CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39845/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Milano, riformando la sentenza di primo grado solo in punto di pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità penale, resa in sede di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per quattro tentativi di furto di vari generi alimentari all'interno di diversi supermercati, di cui due ( contestati sub c) e d) dell'imputazione) con l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede e la recidiva ritenute equivalenti alle attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e la riduzione per il rito. 2. L'imputato ricorre con tre motivi deducenti violaziorie di legge e vizio di motivazione (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): erronea affermazione dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede dei beni oggetto di tentato furto, per i capi c) e d) pur essendo stati prelevati dagli scaffali del negozio munito di sistema di videosorveglianza e alla vista dell'addetto alla vigilanza che l'avrebbe bloccato oltrepassate le casse; illegittimità del riconoscimento della recidiva, senza effettuare una adeguato riscontro della pericolosità sociale dell'imputato; illegittimità del diniego del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, relativo alla mancata esclusione dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è inammissibile in quanto meramente reiterativo dell'analogo motivo d'appello congruamente disatteso dalla sentenza impugnata e involgente accertamenti di merito. Dalla sentenza impugnata emerge difatti che il sistema in atto nel caso di specie, di vendita tipo self service, non era tale da garantire una costante, diretta e continuativa vigilanza sulla res, per cui si trattava di una sorveglianza occasionale ed eventuale, che non costituisce di per sé una difesa idonea a impedire la consumazione dell'illecito attraverso un immediato intervento ostativo, né garantisce in maniera continuativa la custodia del bene da parte del proprietario o di altra persona addetta alla sua sorveglianza (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157; Sez. 5, n. 6682/08 del 8 novembre 2007, Manno, Rv. 239095; Sez. 5, n. 35473 del 20 maggio 2010, Canonica, Rv. 248168); 4. la censura relativa alla ritenuta recidiva è inammissibile perché riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 - 01). La sentenza impugnata, sul punto, ha adeguatamente vagliato la pericolosità dell'imputato e la particolare riprovevolezza delle condotte, sulla base delle risultanze del Casellario giudiziale dalle quali emergono plurime condanne definitive per reati contro il patrimonio, in numero superiore a venti, dalle quali emerge evidentemente la specificità delle condotte pregresse; 5. analogo giudizio di inammissibilità, per le medesime ragioni già espresse sopra e perché teso a criticare la determinazione discrezionale sul trattamento sanzionatorio pur in presenza di motivazione non illogica e completa, va affermato in ordine all'ultimo motivo di ricorso. La Corte d'appello, non investita di specifica impugnazione sul punto, non ha ravvisato ragioni per ritenere le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, posto che la sentenza ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena, rideterminata in melius, in misura solo lievemente maggiore del minimo di legge, avuto riguardo al valore dei beni sottratti. 6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 novembre