CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28492/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Bari il 5 gennaio 2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari sezione del riesame haparzialmente accolto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento con cui il 4 dicembre 2025 il Gip del Tribunale di Foggia avevaapplicato la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto continuato didetenzione illecita e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e, previaesclusione dell'aggravante contestata ex art. 80 DPR.309/90, ha sostituito la misuracustodiale con quella degli arresti domiciliari.Si contesta a [OSCURATO:PERSONA] di avere tra il 19 novembre 2024 e il 17 gennaio2025 ricevuto dai coimputati quantità imprecisata di cocaina da destinare ad uso nonesclusivamente personale.2.Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato deducendo con un unicoarticolato motivo la violazione dell'art. 291 comma 1 quater cod. proc. pen. per avereil GIP disposto la misura cautelare, senza procedere preventivamente all'interrogatorioanticipato, con conseguente nullità dell’ordinanza ex art. 292 comma 3 bis cod. proc.pen., nonché vizio di motivazione in parte qua.Il ricorrente osserva che nella motivazione del provvedimento impugnato ilCollegio cautelare ha dato atto che il GIP aveva correttamente disposto l'interrogatoriosuccessivo, in quanto il pericolo di reiterazione criminosa si riferiva ad un delittorientrante, in forza della contestata circostanza aggravante di cui all’art. 80 dpr 309/90nel catalogo di cui all'art. 407 comma 6 lett. A cod. proc. pen. ; ha escluso la sussistenzadell'aggravante prevista dall'art. 80 comma 2 DPR 309/90, in ragione della imprecisataquantità di droga detenuta, e, pur ritenendo tempestiva l'eccezione di nullitàdell'ordinanza formulata nel corso del riesame, ex artt. 291 comma 1 quater e 292comma 3 bis cod. proc. pen., l’ha respinta nel merito. In particolare ha aderitoall'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza Gravinese che consente alGIP lo svolgimento dell'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati peri quali ricorrono invece le condizioni per l'interrogatorio preventivo, così da permettereuna gestione unitaria del fascicolo.In base a questo presupposto il Tribunale ha ritenuto legittima la scelta di nonprovvedere all'espletamento dell'interrogatorio preventivo anche nei riguardi deicoindagati per i quali non sussistono le condizioni di deroga al contraddittorio, in ragionedel collegamento probatorio sussistente tra la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e quella deglialtri indagati, per i quali ricorrono le condizioni della deroga, essendo stato contestatoil reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti aggravato dall'art. 80 comma 2dpr309/90.Osserva, tuttavia, la difesa che dall’informazione provvisoria avente ad oggettola recente pronunzia delle Sezioni unite di questa Corte, emessa all'esito dell'udienzadel 15 gennaio 2026, si desume l’affermazione del principio opposto alla ricostruzionecondivisa dal Tribunale, in quanto il Supremo consesso ha stabilito che ove il GIP in unprocedimento cautelare riguardante più indagati e più reati connessi ritenga sussistentesoltanto nei confronti di alcuni le condizioni di deroga per applicare la misura personalesenza procedere al previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291 comma 1 quater cod. proc.pen. non può posticipare l'interrogatorio nei confronti degli altri coindagati, per i qualiinvece è necessario espletarlo e l'omissione di tale interrogatorio integra una nullità aregime intermedio che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale delriesame o da questo rilevata d’ufficio, anche nel caso in cui non sia stata eccepitadall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia. In sostanza le Sezioniunite all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno affermato la necessità di distinguere leposizioni dei diversi indagati ed escluso la possibilità di posporre l'interrogatorio percoloro per i quali non ricorrono le condizioni dell'interrogatorio ritardato, in quantol'indagato non può risultare pregiudicato dalla posizione più grave degli altri.Nel caso di specie la difesa osserva che [OSCURATO:PERSONA] non rientra tra i soggettia cui è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 80 dpr.cit., sicché non può ritenersiche il GIP fosse esonerato dall'interrogatorio preventivo obbligatorio, in quanto lafattispecie di cui all’art. 73 dPR. 309/90 non rientra tra i reati previsti dall'art. 