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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 23423/2026

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presso l’indirizzo diposta elettronica del proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA]Unipol [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 135/2025 depositatail 13/05/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 22895/2025Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 23423/2026Data pubblicazione 17/07/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma,il 02/07/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presso l’indirizzo diposta elettronica del proprio difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA]Unipol [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 135/2025 depositatail 13/05/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 22895/2025Numero sezionale 500/2026Numero di raccolta generale 23423/2026Data pubblicazione 17/07/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma,il 02/07/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23423/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris