CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15889/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legalerappresentante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza n. 540/2020 della Corte d’appello di Milano,depositata il 14-2-2020,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7-5-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22138/2020Numero sezionale 1200/2026Numero di raccolta generale 15889/2026Data pubblicazione 23/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato avanti la Corte d’appello di Milanola sentenza non definitiva n. 1903/2017, con la quale il Tribunale diBusto Arsizio - accogliendo le relative domande e per quanto quiinteressa - aveva dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eredi legittimari per la quota di un quarto ciascuno di EnricoBarberi, deceduto il 28-1-2015, e che dovevano essere di conseguenzaridotte le disposizioni di cui al testamento olografo di data 23-4-2014,nonché aveva dichiarato nullo per simulazione assoluta l’atto diriconoscimento di debito per l’importo di euro 371.154,42 a favore diGiorgio [OSCURATO:PERSONA], contenuto nel testamento olografo.Per quanto qui rileva, la Corte d’appello di Milano ha accolto ilprimo motivo di appello, con il quale [OSCURATO:PERSONA] censurava lasentenza impugnata per avere ritenuto affetto da simulazione assolutail riconoscimento di debito; ha accertato il donatum per la somma dieuro 64.190,00 quanto agli importi prelevati dal dossier titolicointestato al de cuius e alla coerede [OSCURATO:PERSONA]; ha rigettato peril resto l’appello e compensato interamente le spese di entrambi i gradiin considerazione della reciproca soccombenza.2. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso affidato a due motivi, ritualmente notificato a [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:DATA_NASCITA] anche agli eredi di [OSCURATO:PERSONA],deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], collettivamente e impersonalmente nel suoultimo domicilio.[OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di RosangelaGiudici ha depositato anche controricorso con ricorso incidentaleadesivo, di contenuto identico al ricorso principale, ritualmentenotificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato, così come [OSCURATO:PERSONA], giàcontumace in entrambi i gradi del giudizio.Numero registro generale 22138/2020Numero sezionale 1200/2026Numero di raccolta generale 15889/2026Data pubblicazione 23/05/2026Il ricorrente ha depositato memoria.All’esito della camera di consiglio del 7-5-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso (principale e incidentale adesivo) èintitolato “violazione e falsa applicazione degli articoli 2729, 2727,2697, 1988, 1414, 1415 e 1417 c.c. in relazione all’art. 360, 1°comma, n. 3 c.p.c. Violazione di legge per avere la sentenza impugnataritenuto non sussistere simulazione assoluta con riferimento alriconoscimento di debito effettuato in sede di testamento olografo daparte del sig. [OSCURATO:PERSONA] verso il figlio [OSCURATO:PERSONA] per la sommadi € 371.154,42; per avere la sentenza dato corso a errata applicazionedella presunzione di cui all’art. 1988 c.c. e omesso di sussumere sottola forma dell’art. 2929 c.c. fatti che hanno invece, con carattere dievidenza, le caratteristiche per esservi sussunti incorrendo inviolazione a falsa applicazione della norma”.Il ricorrente evidenzia che gli attori erano legittimari pretermessi,abilitati a provare la simulazione anche per presunzioni, e lamenta chela sentenza impugnata, dichiarando che spettava agli attori fornire laprova contraria rispetto al riconoscimento di debito, abbia di fattonegato la loro veste di legittimari pretermessi, in quanto la presunzioneex art. 1988 cod. civ. non può venire opposta ai terzi. Aggiunge che lasentenza avrebbe anche omesso di esaminare i plurimi indizi dellasimulazione, così rendendo motivazione viziata da apparenza edisapplicando l’art. 2729 cod. civ.; evidenzia che erano stati forniti,valorizzati dal primo giudice ma totalmente pretermessi dalla Corted’appello, una serie di elementi gravi, precisi e concordanti, che elenca,con riguardo alle modalità presunte di erogazione del mutuo,all’insussistenza di necessità o funzione del prestito, al contesto nelquale è stata fatta valere la ricognizione di debito, alla totale incapacitàNumero registro generale 22138/2020Numero sezionale 1200/2026Numero di raccolta generale 15889/2026Data pubblicazione 23/05/2026patrimoniale e reddituale di [OSCURATO:PERSONA], alla totale assenza dievidenze documentali a supporto dell’esistenza del debito.1.1. Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.La sentenza impugnata ha dichiarato che era astrattamenteconfigurabile la simulazione del riconoscimento di debito e che eraindispensabile la prova dell’accordo tra il dichiarante e il destinatariodella dichiarazione; ha aggiunto che il riconoscimento era preciso ecircostanziato, anche con riguardo al dato temporale del prestitoricevuto dal testatore e ai sensi dell’art. 1988 cod. civ. vi era dispensadall’onere probatorio del rapporto fondamentale, che si presumeva afavore del destinatario, mentre spettava agli attori, i quali avevanocontestato tale riconoscimento, fornire la prova contraria; di seguito hadichiarato che le circostanze esaminate dal primo giudice e quelleindicate dagli appellati non erano idonee a superare la presunzione eha concluso che il riconoscimento di debito non poteva ritenersisimulato.In questo modo, la sentenza ha esaminato la questione partendoda presupposti non censurati dal ricorrente, secondo i quali ilriconoscimento di debito può essere contenuto anche nel testamentoe, in quanto negozio unilaterale recettizio, può essere simulato ex art.1414 co. 3 cod. civ., se e in quanto sussista l’accordo simulatorio tra ildichiarante e il destinatario della dichiarazione.La Corte milanese, però, con la pronuncia qui in esame ha postoa carico degli attori appellati la prova dell’inesistenza del rapportofondamentale ex art. 1988 cod. civ., senza considerare che gli attorierano terzi rispetto al riconoscimento di debito, perché eranolegittimari totalmente pretermessi, e perciò non aventi causa deldichiarante, essendo la riserva un loro diritto personale riconosciutodalla legge (Cass. Sez. 2 21-12-2021 n. 41132, Cass. Sez. 2 25-5-2001 n. 7134, per tutte). In quanto terzi, ai sensi dell’art. 1417 cod.Numero registro generale 22138/2020Numero sezionale 1200/2026Numero di raccolta generale 15889/2026Data pubblicazione 23/05/2026civ. i legittimari ben potevano provare la simulazione delriconoscimento di debito senza limiti, e quindi anche con presunzioni(cfr. Cass. Sez. 2 14-11-2019 n. 29540, Cass. Sez. 3 28-10-2014 n.22801, Cass. Sez. 1 26-11-2008 n. 28224). Ancora prima, in quantoterzi, non poteva valere nei loro confronti la disciplina dettata dall’art.1988 cod. civ., in ordine alla dispensa dall’onere di provare l’esistenzadel rapporto fondamentale, che è prevista a favore del destinatariodella dichiarazione nei confronti del dichiarante.Si rammenta che la ricognizione di debito ex art. 1988 cod. civ.non ha effetti sostanziali, ma opera esclusivamente sul pianoprocessuale, in termini di astrazione processuale della causa, nel sensoche il creditore, al quale è stata rivolta la dichiarazione, è dispensatodall’onere di provare il rapporto fondamentale ed è chi ha effettuato laricognizione a dovere eventualmente dimostrare che il debito nonsussiste (Cass. Sez. 3 10-12-2024 n. 31818, Cass. Sez. 1 13-10-2016n. 20689, Cass. Sez. 3 15-5-2009 n. 11332, Cass. Sez. 1 26-6-1992n. 8029, per tutte). È altresì acquisito che la ricognizione di debito, perprodurre effetti, debba essere rivolta alla persona del creditore (Cass.Sez. 1 4-12-2015 n. 24710, Cass. Sez. 1 8-11-2006 n. 23803, Cass.Sez. 3 11-12-2000 n. 15575, per tutte); è stato enunciato anche ilprincipio secondo il quale la dichiarazione esonera dall’onere di provareil rapporto fondamentale solo il soggetto al quale è indirizzata e, in casodi indicazione della causa debendi, anche il cessionario del credito,quale successore a titolo particolare nel rapporto obbligatorio oggettodella scrittura ricognitiva (Cass. Sez. 1 20-12-2016 n. 26334).È esatto che sussiste anche l’orientamento secondo il quale laricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione difallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, salva laprova della sua inesistenza o invalidità, il cui onere grava sul curatorefallimentare (Cass. Sez. 1 12-12-2023 n. 34608, non massimata, daNumero registro generale 22138/2020Numero sezionale 1200/2026Numero di raccolta generale 15889/2026Data pubblicazione 23/05/2026pag.3 e precedenti ivi richiamati; per tutte, da ultimo, Cass. Sez. 1 6-3-2025 n. 6065); però si deve precisare anche che, in tale caso, ilcuratore non può essere considerato terzo rispetto al fallito (Cass. n.34608/2023, già citata, pag. 4, Cass. Sez. 1 19-10-2017 n. 24690,pag. 13). Non si tratta, perciò, di orientamento che consenta didubitare del dato che la ricognizione di debito, in linea generale, nonpuò avere effetto di astrazione processuale della causa nei confrontidei terzi.Ne consegue che nella fattispecie la Corte territoriale ha posto acarico degli attori, legittimari pretermessi, un onere della prova che sudi loro non poteva gravare, in quanto ha richiesto a loro di dimostrareche non sussisteva il rapporto fondamentale, titolo del debito del padrenei confronti del figlio [OSCURATO:PERSONA]; sulla base di questo dato, ha ritenutoinsufficienti gli elementi da loro forniti per ritenere la simulazione dellaricognizione di debito. Diversamente e a monte rispetto alla questionedella simulazione, il destinatario della ricognizione di debito, nonpotendo giovarsi dell’inversione dell’onere della prova nei confronti deilegittimari pretermessi, in quanto terzi, aveva l’onere di dimostrarel’esistenza del rapporto fondamentale, e cioè l’esistenza del debito deltestatore nei suoi confronti, al fine di poterlo opporre ai legittimaripretermessi.2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comportal’assorbimento del secondo motivo, che censura la pronuncia dicompensazione delle spese di lite, in quanto il giudice del rinvio dovràprocedere a una nuova regolamentazione anche delle spese del gradoconclusosi con la sentenza cassata.3. In conclusione, la sentenza impugnata è cassata in relazione almotivo accolto e il giudizio è rinviato davanti alla medesima Corted’appello di Milano, in diversa composizione personale, la quale torneràNumero registro generale 22138/2020Numero sezionale 1200/2026Numero di raccolta generale 15889/2026Data pubblicazione 23/05/2026ad esaminare il merito dell’appello facendo applicazione dei principienunciati e attenendosi alle indicazioni della presente pronuncia.Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di provvederesulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche perla statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte di cassazione il 7-5-2026.Il Presidente