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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 gennaio 2025

Cassazione n. 39384/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] contro: Ministero dell'economia edelle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari patiti dal 4 giugno 2014 al 25 settembre 2017 in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa nell’ambito di un procedimento nel quale era gravemente indiziato dei delitti di partecipazione all’associazione ex art. 416 biscod. pen. e dei reati di cui agli artt. 110 e 513 bis cod. pen. con l’aggravante di cui all’art. 7 legge 12 luglio 1991, n.203.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione censurando l’ordinanza, con unico motivo, per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen. con particolare riferimento al concetto di colpa grave, nonché per vizio di motivazione in ordine alla ritenuta ricorrenza della colpa grave.

La difesa ritiene che la Corte territoriale abbia erroneamente valorizzato quale condotta ostativa le frequentazioni ambigue del [OSCURATO:PERSONA], sebbene nel caso in esame la misura cautelare non fosse stata disposta per un reato associativo ma fosse sostenuta da reati a consumazione istantanea, quali quelli di estorsione e concorrenza sleale con violenza o minaccia.

Contrariamente a quanto indicato nell’ordinanza impugnata, si assume, la custodia cautelare è stata disposta sulla base di elementi, ossia materiale captativo e dichiarazioni delle persone offese, identici rispetto a quelli vagliati dal giudice di merito che ha pronunciato l’assoluzione.

In particolare, nel giudizio furono valutate le trascrizioni peritali delle intercettazioni disposte in fase di indagini preliminari e le dichiarazioni testimoniali della parte offesa, sovrapponibili a quelle a disposizione del giudice della cautela.

Il tribunale ha assolto l’imputato in ragione dell’impossibilità di ritenere dimostrata la partecipazione dell’istante alla fase ideativa del reato o la percezione di un profitto, per cui, secondo la difesa, sin dalla fase delle indagini preliminari la condotta dell’istante non era connotata da rilevanza penale.

Non risulta logico correlare l’accertata frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], cognato del camorrista [OSCURATO:PERSONA], con un comportamento gravemente colposo, in quanto tale condotta mai avrebbe potuto concorrere a dare causa a un provvedimento cautelare per un reato istantaneo.

Anche con riferimento alla concorrenza sleale con violenza o minaccia la Corte territoriale ha negato la riparazione sulla base della insana frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e della conoscenza di soggetti, protagonisti e dinamiche del fenomeno dell’imposizione di slot - machine s negli esercizi commerciali di zona ma, si assume, la conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] di dinamiche e protagonisti del fenomeno criminale è elemento smentito dalle emergenze dibattimentali, come desumibile dalla sentenza di annullamento pronunciata dalla Suprema Corte.

In ogni caso, gli elementi addotti dalla Corte di merito sono inidonei a costituire colpa grave ostativa in quanto le ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto innocente, sintetizzate nella sentenza della Corte di Cassazione, consistono nella «sola messa a conoscenza delle informazioni rilevanti e riservate sull’attività criminosa in atto» e si tratta di elementi noti all’autorità giudiziaria sin dalla fase delle indagini preliminari, senza che abbiano ricevuto arricchimento contenutistico in sede dibattimentale.

3. Il P rocuratore generale, con requisito ri a scritta, h a concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria, concludendo per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Presupposto necessario perché un ricorso sia considerato ammissibile è che prenda in esame i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione (art.581, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.,e che illustri le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (art. 581, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. che giustificano le censure mosse con l’atto di impugnazione.Ma, nel caso in esame,il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto trascura ogni confronto con l’ampia motivazione svolta dalla Corte territoriale a sostegno del rigetto dell’istanza di riparazione per ingiusta detenzione.

2. Occorre, inoltre, precisare che il caso in esame è prospettato come ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale in quanto non è allegato alcun provvedimento che abbia accertato che la misura cautelare sia stata emessa in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc pen. (art.314, comma 2, cod. proc. pen.).

Ciò comporta l’irrilevanza, ai fini del presente giudizio, dell’argomento, più volte speso nell’atto di impugnazione, in base al quale vi sarebbe identità degli elementi istruttori sui quali si è fondato il giudizio definitivo di assoluzione rispetto a quelli a conoscenza del giudice della cautela.

La Corte territoriale ha , infatti, corretta mente applica to i l principio secondo il quale nel giudizio avente a oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo ai fatti esaminati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criteriodi giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 –01).

3. E’, d’altro canto, del tutto privo di fondamento l’assunto difensivo secondo il quale le frequentazioni ambigue potrebbero rilevare come condotta ostativa con esclusivo riferimento a misure cautelari adottate in relazione a reati permanenti come il reato associativo; tale affermazione contrasta con un principio ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, che amplia la rilevanza ostativa delle c.d.

« frequentazion i ambigue» sino a ricomprendervi i soggetti condannati nel medesimo procedimento, anche se legatida rapporto di parentela con l’istante, osoggetti comunque coinvolti in traffici illeciti, indipendentemente dalla natura permanente o istantanea del reato che ha dato luogo alla privazione della libertà personale(Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 – 01; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436- 01; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 258610- 01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 - 01; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878- 01).

L’argomento difensivo perde tanto più di pregnanza nei casi, come quello in esame, in cui si tratta di frequentazioni di persone dedite ad attività delinquenziali che si realizzino proprio nel contesto dell’azione criminosa originariamente ascritta all’imputato poi assolto, anche se si tratti di azione istantanea.

4. Fatte tali premesse, risulta con evidenza che il ricorso difetta di adeguato confronto con un argomento che ha valore dirimente nel contesto motivazionale della decisione qui impugnata.

Si tratta, in particolare, del richiamo al passo della sentenza assolutoria nel quale il giudice della cognizione ha ritenuto che il comportamento del [OSCURATO:PERSONA], come risultante dalle intercettazioni e dagli altri elementi acquisiti nel dibattimento, non superasse la soglia della connivenza non punibile.

A sostegno della reiezione dell’istanza di riparazione, dunque, sono state evidenziate specifiche condotte, puntualmente indicate alle pagg. 4 e 5 dell’ordinanza impugnata, integranti un comportamento che la Corte territoriale ha ritenuto gravemente colposo.

Si fa riferimento, tra l’altro, al fatto che quando [OSCURATO:PERSONA] era detenuto, la di lui moglie aveva chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di accompagnarla dall’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] al fine di recuperare soldi che quest’ultimo doveva al marito per l’acquisto «forzato» di gadgets natalizi; in quell’occasione il [OSCURATO:PERSONA], oltre ad accompagnare la donna, aveva invitato il [OSCURATO:PERSONA] a darle il denaro e, successivamente, si era recato a prendere l’assegno che il [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato in un bar di fronte al negozio di tappezziere del Mascoloper poi portarlo alla moglie del [OSCURATO:PERSONA].

Se, dunque, nell’ordinanza si tratta di una significativa e ambigua vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] al camorrista [OSCURATO:PERSONA], ciò è solo uno degli argomenti sviluppati nell’ordinanza impugnata, primo fra tutti l’atteggiamento connivente del [OSCURATO:PERSONA].

Tanto ciò è vero che a pag. 7 dell’ordinanza si spiega che «è dunque il complesso articolato dei comportamenti tenuti dall’istante che si appalesa come gravemente negligente e imprudente».

5. Giova, a tal proposito, chiarire che la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. , può essere integrata anche da un atteggiamento di connivenza passiva, per definizione non punibile penalmente, quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti a impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391- 01 ; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 - 01 ; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139- 01 ; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725- 01 ).

6. Il ricorso difetta di un puntualeconfronto con tale ampia motivazione.Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; e inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannat o al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886- 01 ; Sez.

U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716- 01 ; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923- 01 ; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713 - 01 ).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] contro: Ministero dell'economia edelle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari patiti dal 4 giugno 2014 al 25 settembre 2017 in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa nell’ambito di un procedimento nel quale era gravemente indiziato dei delitti di partecipazione all’associazione ex art. 416 biscod. pen. e dei reati di cui agli artt. 110 e 513 bis cod. pen. con l’aggravante di cui all’art. 7 legge 12 luglio 1991, n.203. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione censurando l’ordinanza, con unico motivo, per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen. con particolare riferimento al concetto di colpa grave, nonché per vizio di motivazione in ordine alla ritenuta ricorrenza della colpa grave. La difesa ritiene che la Corte territoriale abbia erroneamente valorizzato quale condotta ostativa le frequentazioni ambigue del [OSCURATO:PERSONA], sebbene nel caso in esame la misura cautelare non fosse stata disposta per un reato associativo ma fosse sostenuta da reati a consumazione istantanea, quali quelli di estorsione e concorrenza sleale con violenza o minaccia. Contrariamente a quanto indicato nell’ordinanza impugnata, si assume, la custodia cautelare è stata disposta sulla base di elementi, ossia materiale captativo e dichiarazioni delle persone offese, identici rispetto a quelli vagliati dal giudice di merito che ha pronunciato l’assoluzione. In particolare, nel giudizio furono valutate le trascrizioni peritali delle intercettazioni disposte in fase di indagini preliminari e le dichiarazioni testimoniali della parte offesa, sovrapponibili a quelle a disposizione del giudice della cautela. Il tribunale ha assolto l’imputato in ragione dell’impossibilità di ritenere dimostrata la partecipazione dell’istante alla fase ideativa del reato o la percezione di un profitto, per cui, secondo la difesa, sin dalla fase delle indagini preliminari la condotta dell’istante non era connotata da rilevanza penale. Non risulta logico correlare l’accertata frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], cognato del camorrista [OSCURATO:PERSONA], con un comportamento gravemente colposo, in quanto tale condotta mai avrebbe potuto concorrere a dare causa a un provvedimento cautelare per un reato istantaneo. Anche con riferimento alla concorrenza sleale con violenza o minaccia la Corte territoriale ha negato la riparazione sulla base della insana frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e della conoscenza di soggetti, protagonisti e dinamiche del fenomeno dell’imposizione di slot - machine s negli esercizi commerciali di zona ma, si assume, la conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] di dinamiche e protagonisti del fenomeno criminale è elemento smentito dalle emergenze dibattimentali, come desumibile dalla sentenza di annullamento pronunciata dalla Suprema Corte. In ogni caso, gli elementi addotti dalla Corte di merito sono inidonei a costituire colpa grave ostativa in quanto le ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto innocente, sintetizzate nella sentenza della Corte di Cassazione, consistono nella «sola messa a conoscenza delle informazioni rilevanti e riservate sull’attività criminosa in atto» e si tratta di elementi noti all’autorità giudiziaria sin dalla fase delle indagini preliminari, senza che abbiano ricevuto arricchimento contenutistico in sede dibattimentale. 3. Il P rocuratore generale, con requisito ri a scritta, h a concluso per l’inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria, concludendo per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Presupposto necessario perché un ricorso sia considerato ammissibile è che prenda in esame i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione (art.581, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.,e che illustri le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (art. 581, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. che giustificano le censure mosse con l’atto di impugnazione.Ma, nel caso in esame,il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto trascura ogni confronto con l’ampia motivazione svolta dalla Corte territoriale a sostegno del rigetto dell’istanza di riparazione per ingiusta detenzione. 