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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 30925/2021

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uente ORDINANZA sul ricorso 25603-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELL'IMBRECCIATO 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrenti - 1745 contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34 c/o Istituto E. Montale, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 499/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 04/05/2015 R.G.N. 817/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con sentenza del 4 maggio 2015, la Corte d'Appello di Salerno, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rosa lemma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Sarno, alle cui dipendenze gli istanti operavano nella qualità di appartenenti al Corpo della [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la condanna dell'Ente al pagamento, a titolo di straordinario, del compenso retributivo per la trentaseiesima ora lavorativa ogni settimana, a far data dal 1.1.2007, a fronte delle 35 previste e retribuite ai sensi dell'art. 22 CCNL Comparto delle Regioni e delle [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché ex art. 20 CCDI del Comune di Sarno del 14.9.2000; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di dover escludere che l'inadempimento dell'impegno assunto dal Comune di Sarno, con l'art. 20 del CCDI, a presentare un piano di riorganizzazione degli orari dei dipendenti che lavorano su turni che preveda la riduzione degli stessi a 35 ore settimanali, a partire dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], possa fondare la pretesa avanzata dagli istanti al pagamento a titolo di straordinario della trentaseiesima ora lavorata in eccedenza rispetto all'orario contrattuale, non essendo sorto/ automaticamente alcun diritto direttamente azionabile dagli istruttori di vigilanza presso la [OSCURATO:PERSONA]/a vedersi ridotto, sia dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], l'orario settimanale senza che, pacificamente, sia stato approvato alcun piano di riorganizzazione ad hoc dell'Ente né, al Comune stesso risulti essere mai stato fissato un termine per l'adempimento ai sensi dell'art. 1183 c.c.; che, per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli istanti, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Sarno; CONSIDERATO che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., h,b) imputaYalla Corte territoriale l'error in procedendo, implicante la nullità dell'impugnata sentenza, consistente nell'aver la Corte stessa dato corso all'accertamento, con approdo ad un esito negativo, di un fatto costitutivo della pretesa (la conclusione di un accordo integrativo e di un provvedimento relativo ad un nuovo assetto organizzativo) non contestato dalla controparte; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, del CCNL dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 22 del CCDI del Comune di Sarno del 14.9.2000, i ricorrenti lamentano l'incongruità logica e giuridica del pronunciamento della Corte territoriale, valorizzando a questi fini la circostanza dell'intervenuta conclusione di un accordo collettivo implicante l'obbligo del Comune di riorganizzare gli orari per i lavoratori in turno e contestando che gli effetti dell'inadempimento del Comune possano ricadere sui lavoratori; che entrambi i motivi, i quali possono essere trattati congiuntamente, essendo unitariamente volti ad affermare la rilevanza dell'accordo collettivo decentrato di ente quale elemento fondativo del diritto alla riduzione oraria ed al pagamento a titolo di straordinario della trentaseiesima ora di fatto lavorata, devono ritenersi infondati alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.29.11.2017, n. 28533) secondo cui è da considerarsi legittima una clausola contrattuale "cum voluerit" o "cum potuerit"; e ad essa è applicabile la disciplina dell'art. 1183 cpv. c.c. (in marito vedi Cass. 25.9.2015, n. 10945) implicante, in ipotesi di protratta inerzia del debitore nell'adempiere, che il creditore possa attivarsi per la fissazione di un termine, mentre prima di allora il debitore non è inadempiente, non essendo ancora esigibile la prestazione, atteso che nella specie gli istanti nei cui confronti il Comune di Sarno aveva assunto l'obbligazione, peraltro priva di termine, mai si sono attivati per ottenerne la fissazione con conseguente inconfigurabilità dell'inadempimento; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 13 maggio Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Maria P iacoia [OSCURATO:PERSONA] aiario Deposit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 25603-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELL'IMBRECCIATO 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrenti - 1745 contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34 c/o Istituto E. Montale, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 499/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 04/05/2015 R.G.N. 817/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 4 maggio 2015, la Corte d'Appello di Salerno, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rosa lemma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Sarno, alle cui dipendenze gli istanti operavano nella qualità di appartenenti al Corpo della [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la condanna dell'Ente al pagamento, a titolo di straordinario, del compenso retributivo per la trentaseiesima ora lavorativa ogni settimana, a far data dal 1.1.2007, a fronte delle 35 previste e retribuite ai sensi dell'art. 22 CCNL Comparto delle Regioni e delle [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché ex art. 20 CCDI del Comune di Sarno del 14.9.2000; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di dover escludere che l'inadempimento dell'impegno assunto dal Comune di Sarno, con l'art. 20 del CCDI, a presentare un piano di riorganizzazione degli orari dei dipendenti che lavorano su turni che preveda la riduzione degli stessi a 35 ore settimanali, a partire dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], possa fondare la pretesa avanzata dagli istanti al pagamento a titolo di straordinario della trentaseiesima ora lavorata in eccedenza rispetto all'orario contrattuale, non essendo sorto/ automaticamente alcun diritto direttamente azionabile dagli istruttori di vigilanza presso la [OSCURATO:PERSONA]/a vedersi ridotto, sia dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], l'orario settimanale senza che, pacificamente, sia stato approvato alcun piano di riorganizzazione ad hoc dell'Ente né, al Comune stesso risulti essere mai stato fissato un termine per l'adempimento ai sensi dell'art. 1183 c.c.; che, per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli istanti, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Sarno; CONSIDERATO che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., h,b) imputaYalla Corte territoriale l'error in procedendo, implicante la nullità dell'impugnata sentenza, consistente nell'aver la Corte stessa dato corso all'accertamento, con approdo ad un esito negativo, di un fatto costitutivo della pretesa (la conclusione di un accordo integrativo e di un provvedimento relativo ad un nuovo assetto organizzativo) non contestato dalla controparte; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, del CCNL dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 22 del CCDI del Comune di Sarno del 14.9.2000, i ricorrenti lamentano l'incongruità logica e giuridica del pronunciamento della Corte territoriale, valorizzando a questi fini la circostanza dell'intervenuta conclusione di un accordo collettivo implicante l'obbligo del Comune di riorganizzare gli orari per i lavoratori in turno e contestando che gli effetti dell'inadempimento del Comune possano ricadere sui lavoratori; che entrambi i motivi, i quali possono essere trattati congiuntamente, essendo unitariamente volti ad affermare la rilevanza dell'accordo collettivo decentrato di ente quale elemento fondativo del diritto alla riduzione oraria ed al pagamento a titolo di straordinario della trentaseiesima ora di fatto lavorata, devono ritenersi infondati alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.29.11.2017, n. 28533) secondo cui è da considerarsi legittima una clausola contrattuale "cum voluerit" o "cum potuerit"; e ad essa è applicabile la disciplina dell'art. 1183 cpv. c.c. (in marito vedi Cass. 25.9.2015, n. 10945) implicante, in ipotesi di protratta inerzia del debitore nell'adempiere, che il creditore possa attivarsi per la fissazione di un termine, mentre prima di allora il debitore non è inadempiente, non essendo ancora esigibile la prestazione, atteso che nella specie gli istanti nei cui confronti il Comune di Sarno aveva assunto l'obbligazione, peraltro priva di termine, mai si sono attivati per ottenerne la fissazione con conseguente inconfigurabilità dell'inadempimento; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 13 maggio Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Maria P iacoia [OSCURATO:PERSONA] aiario Deposit
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