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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 18003/2025

Testo disponibile della fonte

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NTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15441/2022 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63L22 M172 C), rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71E14 F861 R). - RICORRENTI – CONTRO il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 1524/2/2021 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 13 dicembre 2021.

F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 15441/2022 Numero sezionale 3136/2025 UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18003/2025Data pubblicazione 02/07/2025 nella camera di consiglio celebratasi in data 30 aprile 2025. [OSCURATO:PERSONA]:

1. oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti con cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] liquidava l’IMU per l’anno di imposta 2016 in relazione ad un terreno posseduto dal ricorrente, su cui questi rivendica l’esenzione dal pagamento dell’imposta per essere condotto in qualità di coltivatore diretto;

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello proposto dall’istante, ritenendo, con valutazione assorbente rispetto agli altri motivi di appello, che l’esenzione predicasse la necessità della dichiarazione – nella specie mancante - volta a rappresentare le ragioni dell’agevolazione con indicazione del bene interessato, siccome basata su di un dato fattuale (la conduzione diretta del terreno) noto al solo contribuente e non anche al Comune e, comunque, di natura variabile;

3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 10 giugno 2022, formulando due motivi d’impugnazione, depositando in data 18 aprile 2025 memoria illustrativa;

4. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è restato intimato. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con il primo motivo di ricorso il contribuente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 13, della legge n. 208/2015, reputando erronea la valutazione del Giudice regionale in ragione del fatto che la suddetta normativa non prevede, per i terreni direttamente coltivati (e diversamente dall’ipotesi di comodato degli stessi a favore di F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 15441/2022 parenti in linea retta entro il primo grado), alcun obbligo Numero sezionale 3136/2025Numero di raccolta generale 18003/2025 dichiarativo a pena di decadenza per beneficiare dell’agevolazione;Data pubblicazione 02/07/2025

2. con la seconda doglianza l’istante ha lamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art.112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sul terzo motivo di appello con cui era stata dedotta la violazione degli artt. 13, comma 12-ter d.l. n. 201/2011, del d.m. 30 dicembre 2012 e della risoluzione n. 3 del 16 giugno 2017 dell’Agenzia delle Entrate per aver non considerato (il Comune ed il primo Giudice) che le condizioni agevolative erano note all’ente impositore, avendo il contribuente goduto per gli anni pregressi della riduzione dell’imposta ICI;

3. questa Corte con ordinanza n. 6177/2025, nel dar conto «[…] dell’evoluzione giurisprudenziale sull’“attenuazione” dell’obbligo dichiarativo con riferimento atti o fatti già noti aliunde agli organi o agli uffici dell’amministrazione comunale», ha rimesso in pubblica udienza la questione concernente l’indispensabilità della dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per la specifica fattispecie della trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile a seguito di mutamento della destinazione urbanistica, la cui conoscenza è insita in re ipsa nella preparazione e nell’adozione del P.U.C.;

4. anche nella presente controversia ricorre, sia pure in altra fattispecie, la rilevanza decisoria della predetta questione circa la sussistenza o meno dell’obbligo dichiarativo per conseguire l’esenzione dell’imposta da parte del possessore di terreno agricolo che, in base a circostanze fattuali asseritamente note al Comune, sia coltivatore diretto, tema questo che assume un’indubbia valenza nomofilattica, tale da giustificare il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 15441/2022 Numero sezionale 3136/2025 la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica Numero di raccolta generale 18003/2025Data pubblicazione 02/07/2025 udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15441/2022 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63L22 M172 C), rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71E14 F861 R). - RICORRENTI – CONTRO il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 1524/2/2021 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata in data 13 dicembre 2021. F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 15441/2022 Numero sezionale 3136/2025 UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 18003/2025Data pubblicazione 02/07/2025 nella camera di consiglio celebratasi in data 30 aprile 2025. [OSCURATO:PERSONA]: 1. oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti con cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] liquidava l’IMU per l’anno di imposta 2016 in relazione ad un terreno posseduto dal ricorrente, su cui questi rivendica l’esenzione dal pagamento dell’imposta per essere condotto in qualità di coltivatore diretto; 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello proposto dall’istante, ritenendo, con valutazione assorbente rispetto agli altri motivi di appello, che l’esenzione predicasse la necessità della dichiarazione – nella specie mancante - volta a rappresentare le ragioni dell’agevolazione con indicazione del bene interessato, siccome basata su di un dato fattuale (la conduzione diretta del terreno) noto al solo contribuente e non anche al Comune e, comunque, di natura variabile; 3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 10 giugno 2022, formulando due motivi d’impugnazione, depositando in data 18 aprile 2025 memoria illustrativa; 4. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è restato intimato. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo di ricorso il contribuente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 13, della legge n. 208/2015, reputando erronea la valutazione del Giudice regionale in ragione del fatto che la suddetta normativa non prevede, per i terreni direttamente coltivati (e diversamente dall’ipotesi di comodato degli stessi a favore di F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 15441/2022 parenti in linea retta entro il primo grado), alcun obbligo Numero sezionale 3136/2025Numero di raccolta generale 18003/2025 dichiarativo a pena di decadenza per beneficiare dell’agevolazione;Data pubblicazione 02/07/2025 2. con la seconda doglianza l’istante ha lamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art.112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sul terzo motivo di appello con cui era stata dedotta la violazione degli artt. 13, comma 12-ter d.l. n. 201/2011, del d.m. 30 dicembre 2012 e della risoluzione n. 3 del 16 giugno 2017 dell’Agenzia delle Entrate per aver non considerato (il Comune ed il primo Giudice) che le condizioni agevolative erano note all’ente impositore, avendo il contribuente goduto per gli anni pregressi della riduzione dell’imposta ICI; 3. questa Corte con ordinanza n. 6177/2025, nel dar conto «[…] dell’evoluzione giurisprudenziale sull’“attenuazione” dell’obbligo dichiarativo con riferimento atti o fatti già noti aliunde agli organi o agli uffici dell’amministrazione comunale», ha rimesso in pubblica udienza la questione concernente l’indispensabilità della dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per la specifica fattispecie della trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile a seguito di mutamento della destinazione urbanistica, la cui conoscenza è insita in re ipsa nella preparazione e nell’adozione del P.U.C.; 4. anche nella presente controversia ricorre, sia pure in altra fattispecie, la rilevanza decisoria della predetta questione circa la sussistenza o meno dell’obbligo dichiarativo per conseguire l’esenzione dell’imposta da parte del possessore di terreno agricolo che, in base a circostanze fattuali asseritamente note al Comune, sia coltivatore diretto, tema questo che assume un’indubbia valenza nomofilattica, tale da giustificare il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 15441/2022 Numero sezionale 3136/2025 la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica Numero di raccolta generale 18003/2025Data pubblicazione 02/07/2025 udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 a