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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05377/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32670/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2018 2 SRL -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 937/2019 depositata il 06/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Anna e da [OSCURATO:PERSONA] contro un decreto ingiuntivo loro notificato, quali fideiussori, su istanza della Banca di credito cooperativo G. Toniolo, relativamente alla somma di 54.012,53 EUR quale saldo debitore di un conto corrente e di due mutui chirografari.

L’impugnazione proposta dalla Rubino,in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]Anna, e da [OSCURATO:PERSONA], Rosalba e [OSCURATO:PERSONA]Anna, esse pure eredi,è stata respinta dalla corte d’appello di Palermo.

Le soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

La banca è rimasta intimata.

Ragioni della decisione

I. – Col primo motivo le ricorrenti denunziano l’o messa o insufficiente motivazione della sentenza e la violazione o falsa applicazione degli artt. 117, 119, 126, 127 e 128-bis del T.u.b., 115 e 116 cod. proc. civ., 2, 14, 20, 33 della l. n. 287 del 1990, e dell’art. 41 cost., in quanto la corte d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità dei titoli posti al fondo della pretesa creditoria.

A dire delle ricorrenti la documentazione prodotta dalla banca era incompleta e comunque inidonea nella forma, essendo mancata la forma scritta dei contratti e l’informazione periodica in merito allo svolgimento del rapporto, oltre che l’indicazione del massimale garantito a mezzo delle fideiussioni, l’eventuale scadenza del credito , il tasso d’interesse, le modalità di recesso, il foro competente e i termini di decadenza, ed essendo state le fideiussioni ripetitive delle intese anticoncorrenziali vietate dall’art. 2 della l. n. 287 del 1990.

Col secondo mezzo le ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione degli artt. 1421 cod. civ., 99,112 e 101 cod. proc. civ. , 4 della l. n. 168 del 2003, oltre che omessa o insufficiente motivazione della sentenza nella parte involgente la ritenuta competenza del tribunale delle impresein ordine alla domanda di nullità dei contratti di fideiussione per violazione del diritto di concorrenza e nella parte allusiva della preclusione discendente dall’essere stata la questione di nullità prospettata in via di eccezione solo in comparsa conclusionale; quando invece nessuna preclusione avrebbe potuto essere affermata, essendosi trattato di una nullità rilevabile d’ufficio.

Col terzo motivo infine aggiungono la v iolazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ. e la carenza di motivazione a proposito della eccepita natura apocrifa delle firme apposte in calce alle fideiussioni ( non da loro ma ) dal figlio [OSCURATO:PERSONA]Anna, debitore principale.

II. -I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Entrambi sono inammissibiliper la ragione che segue.

III. - I l riferimento alla pretesa incompletezza o inidoneità della documentazione depositata dalla banca a sostegno della posizione creditoriavantata nei confronti (anche) dei garanti (D’Anna e Rubino) integra, nella sua genericità,un sindacato di fatto.

L’impugnata sentenza ha esplicitamente affermato che quella documentazione era completa sotto ogni punto di vista e rispondente alle prescrizioni di legge, e in questi termini la statuizione non è sindacabile in cassazione, salvo che per omesso esame di fatti storici principali o secondari di carattere decisivo.

Codesti fatti però (v.

Cass. Sez.

U n. 8053-14) non sono equivalenti alle prove documentali all ’ uopo valutate dal giudice del merito, dal momento che il sindacato sulla valutazione probatoria non è –salvi i casi di prova legale - consentito in alcun modo.Ciò stante, è inammissibile la censura relativa alla pretesa nullità delle fideiussioni per contrastocon la normativa cd. antitrust.

Le ricorrenti non contestano che la questione fossestata da esse prospettata per la prima volta in appello e solo mediante la comparsa conclusionale.

Tuttavia,insistono nel dire che la cosa era consentita dal fatto che si trattava di nullità dedotta in via di eccezione, come tale rilevabile d’ufficio dalla corte d’appello.

Censurano quindi la sentenza per l’omesso rilievo d’ufficio della nullità suddetta, invocando a sostegno il noto principio elaborato dalle Sezioni Unite di questa Cortecon la sentenza n. 26242-14 e poi anche con la sentenza n. 7294-17.

IV. -Sennonché è vero che in generale il potere di rilievo officioso della nullità di uncontratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo a una controversia sul riconoscimento di pretesa che supponga la validità el’ efficacia del contratto stesso, ove questa controversia sia stata decisa dal giudice di primo grado senza prospettazione o senza discussione di una tale validità o efficacia.

Trattandosi di questione relativa ai fatti costitutivi della domanda, e integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, essa è in astratto rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 cod. proc. civ. ( e v. appunto Cass. Sez.

Un. 7294-17).

Tuttavia ciò pur sempre postula che siano stati allegati tempestivamente, e provati,i fatti idonei a sostenere il rilievo d’ufficio.

In altre parole, le nullità negoziali, che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado,sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione (come in linea generale affermato da Cass. Sez.

U n. 26242-14 e come ripetu to da Cass. Sez.

U n. 7294 - 17) , a condizione però che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente e tempestivamente allegati e provati dalle parti(v.

Cass. Sez. 3 n. 20713 - 23).Nel caso concreto ciò non risulta dal ricorso per cassazione, ed è anzi smentito dalla stessa sentenza, volta che a niente altro che una generica formulazione della comparsa conclusionale era stata affidata – si dice -la presunta contrarietà alla normativa cd. antitrust dei contratt i di fideiussione a valle di asserite intese anticoncorrenziali; formulazione in vero del tutto irrilevante , visto che non risulta poi che la parte interessataabbia dedotto – così come dalla sentenza si comprende - la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI, né prodotto il modello medesimo, nell'ambito del giudizio di primo grado .

V. - Il terzo motivo è egualmente inammissibile , perché concretizza una censura di merito.

La riferibilità ai fideiussori D’Anna e Rubino delle sottoscrizioni in calce ai contratti è stata accertata mediante due c.t.u. grafologiche, entrambi concordinell’esito.

Dalla sentenza risulta che quella esperita in appello aveva tenuto conto anche e proprio dei rilievi dei consulenti di parte.

L’attuale insistita affermazione in ordine alla natura apocrifa delle sottoscrizioni si risolve in un tentativo di sovvertimento della valutazione della prova, notoriamente insuscettibile di trovare ingresso in sede di legittimità. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellericorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32670/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2018 2 SRL -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 937/2019 depositata il 06/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Anna e da [OSCURATO:PERSONA] contro un decreto ingiuntivo loro notificato, quali fideiussori, su istanza della Banca di credito cooperativo G. Toniolo, relativamente alla somma di 54.012,53 EUR quale saldo debitore di un conto corrente e di due mutui chirografari. L’impugnazione proposta dalla Rubino,in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]Anna, e da [OSCURATO:PERSONA], Rosalba e [OSCURATO:PERSONA]Anna, esse pure eredi,è stata respinta dalla corte d’appello di Palermo. Le soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. La banca è rimasta intimata. Ragioni della decisione I. – Col primo motivo le ricorrenti denunziano l’o messa o insufficiente motivazione della sentenza e la violazione o falsa applicazione degli artt. 117, 119, 126, 127 e 128-bis del T.u.b., 115 e 116 cod. proc. civ., 2, 14, 20, 33 della l. n. 287 del 1990, e dell’art. 41 cost., in quanto la corte d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità dei titoli posti al fondo della pretesa creditoria. A dire delle ricorrenti la documentazione prodotta dalla banca era incompleta e comunque inidonea nella forma, essendo mancata la forma scritta dei contratti e l’informazione periodica in merito allo svolgimento del rapporto, oltre che l’indicazione del massimale garantito a mezzo delle fideiussioni, l’eventuale scadenza del credito , il tasso d’interesse, le modalità di recesso, il foro competente e i termini di decadenza, ed essendo state le fideiussioni ripetitive delle intese anticoncorrenziali vietate dall’art. 2 della l. n. 287 del 1990. Col secondo mezzo le ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione degli artt. 1421 cod. civ., 99,112 e 101 cod. proc. civ. , 4 della l. n. 168 del 2003, oltre che omessa o insufficiente motivazione della sentenza nella parte involgente la ritenuta competenza del tribunale delle impresein ordine alla domanda di nullità dei contratti di fideiussione per violazione del diritto di concorrenza e nella parte allusiva della preclusione discendente dall’essere stata la questione di nullità prospettata in via di eccezione solo in comparsa conclusionale; quando invece nessuna preclusione avrebbe potuto essere affermata, essendosi trattato di una nullità rilevabile d’ufficio. Col terzo motivo infine aggiungono la v iolazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ. e la carenza di motivazione a proposito della eccepita natura apocrifa delle firme apposte in calce alle fideiussioni ( non da loro ma ) dal figlio [OSCURATO:PERSONA]Anna, debitore principale. II. -I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente. Entrambi sono inammissibiliper la ragione che segue. III. - I l riferimento alla pretesa incompletezza o inidoneità della documentazione depositata dalla banca a sostegno della posizione creditoriavantata nei confronti (anche) dei garanti (D’Anna e Rubino) integra, nella sua genericità,un sindacato di fatto. L’impugnata sentenza ha esplicitamente affermato che quella documentazione era completa sotto ogni punto di vista e rispondente alle prescrizioni di legge, e in questi termini la statuizione non è sindacabile in cassazione, salvo che per omesso esame di fatti storici principali o secondari di carattere decisivo. Codesti fatti però (v. Cass. Sez. U n. 8053-14) non sono equivalenti alle prove documentali all ’ uopo valutate dal giudice del merito, dal momento che il sindacato sulla valutazione probatoria non è –salvi i casi di prova legale - consentito in alcun modo.Ciò stante, è inammissibile la censura relativa alla pretesa nullità delle fideiussioni per contrastocon la normativa cd. antitrust. Le ricorrenti non contestano che la questione fossestata da esse prospettata per la prima volta in appello e solo mediante la comparsa conclusionale. Tuttavia,insistono nel dire che la cosa era consentita dal fatto che si trattava di nullità dedotta in via di eccezione, come tale rilevabile d’ufficio dalla corte d’appello. Censurano quindi la sentenza per l’omesso rilievo d’ufficio della nullità suddetta, invocando a sostegno il noto principio elaborato dalle Sezioni Unite di questa Cortecon la sentenza n. 26242-14 e poi anche con la sentenza n. 7294-17. IV. -Sennonché è vero che in generale il potere di rilievo officioso della nullità di uncontratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo a una controversia sul riconoscimento di pretesa che supponga la validità el’ efficacia del contratto stesso, ove questa controversia sia stata decisa dal giudice di primo grado senza prospettazione o senza discussione di una tale validità o efficacia. Trattandosi di questione relativa ai fatti costitutivi della domanda, e integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, essa è in astratto rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 cod. proc. civ. ( e v. appunto Cass. Sez. Un. 7294-17). Tuttavia ciò pur sempre postula che siano stati allegati tempestivamente, e provati,i fatti idonei a sostenere il rilievo d’ufficio. In altre parole, le nullità negoziali, che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado,sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione (come in linea generale affermato da Cass. Sez. U n. 26242-14 e come ripetu to da Cass. Sez. U n. 7294 - 17) , a condizione però che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente e tempestivamente allegati e provati dalle parti(v. Cass. Sez. 3 n. 20713 - 23).Nel caso concreto ciò non risulta dal ricorso per cassazione, ed è anzi smentito dalla stessa sentenza, volta che a niente altro che una generica formulazione della comparsa conclusionale era stata affidata – si dice -la presunta contrarietà alla normativa cd. antitrust dei contratt i di fideiussione a valle di asserite intese anticoncorrenziali; formulazione in vero del tutto irrilevante , visto che non risulta poi che la parte interessataabbia dedotto – così come dalla sentenza si comprende - la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI, né prodotto il modello medesimo, nell'ambito del giudizio di primo grado . V. - Il terzo motivo è egualmente inammissibile , perché concretizza una censura di merito. La riferibilità ai fideiussori D’Anna e Rubino delle sottoscrizioni in calce ai contratti è stata accertata mediante due c.t.u. grafologiche, entrambi concordinell’esito. Dalla sentenza risulta che quella esperita in appello aveva tenuto conto anche e proprio dei rilievi dei consulenti di parte. L’attuale insistita affermazione in ordine alla natura apocrifa delle sottoscrizioni si risolve in un tentativo di sovvertimento della valutazione della prova, notoriamente insuscettibile di trovare ingresso in sede di legittimità. p.q.m. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellericorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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