CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 settembre 2025
Cassazione n. 10473/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA Sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] DOMENICOnato a Taurianova il 14/5/1978 avversol’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 22 ottobre 2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale; sentite le conclusioni del P ubblico ministero in persona del Sostituto P rocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso , riportandosi alla requisitoria scritta depositata; sentite le conclusioni dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, replicando alle considerazioni del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’1 settembre 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella veste di indiziato per i l reat o di ten tata estorsione , aggravata dall'essere stat a commessaavvalendosi del metodo mafioso e al fine di agevolare l'attività della cosca ‘ndranghetista Pesce,alleata con la cosca P iromalli , e dall'essere stato commess a da persone che fanno parte della associazione di stampo mafioso [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla recidiva reiterata specifica. 2. Avverso dett a pronunzia sono stati proposti due ricorsi nell’inter e sse dell’indagato. 3. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi di ricorso: 3.1Violazione di legge, in particolare degli art t. 56,110 e 629 codice penale e vizio di motivazione poiché l'ordinanza conferma il giudizio di gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] forza di una motivazione che non si confronta con le censure formulate con memorie difensive nel corso dell'udienza di riesame. Il problema dell’identificazione dei possibili mandanti della estorsione si riverbera sull'aspetto psicologico e cioè sulla prova della consapevolezza da parte del Sibioche si stesse consumando un delitto. Il ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioni intercettate è quello di nunciuse manca qualsiasi elemento da cui emerga la sua consapevolezza in merito al tentativo di estorsione posto in essere da terzi. Inoltre la difesa aveva evidenziato che non emergono elementi da cui poter inferire che il delitto estorsivo si sia consumato anche solo nella sua forma tentata, poichénon tiene conto che P iromalli durante l'incontro con l’imprenditore B agalà non avanzò alcuna richiesta estorsiva e nella successiva conversazione con il suo luogotenente, [OSCURATO:PERSONA],si mostrò impietosito dal racconto del B agal à che gli aveva riferito di dissapori familiari e si era giustifica to spiegando che non si era presentat o ai sodali della locale di Rosarno per “mettersi al posto”, poiché nessun lavoro era stato ancora avviato,essendosi l'impresa limitata a effettuare carotaggi. 3.2. Violazione degli artt.274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione poiché il provvedimento trascura di considerare che l'unica marginale condotta contestata al Sibiorisale all'anno 2023. 4.Con separatoatto di ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] V ecchio deduce quanto segue: 4.1 Violazione degli artt. 110 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. e v izio di motivazione in quanto oggetto del presente procedimento è una tentata estorsione ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], impegnato i n lavori da eseguire nella zona territoriale di Rosarno,che sarebbe stato invitato a regolarizzare la propria posizione con laconsorteria local e . Detto invito sarebbe stato recapitato da P iromalli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mediante tale [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dovuto spiegare alla persona offesa che lavorando in Rosarno era tenuto a corrispondereuna somma alla consorteria locale. Il compendio indiziario era principalmente fondato su intercettazioni. Osserva il ricorrente che l'ordinanza genetica presenta serie incongruenze in quanto non risulta alcun atto investigativo da cui possa desumersi che [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] o volesseessere informato in merito a presunte estorsioni da rivolgere a [OSCURATO:PERSONA]; il generico riferimento a “ compare [OSCURATO:PERSONA] ” non consente di individuare il responsabile nell'odierno ricorrente e di desumere che l'oggetto del colloquio dovesse essere quello concordato “con quello della sonda”;inoltre deduce la difesa che non risulta dimostrata che una qualche richiesta estorsiva sia stata avanzata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva ancora svolto alcun lavoro a Rosarno;la circostanza che non sia stata mai escussa la persona offesa esclude che la condotta possa integrare il tentativo punibile. Lamentail ricorrente che il T ribunale del riesame , pur dando atto che non è noto il contenuto del colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha comunque concluso che n el corso del dialogo [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato a ll’imprenditore convocato che la criminalità organizzata rosarnese reclamava il dazio estorsivo, così incorrendo in evidente illogicità della motivazione. Inoltreil Tribunale ha reso motivazione assertiva nell'affermare che l'espressione “compare [OSCURATO:PERSONA]”dovesse riferirsi all'odierno ricorrente,poiché l'unico indizio che viene riportato è la presenza di [OSCURATO:PERSONA], luogotenente del [OSCURATO:PERSONA], e del ricorrente il giorno successivo presso l'officina di DRM,in assenza di precedenti contatti tra i due, sicché il tribunale riconduce l'indicazione di “compare [OSCURATO:PERSONA]”alla persona del ricorrente in virtù della sua biografia penale,che lo qualifica come soggetto titolato a operare nel settore delle estorsioni. Questa soluzione risulta del tutto illogica,poiché da un mero indizio si risale, con una le ttura del compendio del tutto orientata e pregiudiziale , alla responsabilitàdell'odierno indagato. 