2. Occorre, inoltre, precisare che il caso in esame è prospettato come ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale in quanto non è allegato alcun provvedimento che abbia accertato che la misura cautelare sia stata emessa in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc pen. (art.314, comma 2, cod. proc. pen.). Ciò comporta l’irrilevanza, ai fini del presente giudizio, dell’argomento, più volte speso nell’atto di impugnazione, in base al quale vi sarebbe identità degli elementi istruttori sui quali si è fondato il giudizio definitivo di assoluzione rispetto a quelli a conoscenza del giudice della cautela. La Corte territoriale ha , infatti, corretta mente applica to i l principio secondo il quale nel giudizio avente a oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo ai fatti esaminati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criteriodi giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 –01). 3. E’, d’altro canto, del tutto privo di fondamento l’assunto difensivo secondo il quale le frequentazioni ambigue potrebbero rilevare come condotta ostativa con esclusivo riferimento a misure cautelari adottate in relazione a reati permanenti come il reato associativo; tale affermazione contrasta con un principio ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, che amplia la rilevanza ostativa delle c.d. « frequentazion i ambigue» sino a ricomprendervi i soggetti condannati nel medesimo procedimento, anche se legatida rapporto di parentela con l’istante, osoggetti comunque coinvolti in traffici illeciti, indipendentemente dalla natura permanente o istantanea del reato che ha dato luogo alla privazione della libertà personale(Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 – 01; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436- 01; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 258610- 01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 - 01; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878- 01). L’argomento difensivo perde tanto più di pregnanza nei casi, come quello in esame, in cui si tratta di frequentazioni di persone dedite ad attività delinquenziali che si realizzino proprio nel contesto dell’azione criminosa originariamente ascritta all’imputato poi assolto, anche se si tratti di azione istantanea. 4. Fatte tali premesse, risulta con evidenza che il ricorso difetta di adeguato confronto con un argomento che ha valore dirimente nel contesto motivazionale della decisione qui impugnata. Si tratta, in particolare, del richiamo al passo della sentenza assolutoria nel quale il giudice della cognizione ha ritenuto che il comportamento del [OSCURATO:PERSONA], come risultante dalle intercettazioni e dagli altri elementi acquisiti nel dibattimento, non superasse la soglia della connivenza non punibile. A sostegno della reiezione dell’istanza di riparazione, dunque, sono state evidenziate specifiche condotte, puntualmente indicate alle pagg. 4 e 5 dell’ordinanza impugnata, integranti un comportamento che la Corte territoriale ha ritenuto gravemente colposo. Si fa riferimento, tra l’altro, al fatto che quando [OSCURATO:PERSONA] era detenuto, la di lui moglie aveva chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di accompagnarla dall’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] al fine di recuperare soldi che quest’ultimo doveva al marito per l’acquisto «forzato» di gadgets natalizi; in quell’occasione il [OSCURATO:PERSONA], oltre ad accompagnare la donna, aveva invitato il [OSCURATO:PERSONA] a darle il denaro e, successivamente, si era recato a prendere l’assegno che il [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato in un bar di fronte al negozio di tappezziere del Mascoloper poi portarlo alla moglie del [OSCURATO:PERSONA]. Se, dunque, nell’ordinanza si tratta di una significativa e ambigua vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] al camorrista [OSCURATO:PERSONA], ciò è solo uno degli argomenti sviluppati nell’ordinanza impugnata, primo fra tutti l’atteggiamento connivente del [OSCURATO:PERSONA]. Tanto ciò è vero che a pag. 7 dell’ordinanza si spiega che «è dunque il complesso articolato dei comportamenti tenuti dall’istante che si appalesa come gravemente negligente e imprudente». 5. Giova, a tal proposito, chiarire che la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. , può essere integrata anche da un atteggiamento di connivenza passiva, per definizione non punibile penalmente, quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti a impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391- 01 ; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 - 01 ; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139- 01 ; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725- 01 ). 6. Il ricorso difetta di un puntualeconfronto con tale ampia motivazione.Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; e inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannat o al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886- 01 ; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716- 01 ; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923- 01 ; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713 - 01 ). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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