Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2002
ECLI:EU:C:2002:636
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62002C0029 - IT
Avviso legale importante
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62002C0029
Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 5 novembre 2002. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] di Spagna. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 98/83/CE. - [OSCURATO:PERSONA]29/02.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-00811
Conclusioni dell avvocato generale
1. [OSCURATO:PERSONA] chiede che venga dichiarato che non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano o non avendole comunque comunicate alla [OSCURATO:PERSONA] , il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva.
2. L'art. 17 della direttiva 98/83 così dispone:
«1) [OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA] (...).
2) [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni del diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato della presente direttiva».
3. La direttiva è entrata in vigore il 25 dicembre 1998 e avrebbe dovuto essere pertanto trasposta entro il 25 dicembre 2000.
4. [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto comunicazioni in merito alla trasposizione, avviava un procedimento per violazione del Trattato e con lettera 6 aprile 2001 intimava al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna di formulare le sue osservazioni entro due mesi.
5. Con lettera 13 giugno 2001, il governo spagnolo comunicava che le disposizioni della direttiva avrebbero dovuto essere state trasposte mediante due regi decreti che all'epoca erano ancora in preparazione. Uno dei decreti avrebbe ad oggetto l'acqua confezionata in bottiglia, l'altra, conterrebbe le restanti disposizioni.
6. Il 26 luglio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] rivolgeva al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna un parere motivato con il quale accertava il perdurare della violazione del Trattato e impartiva al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna a un termine di due mesi per adottare le necessarie misure di trasposizione della direttiva.
7. Con lettera 12 ottobre 2001, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna informava la [OSCURATO:PERSONA] sullo stato dell'iter legislativo ancora in corso.
8. Il 1° febbraio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] proponeva un ricorso concludendo che fosse accertato quanto precisato nella domanda sopra indicata, al paragrafo 1, e che fossero poste a carico del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna le spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna conclude per il rigetto del ricorso e per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese di causa.
Analisi
9. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, CE, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano tutte le misure atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Tra tali atti figurano le direttive che, conformemente all'art. 249, terzo comma, CE, vincolano gli [OSCURATO:PERSONA] membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Questo obbligo comporta per ciascuno degli [OSCURATO:PERSONA] membri destinatari di una direttiva l'obbligo di adottare, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue .
10. Anche se il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna conclude chiedendo il rigetto della domanda, esso non contesta però che le disposizioni necessarie per la trasposizione della direttiva 98/83 non sono ancora entrate in vigore. Si è limitato a illustrare il procedimento per l'emanazione dei due regi decreti. Il semplice avvio del procedimento per l'adozione di atti giuridici diretti a garantire la trasposizione di una direttiva nell'ordinamento nazionale non integra però l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva stessa .
11. Inoltre, l'eventuale rimozione della violazione del Trattato dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato non influisce sulla fondatezza del ricorso . Quand'anche nel frattempo dovessero essere entrate in vigore le disposizioni oggetto del presente procedimento, ciò non osterebbe all'accertamento della violazione del Trattato.
12. Per quanto riguarda la decisione sulle spese va applicato l'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
Conclusione
13. Sulla base di quanto sopra considerato suggerisco di decidere come segue:
«1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano o non avendole comunque comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva.
2) Le spese processuali sono a carico del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna».