita dalla odierna controricorrente, secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA]era stata costituita per proseguire l’attività già svolta dalle altre duesocietà (entrate in crisi), le quali, da parte loro, avevano provveduto afornire la prima dei materiali e delle opere necessarie.A fronte di tale motivata adesione della CTR alle conclusioni già raggiuntedai giudici di primo grado, le censure articolate nel ricorso finiscono perridursi, quindi, alla contrapposizione di una diversa valutazione dei fattioggetto del giudizio, come tale insindacabile in sede di legittimità.2. Da quanto sopra esposto discende il rigetto del ricorso, conconseguente condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (liquidate in dispositivo). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 5.800,00 per compensi professionali ed €200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/3/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]