407comma 2 cod. proc. pen., che menziona esclusivamente i delitti di detenzione aggravatoai sensi dell'art. 80 comma 2 e quello di associazione di cui all’art. 74 DPR.cit.; rilevainoltre che nei confronti dell'indagato è stata ritenuta sussistente la sola esigenzacautelare connessa al rischio di recidiva, in presenza della quale è obbligatorio procederecon il contraddittorio anticipato, al fine di consentire la tutela della presunzione diinnocenza.Nell'ipotesi esaminata il GIP, ricevuta la richiesta di applicazione della misuracautelare, ha fissato l'interrogatorio preventivo esclusivamente per coloro ai quali sonostati contestati i capi B e C dell'imputazione, escludendo erroneamente tutti i coimputatidi cui al capo A, tra cui [OSCURATO:PERSONA]. Tale omissione integra una nullità a regime intermediodell'ordinanza applicativa della misura, essendo un difetto procedurale che incidesull’esercizio del diritto di difesa.2.Con memoria trasmessa il 25 maggio 2026 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] hacontrodedotto alla requisitoria del Procuratore generale e ha ribadito che in origine lacontestazione di cui al capo A nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non conteneva l’aggravantedi cui all’art. 80 d.cit.; ha osservato, inoltre, che il controllo del Tribunale è devolutivoe la ritenuta assenza dell’aggravante incide su uno dei presupposti dell’ordinanzacautelare, che viene escluso a decorrere dal momento in cui è stata emessa l’ordinanzaoggetto di impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Occorre premettere che il presente ricorso è incentrato su una questione di dirittoe questa Corte di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, ha precisatoche, qualora la quaestio iuris sia correttamente risolta, anche se attraverso un percorsologico-argomentativo errato, le relative doglianze sarebbero comunque inammissibili,tenuto conto che l'interesse all'impugnazione trova esclusivo fondamento nella erratasoluzione di una questione giuridica e non nella erroneità degli argomenti su cui riposala soluzione, in ogni caso corretta, della questione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020,5, n. 34497 del 07/07/2021, Maccarrone, Rv. 281831 - 01; Sez. 2, n. 32234 del16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173 – 01).Il ricorso è in primis generico poiché non considera che il GIP ha applicato lamisura cautelare in relazione alla fattispecie di cui all’art. 73 DPR. 309/90 aggravatadall’ingente quantità, che rientra nel catalogo dei reati per i quali non è previstol’interrogatorio preventivo e, quindi, ha ritardato l’interrogatorio nella sussistenza deipresupposti processuali che ne consentivano la proroga; di contro, il difensore affermache a [OSCURATO:PERSONA] l’aggravante di cui all’art. 80 cit. non è mai stata contestata eribadisce tale assunto nella memoria trasmessa il 25 maggio 2026, sebbene dalla letturadel capo d’incolpazione e del provvedimento del Tribunale emerga che l’aggravanterisultava contestata ed è stata motivatamente esclusa dal provvedimento impugnato,nell’ambito del sub-procedimento cautelare, sicchè la contestazione provvisoria neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] condivisa dal GIP consentiva l'interrogatorio ritardato.Il ricorso non valuta questo elemento differenziale ed equipara questa situazioneprocessuale a quella dell’indagato per cui il previo interrogatorio, era prescritto ai sensidell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., mentre l'aggravante ritenuta dal GIP faparte dell’incolpazione provvisoria recepita dall’ordinanza genetica e all’epocadell’emissione della misura consentiva la posticipazione dell’interrogatorio.Il Tribunale del riesame ha ritenuto di escludere, nel subprocedimento cautelare,l'aggravante contestata, che risulta dirimente ai fini dell’obbligatorietà o menodell'interrogatorio preventivo; si tratta di ipotesi che non è stata oggetto di specificavalutazione da parte delle Sezioni Unite, per quanto desumibile dal contenutodell’informazione provvisoria, e va risolta nell’ambito dei principi generali affermati intema.E’ noto che l’art. 292 comma 2 ter cod. proc. pen. sanziona con la nullitàl’ordinanza cautelare che non contenga la valutazione specifica degli elementi espostidalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell’interrogatorio, nel rispetto della ratiodell’interrogatorio preventivo, diretto a consentire alla difesa dell’indagato, passibile diessere sottoposto a misura cautelare, di fornire la propria versione dei fatti.E’ stato affermato che la sussunzione dell'interrogatorio preventivo nelprocedimento di applicazione dell'ordinanza, quale parte integrante dell'esercizio delpotere dispositivo del giudice, rende configurabile, nel caso in cui sia stato omesso, laviolazione delle prescrizioni di cui all'art. 291, comma 1-quater, cit. e, incidendo sullasfera di operatività dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che riguarda l'interventodell'indagato, concretizza un vizio che, condivisibilmente, è stato unanimementequalificato dalla giurisprudenza come nullità di ordine generale c.d. a regime intermedio(Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Rv. 288480 - 03; Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025,Rv. 288192 - 01; Sez. 5, n. 30342 del 24/07/2025, Rv. 288640 - 02).Trattasi di orientamento che risulta confermato anche dall’informazioneprovvisoria di cui si è detto.Per espressa previsione di legge, tuttavia, le nullità cc.dd. "a regime intermedio",in forza dell'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., non possono essere eccepite "da chinon ha interesse all'osservanza della disposizione violata".Detto interesse non sussiste per il solo fatto che si è verificata la violazione diuna norma processuale, se da questa non sia derivata una concreta lesione delleprerogative difensive. Alla medesima ratio si ispira l’art. 183 cod. proc. pen. che prevedela sanatoria della nullità se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omessoè preordinato.Anche le Sezioni unite, in materia di vocatio in iudicium, richiamando alcuniprecedenti che, pur rispettosi del principio di tassatività, hanno affermato la necessitàdella presenza di un effettivo danno per la parte processuale a favore della quale lanullità è prevista, hanno ribadito che anche una nullità a regime intermedio deveritenersi sanata, quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscerel'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa (Sez.U.n.155 del 29/9/2011, Rossi,dep.2012, RV 251497).Ancor più di recente, sulle condizioni di deducibilità della nullità cc.dd. "a regimeintermedio", si è pronunziata altra sentenza di questa Corte (Sez. 6, n. 22919 del24/04/2024, P. Rv. 286664 -01), ribadendo che non è sufficiente lamentare un genericopregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo l'interessato dedurre un'effettivaincidenza dell'inosservanza della disposizione violata rispetto all'esito del giudizio.Sulla scia di questi principi e in attesa del deposito della pronunzia delle SezioniUnite, la giurisprudenza si è interrogata sugli effetti della mancata assunzionedell’interrogatorio preventivo e ha affermato che, nel caso in cui l'indagato si sia avvalsodella facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio postumo di garanzia svolto nellemore, l'eccezione di nullità dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale peril mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. non è preclusa ma sussiste a carico dell’indagato l'onere diindicare, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., l'esistenza di un interesseconcreto, attuale e verificabile all'osservanza della disposizione e gli effetti della suaviolazione sull'esercizio del diritto di difesa, non bastando l'allegazione di un meropregiudizio astratto o potenziale. (Sez. 2, n. 7506 del 07/01/2026, F., Rv. 289472 - 01)[OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio ritardato, ha reso dichiarazioni che sonostate ritenute dal collegio giudicante inverosimili e non idonee ad inficiare laprospettazione accusatoria; a maggior ragione, in sede di impugnazione il ricorrentenon avrebbe dovuto eccepire semplicemente l'astratta omissione dell'interrogatoriopreventivo, in relazione alla successiva esclusione dell’aggravante che ne legittimava ildifferimento, ma dedurre il concreto pregiudizio che l’omesso interrogatorio preventivoha determinato in ordine alla sua linea difensiva e alla sua posizione rispetto alla misuracautelare, considerato che quando ha avuto la possibilità di spiegare le ragioni delcomportamento a lui contestato e di esercitare le difese che l’ordinamento gli appresta,ha fornito una versione alternativa che non è stata ritenuta credibile e non haconcretamente inciso sull’adozione della misura.2. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di una somma, che si ritiene congruo liquidare in euro 3000,in favore della Cassa delle ammende, in proporzione del grado di colpa palesato nellaproposizione dell'impugnazione P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Roma 4 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]