Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 21080/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •i; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 3.3.2022 con motivazione contestuale il G.i.p. del Tribunale di Torino ha applicato ex art. 444 cod.proc.pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 1 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma V, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, l'imputato articolato in un motivo.

Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546 lett. e), 125 cod.proc.pen per essere la motivazione carente in ordine alla congruità della pena.

1.1. Il ricorso è inammissibile.

L'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen) solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

La questione dedotta non rientra in nessuna di tali ipotesi, con la sua conseguente inammissibilità.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000,00, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle •et c"4 elt:u C.4 ammende.

C3es4 Così deci o il 5.5.2022 2Ma.g:t [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •i; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 3.3.2022 con motivazione contestuale il G.i.p. del Tribunale di Torino ha applicato ex art. 444 cod.proc.pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 1 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma V, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, l'imputato articolato in un motivo. Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 546 lett. e), 125 cod.proc.pen per essere la motivazione carente in ordine alla congruità della pena. 1.1. Il ricorso è inammissibile. L'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen) solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". La questione dedotta non rientra in nessuna di tali ipotesi, con la sua conseguente inammissibilità. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000,00, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle •et c"4 elt:u C.4 ammende. C3es4 Così deci o il 5.5.2022 2Ma.g:t [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21080/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris