CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 28418/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gs/ z OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente è formulato in modo del tutto generico, non indicando i dati di fatto o le ragioni di diritto che sorreggono le prospettate censure, afferenti all'omesso riconoscimento del caso fortuito o della forza maggiore di cui all'art. 45 cod. pen.; all'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen.; all'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il Consigliere es