4.2.Violazione degli art t . 629 , 115 cod. pen. in relazione all'art . 3 cod. pen. e conseguente motivazione illogicain quanto l'ordinanza ha dato atto che P iromalli dopo il colloquio con [OSCURATO:PERSONA] avevarappresentato a [OSCURATO:PERSONA] che l'imprenditore era stupito per la solerzia dei rosarnesi che avevano avanzato le proprie richieste prima ancora dell'inizio dei lavori sul territorio. E tuttavia il tribunale ha riconosciuto l'ipotesi del tentativo punibile,quando nel caso di specie ricorre un accordo per commettere il reato e non un tentativo in quanto il lavoro che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto effettuare a Rosarno non era ancora stato aggiudicato al predetto e quindi il pagamento richiesto si poneva in termini di mera eventualità,non sussistendo al momento il presupposto logico della richiesta. Ricorre pertanto al più l'accordo o l’istigazione a commettere un delitto,che non è poi effettivamente stato commesso e le condotte poste in essere costituiscono meri atti preparatori dell'estorsione non realizzata,neppure nella forma del tentativo. 4.3. Violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.416 bis.1 cod. pen. poiché non vi è dubbio che il fatto si è consumato in un territorio ad alta densità mafiosa e che i soggetti a cui viene attribuita la responsabilità gravitano in ambienti riconducibili adassociazioni ‘ndranghetiste, ma nel caso in esame non esiste alcun dialogo che consenta di poter illustrare che tipo di messaggio sia pervenuto al [OSCURATO:PERSONA],sicché non può parlarsi di metodo mafioso, non essendo no te le modalità di esposizionedella richiesta. Al riguardo il ricorrente lamenta la violazione di legge poiché il requisito materiale va individuato nella modalità della condotta,non potendo la metodologia mafiosa essere desunta dalle mere caratteristiche soggettive di chi agisce,con la conseguenza che la stessa non può essere riconosciuta in termini di ipotesi. Quanto al profilo della agevolazione mafiosa,il tribunale sostiene che la estorsione fosse diretta da agevolare in via diretta la cosca Pesce quali beneficiari della estorsione e invia indiretta lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e il suo braccio destro [OSCURATO:PERSONA] , quali soggetti che esercitavano il controllo sul territorio. Nel caso in esame il riferimento esclusivo è alla persona di “compare [OSCURATO:PERSONA]”e non è dato desumere se si tratti di una estorsione a vantaggio del singolo o a vantaggio della cosca. 4.4. Violazione degli artt. 51 comma 3 e 273 comma 3 cod. proc. pen. poiché l'ordinanzafa applicazione della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere,essendo il fatto ricompreso tra i titoli di reato inclusi nell'art. 51 comma 3 cit., ma non considera che i reati a cosiddetta conti g uità mafiosa comportano una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelariche può essere superata da elementi di fatto disegno contrario, quali il considerevole lasso di tempo trascorso dal reato, il che impone uno specifico onere motivazionale. Osserva il ricorrente che il tribunale del riesame ha considerato la presunzione di adeguatezza come assoluta,omettendo ogni verifica d i idoneità di una misura meno gravosa in relazione anche alla natura tentata del reato e all'arco di tempo trascorso dai fatti contestati. [OSCURATO:PERSONA] 1.I due ricors i presentati nell’interesse dell’indagato sono in parte sovrapponibili e non possono trovare accoglimentoper le ragioni che verranno esposte di seguito . Sembra opportuno ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Giova poi ricordare che la pronuncia cautelare non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000 ) Rv. 215828 –01). Nel caso di specie il riesame dell’ordinanza cautelare è stato esattamente compiuto dai giudici di [OSCURATO:PERSONA] che hanno individuato e segnalato i diversi elementi sulla base dei quali affermare la gravità indiziaria in ordineall’ipotesi delittuosa attribuita in concorso all’indagato e posta a sostegno della misura cautelare. 1.1 La prima censura avanzata con entrambi i ricorsi è manifestamente infondata. Il Tribunale a pagina 3 dell’ordinanza ha evidenziato che il contenuto dei dialoghi captati nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] è assolutamente chiaro nell'individuare la ragione della convocazione al suo cospetto dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA],dovuta a una richiesta estorsiva proveniente dalla cosca di Rosarno,che pretendeva dall’imprenditore di [OSCURATO:PERSONA] la cd. “ messa a posto ”, in relazione a lavori dallo stesso intrapresi in quel territorio , minacciando atti ritorsivi ai suoi danni. Il Tribunale ha correttamente spiegato che sebbene il dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sia stato intercettato, il primo comunque operava un dettagliato resoconto della conversazione parlando con [OSCURATO:PERSONA] il 4 Febbraio 2023, sicchè le censure difensive circa la prova della condotta estorsiva e del contenuto del dialogo sono generiche. Anche le critiche in merito alla identificazione del soggetto che avevasollecitato la pretesa estorsivanella persona di [OSCURATO:PERSONA] sono generiche e non consentite, poiché il T ribunale ha spiegato che , s ubito dopo avere riferito il tenore della conversazione intrattenuta con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] incaricavaZito di portare la risposta a “compareMimmo”; il Collegio ne ha pertanto desunto che fosse stato quest'ultimo a chiedere al [OSCURATO:PERSONA] di intervenire e dunquea questi doveva essere attribuito il ruolo di mandante della pretesa estorsiva, veicolata al [OSCURATO:PERSONA]. Dirimente risulta,quindi, l’incontro avvenuto nei giorni seguenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all’interno di un’officina di [OSCURATO:PERSONA] T auro , deputata a lle riunioni riservat e della cosca [OSCURATO:PERSONA]; Si tratta di considerazioni che fanno corretta applicazione di criteri di logica e di massime di esperienza e risultano immuni dalle censure formulate con il ricorso. Il Tribunale ha peraltro evidenziato altri elementi a conferma della correttezza dell’identificazione di “[OSCURATO:PERSONA]” in [OSCURATO:PERSONA](tra cui la coincidenza del diminuitivo [OSCURATO:PERSONA] con il nome dell’odierno ricorrente e il comprovato riferim e nto a costui con l’appellativo “compare [OSCURATO:PERSONA]” anche in altra vicenda), con cui il ricorrente neppure si confronta, così destinando la censura a non superare il vaglio di ammissibilità. 1.2 La seconda censura , relativa alla configurazione del te n tativo punibile, è infondata poiché la richiesta estorsiva è pervenuta alla persona offesa, la quale ha giustificato la propria mancata attivazione riferendo che i lavori in Rosarno non erano ancora iniziati, ma il reato nella sua forma tentata si è realizzato,poiché la richiesta estorsiva è pervenuta alla vittima, che ne ha percepito la carica intimidatoria e coercitiva. L’estorsione si configura come reato a forma libera e non ricorre nel caso in esame l’ipotesi del reato impossibile o dei meri atti preparatori, poiché l’oggetto preteso, e cioè il denaro di denaro, era esistente e la pretesa illecita è pervenuta alla persona offesa che ha subito la carica intimidatoria. Non si deve confondere il reato presupposto, la cui esistenza si rende necessaria per integrare fattispecie qual i il riciclaggio o la ricettazione , che prevedono l a provenienza da delitto dell’oggettodella condotta come elemento necessario per la loro configurazione, e il mero presupposto fattuale che rientra nell’ambito del movente della richiesta estorsiva,che non incide sull’elemento materiale del reato e cioè sull’idoneità degli atti posti in essere a coartare la libertà della vittima e a realizzare la pretesa ingiusta, come nel caso in esame, in cui la tangente per lavori non ancora intrapresi è stata avanzata tramite il [OSCURATO:PERSONA] per conto della cosca di Rosarno,su mandato di [OSCURATO:PERSONA] ed ha raggiunto lapersona offesa. La circostanza,poi, che la pretesa estorsiva fosse co nnessa all’esecuzione di lavori sul territorio refluisce sul movente della pretesa, ma nulla toglie all’idoneità e univocità degli atti estorsivi realizzati e alla rilevanza penale della condotta. Ed infatti la persona offesa è stata raggiunta dalla richiesta estorsiva e ha percepito il carattere minaccioso della stessa, tanto da mostrare tutta la sua preoccupazione al [OSCURATO:PERSONA] e da ritenere doveroso giustificare la sua asserita inadempienza, riferendo a sua giustificazione che il lavoro non era ancora stato assegnato. Il tentativo si è perfezionato e le ragioni a sostegno del mancato pagamento della tangente non assumono rilevanza. 1.3 La terza censura , che si riferisce al riconoscimento dell’aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa,non è fondata poiché il Tribunale rende sul punto adeguata motivazione,osservando che la vicenda estorsiva si è sviluppata secondo la più classica delle dinamiche mafiose, tanto che B agal à, dopo avere ricevuto “l'ambasciata” del C opelli , si presenta va dal P iromalli , manifestando grande apprensione. Il Tribunale ha sottolineato che ricorre l’aggravante in parola anche sotto il profilo dell’agevolazione mafiosa poiché [OSCURATO:PERSONA] agiva con la finalità di soddisfare la richiesta avanzatagli tramite [OSCURATO:PERSONA] dalla cosca Pescee anche con lo scopo di tutelare i l pr estigio della cosca [OSCURATO:PERSONA], ribadendo il proprio controllo sul territorio e il potere di condizionare l’operato degli imprenditori locali. Si tratta di considerazioni condivisibili e conformi ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. E’ sufficiente rilevare che l’assunto difensivo secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto agireperseguendo un proprio interesse personale è sganciato da qualunque elemento concreto e ha carattere congetturale. 1.4 L e censur e formulate con entrambi i ricorsi in ordine alle esigenze cautelari sonomanifestamente infondate poiché il T ribunale ha formulato adeguata e congrua motivazione in merito alla operatività della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura cautelare, ex art. 275 cod. proc. pen. e , richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto, ha valorizzato oltre all’obiettiva gravità dell’episodio contestato, la personalità negativa dell'imputato, gravato da precedenti della stessa natura, concludendo che nel caso in esame il mero decorso del tempo riveste carattere neutro , inidoneo a superare la suindicata presunzione. 2. In conclusione, per le ragioni sin qui rassegnate il ricorso non può trovare accoglimento. Il rigetto dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancellleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc. pen. Roma 4 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA]