CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 37006/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1235-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 925/10/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di LIVORNO, depositata il 15/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava l'avviso di accertamento concernente la TARSU per l'anno d'imposta 2012 che contestava l'omesso pagamento della suddetta tassa e irrogava una sanzione pari al 30% dell'importo della tassa stessa; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ritenendo che doveva essere esclusa l'applicazione della sanzione per i tributi iscritti a ruolo ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello del comune di Capoliveri affermando che la sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 non si applica nell'ipotesi in cui il tributo di cui si contesta l'omesso versamento sia stato iscritto a ruolo ma il Comune ben può emanare un avviso di accertamento in cui richiede il tributo omesso ed applicare le conseguenti sanzioni; la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre il comune di Capoliveri non si costituiva. Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, 16 del d.lgs. n. 473 del 1997 e 72 del d.lgs. n. 507 del 1993 in quanto con l'impugnato avviso di accertamento il comune di Ric. 2019 n. 01235 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- Capoliveri ha contestato l'omesso pagamento della TARSU relativa al 2012 determinando gli importi dovuti sulla base di quanto era stato dichiarato dalla stessa società contribuente negli anni precedenti e pertanto il suddetto Comune non doveva svolgere attività di accertamento nel caso di omesso pagamento della TARSU ma doveva semplicemente iscrivere a ruolo il tributo e quindi non poteva applicare la sanzione del 30%; l'avviso di accertamento infatti deve essere emanato solo in presenza di una dichiarazione omessa o infedele, circostanza non sussistente nel caso in esame. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte infatti: in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (Cass. n. 22248 del 2015); in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), i Comuni hanno la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente purché in forza di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti a modificazione o variazione, sicché, qualora sia mutato il possessore dell'immobile, è necessaria l'emissione di un nuovo avviso di Ric. 2019 n. 01235 sez. MT - ud. 06-10-2021 -3- accertamento non essendo a questi imputabile la dichiarazione fatta dal precedente possessore (Cass. n. 19120 del 2016). Nel caso della Tarsu, dunque, i Comuni hanno la facoltà di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente (ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie), non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento. Ora, nella specie, il comune di Capoliveri ha invece deciso di emanare un avviso di accertamento anziché di iscrivere a ruolo il tributo, e tale condotta è legittima perché l'iscrizione a ruolo del tributo è solo una facoltà e non un obbligo. Tuttavia, poiché il terzo comma dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 prevede l'applicazione delle sanzioni «fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo», la sanzione non va applicata ai casi di tributi iscritti a ruolo, non dovendo svolgere l'amministrazione alcuna attività di accertamento. Pertanto, è ben vero che il Comune può emettere un avviso di accertamento invece di procedere «in via ordinaria» mediante iscrizione a ruolo, ma è anche vero che ciò deve fare alle medesime condizioni ovvero senza applicare le sanzioni che al contribuente non sarebbero state irrogate in caso di diretta iscrizione a ruolo, perché se così non fosse si aggirerebbe il disposto del 13, comma 3, cit. e questo sarebbe il modo per irrogare le sanzioni anche in ipotesi in cui quest'ultima norma non le preveda. Del resto tale ricostruzione è confermata anche dalla circolare n. 23 del 15 gennaio 1999 del Ministero delle Finanze, secondo cui: «1. Omesso, insufficiente o tardivo versamento Ric. 2019 n. 01235 sez. MT - ud. 06-10-2021 -4- L'art. 13, con previsione di carattere generale, disciplina unitariamente le infrazioni degli obblighi di versamento dei tributi, soggette ad una sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato alle prescritte scadenze. La sanzione del trenta per cento si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. Sono espressamente esclusi i casi di tributi per i quali è prevista in via ordinaria la riscossione mediante iscrizione a ruolo, quali, a titolo esemplificativo, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e l'IRPEF relativa ai redditi soggetti a tassazione separata.....». [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi là dove - affermando che la sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 non si applica nell'ipotesi in cui il tributo di cui si contesta l'omesso versamento sia stato iscritto a ruolo ma il Comune ben può emanare un avviso di accertamento in cui richiede il tributo omesso ed applicare le conseguenti sanzioni - ha erroneamente ritenuto, per un verso, che le sanzioni di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 discendono semplicemente dall'omesso versamento della tassa dovuta a prescindere dalla successiva condotta cui è tenuta l'amministrazione (avviso di accertamento o iscrizione a ruolo) e, per un altro verso, che, poiché è in facoltà del Comune procedere direttamente alla liquidazione della TARSU ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente e poiché il Comune stesso ha anche la diversa facoltà di emanare un avviso accertamento relativo alla suddetta tassa, in quest'ultima ipotesi il Comune avrebbe la possibilità di irrogare la sanzione. Conseguentemente, se non è esatto quanto sostenuto dal ricorrente là dove afferma che il comune di Ric. 2019 n. 01235 sez. MT - ud. 06-10-2021 -5- Capoliveri non poteva emanare un avviso accertamento nel caso di omesso pagamento della TARSU, è invece corretto quando afferma che l'accertamento e la relativa sanzione prevista dall'art. 13 cit. possono essere emanati solo in presenza di una dichiarazione omessa o infedele e non anche solo in ipotesi di omesso versamento. Pertanto il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio