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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 43423/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CONGO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, concesso la sospensione condizionale della pena, confermando per il resto la condanna a due mesi di reclusionenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. 2.

La sentenza è impugnata, con il patrocinio del difensore di fiducia, da Arcidiacono che deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità con riferimento alla presenza di più persone e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle costituite parti civili.

3. Il ricorso è inammissibile per la genericità e non deducibilità della censura.

L'impugnazione è, invero, inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945).Deve, pertanto, ritenersi adeguata, a fronte di identiche censure presentate in sede di gravame la motivazione della Corte di merito che ha dato conto della presenza di più persone al momento delle profferite frasi oltraggiose tale da integrare il presupposto per la applicazione della fattispecie di cui all'art. 341-bis cod. pen.; in tal senso il riferimento alla presenza di almeno due altre persone e, segnatamente, di una che era seduta nell'auto su cui viaggiava il ricorrente, ed ad alcuni passanti che avevano sentito le frasi ingiuriose rivolte ad alta voce agli appartenenti alle forze di polizia.

Il secondo motivo con il quale si mette in discussione genericamente la genuinità della versione resa dalle persone offesa anche con riferimento alla presenza di più persone, risulta generico in quanto non esplicita le ragioni per cui le dichiarazioni dei testi non siano credibili, tentando invero di accreditare una valenza negativa alla circostanza che le stesse si siano costituite parti civile, evenienza ex se non significativa di non genuinità del propalato che il ricorrente non argomenta.

4. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021 Il consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CONGO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, concesso la sospensione condizionale della pena, confermando per il resto la condanna a due mesi di reclusionenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. 2. La sentenza è impugnata, con il patrocinio del difensore di fiducia, da Arcidiacono che deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità con riferimento alla presenza di più persone e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle costituite parti civili. 3. Il ricorso è inammissibile per la genericità e non deducibilità della censura. L'impugnazione è, invero, inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945).Deve, pertanto, ritenersi adeguata, a fronte di identiche censure presentate in sede di gravame la motivazione della Corte di merito che ha dato conto della presenza di più persone al momento delle profferite frasi oltraggiose tale da integrare il presupposto per la applicazione della fattispecie di cui all'art. 341-bis cod. pen.; in tal senso il riferimento alla presenza di almeno due altre persone e, segnatamente, di una che era seduta nell'auto su cui viaggiava il ricorrente, ed ad alcuni passanti che avevano sentito le frasi ingiuriose rivolte ad alta voce agli appartenenti alle forze di polizia. Il secondo motivo con il quale si mette in discussione genericamente la genuinità della versione resa dalle persone offesa anche con riferimento alla presenza di più persone, risulta generico in quanto non esplicita le ragioni per cui le dichiarazioni dei testi non siano credibili, tentando invero di accreditare una valenza negativa alla circostanza che le stesse si siano costituite parti civile, evenienza ex se non significativa di non genuinità del propalato che il ricorrente non argomenta. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 43423/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris