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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 08207/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 12 novembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 18 maggio 2020, confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 633, 639-bis cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di tutti gli imputati -che contesta una violazione, nonché un vizio di motivazione, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche- risulta manifestamente infondato, essendo state queste già riconosciute dal giudice di primo grado; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 12 novembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 18 maggio 2020, confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 633, 639-bis cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di tutti gli imputati -che contesta una violazione, nonché un vizio di motivazione, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche- risulta manifestamente infondato, essendo state queste già riconosciute dal giudice di primo grado; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08207/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris