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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 33319/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle par-ti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45715/21 Rilevato che con sentenza in data 28 ottobre 2021 il Giudice del Tribunale di Bologna ha applicato su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la quantità di principio attivo detenuta, pari a 40 grammi circa, non poteva da sola assorbire gli ulteriori elementi del fatto concreto che deponevano per lo spaccio di lieve entità, anche considerata l'assenza di un locale adibito a luogo di stoccaggio dello stupefacente, che per giunta non era suddiviso in dosi; Considerato che il ricorrente non pone un problema di errata qualificazione del fatto, che dovrebbe emergere ictu ocu/i, bensì una rivalutazione della condotta, non consentita in questa sede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle par-ti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45715/21 Rilevato che con sentenza in data 28 ottobre 2021 il Giudice del Tribunale di Bologna ha applicato su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la quantità di principio attivo detenuta, pari a 40 grammi circa, non poteva da sola assorbire gli ulteriori elementi del fatto concreto che deponevano per lo spaccio di lieve entità, anche considerata l'assenza di un locale adibito a luogo di stoccaggio dello stupefacente, che per giunta non era suddiviso in dosi; Considerato che il ricorrente non pone un problema di errata qualificazione del fatto, che dovrebbe emergere ictu ocu/i, bensì una rivalutazione della condotta, non consentita in questa sede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 33319/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris