Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2016
ECLI:EU:C:2016:54
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
21 gennaio 2016 (
*
)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalla Repubblica italiana a favore di [OSCURATO:SOCIETA] – Rimborso da parte della [OSCURATO:PERSONA] di una parte delle spese di elettricità fatturate a detta società dal suo fornitore – Incompatibilità con il mercato comune – Vantaggio – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] europea di procedere a un’analisi economica»
Nella causa C‑604/14 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta
il 27 dicembre 2014,
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Portoscuso (Italia), rappresentata da O.W. Brouwer, advocaat, nonché da T. Salonico e M. Siragusa, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da V. [OSCURATO:PERSONA] e É. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
Repubblica italiana,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, C. Lycourgos, E. Juhász, C. Vajda e K. Jürimäe, giudici,
avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione adottata, sentito l’avvocato generale, di statuire mediante ordinanza motivata, conformemente all’articolo
181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la sua impugnazione, l’[OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale
dell’Unione europea del 16 ottobre 2014, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑177/10, EU:T:2014:897; in prosieguo: la «sentenza
impugnata»), mediante la quale quest’ultimo ha respinto la sua domanda d’annullamento della decisione 2010/460/CE della [OSCURATO:PERSONA],
del 19 novembre 2009, relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06) cui l’Italia ha dato
esecuzione a favore di [OSCURATO:SOCIETA] (GU 2010, L 227, pag. 62; in prosieguo: la «decisione controversa»), il cui articolo
1 dichiara incompatibile con il mercato comune l’aiuto di Stato illegittimamente concesso dalla Repubblica italiana alla ricorrente
a partire dal 1° gennaio 2006 in applicazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2004 (GURI
n. 93 del 21 aprile 2004, pag. 5; in prosieguo: il «decreto del 2004») e dell’articolo 11, comma 11, del decreto legge del
14 marzo 2005, n. 35 (GURI n. 111 del 14 maggio 2005, pag. 4), convertito, in seguito a modifiche, nella legge del 14 maggio
2005, n. 80 (Supplemento ordinario n. 91 alla GURI del 14 maggio 2005; in prosieguo: la «legge del 2005») (in prosieguo: la
«misura in questione»).
Fatti e decisione controversa
2
Ai fini della presente impugnazione, i fatti, quali risultano dai punti da 1 a 14 della sentenza impugnata, possono essere
riassunti come segue.
3
La ricorrente è proprietaria di due stabilimenti che producono alluminio primario, situati a [OSCURATO:SOCIETA], in Sardegna (Italia),
e a Fusina, in Veneto (Italia). Tali stabilimenti sono stati ceduti alla ricorrente dall’[OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: l’«[OSCURATO:SOCIETA]»)
nell’ambito della privatizzazione di quest’ultima.
4
Con la sua comunicazione, indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati, conformemente all’articolo [108], paragrafo
2, [TFUE], concernente un aiuto di Stato del governo italiano a favore di [OSCURATO:SOCIETA], notificata alla Repubblica italiana e pubblicata
il 1° ottobre 1996 (GU C 288, pag. 4; in prosieguo: la «decisione [OSCURATO:SOCIETA]»), la [OSCURATO:PERSONA] europea ha ritenuto che una tariffa
elettrica agevolata concessa dall’Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL), fornitore storico di energia elettrica in
Italia, agli stabilimenti acquisiti dalla ricorrente non costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo
1, TFUE. Questa tariffa era originariamente concessa dall’ENEL conformemente all’articolo 2 del decreto ministeriale del 19
dicembre 1995 (GURI n. 39 del 16 febbraio 1996, pag. 8; in prosieguo: il «decreto del 1995») ed era applicabile sino al 31
dicembre 2005. Nella decisione [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, in particolare, che «praticando per le forniture elettriche
per la produzione di alluminio primario [agli stabilimenti acquisiti dalla ricorrente] una tariffa che copr[iva] i [suoi]
costi marginali e contribui[va] ai costi fissi l’ENEL [tenesse] un comportamento [da operatore che agisce in normali condizioni
di mercato], dato che tali tariffe le consent[ivano] di fornire elettricità ai suoi massimi utenti industriali in regioni
nelle quali esiste[va] un forte eccesso di capacità in termini di produzione di energia elettrica».
5
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la decisione n. 204/99, del 29 dicembre 1999 (in prosieguo: la «decisione
n. 204/99»), ha trasferito ai distributori locali di elettricità la gestione della tariffa dell’energia elettrica. La fornitura
di energia elettrica alla ricorrente è stata allora fatturata dall’ENEL, suo distributore locale di elettricità, alla tariffa
ordinaria e non più alla tariffa prevista dall’articolo 2 del decreto del 1995 applicabile sino al 31 dicembre 2005. Per compensare
tale differenza tariffaria, l’ENEL concedeva alla ricorrente un rimborso, menzionato nella sua fattura dell’elettricità, finanziato
mediante un prelievo parafiscale imposto a tutti i consumatori di elettricità in Italia.
6
Con la decisione n. 148/04, del 9 agosto 2004, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha incaricato un organismo pubblico,
ossia la [OSCURATO:PERSONA] per il settore elettrico (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), della gestione della tariffa dell’energia
elettrica al posto dei distributori locali. A tale titolo, la [OSCURATO:PERSONA] rimborsava essa stessa alla ricorrente la somma
corrispondente alla differenza tra l’importo della tariffa ad essa fatturata dall’ENEL e quello della tariffa prevista nel
decreto del 1995, mediante il medesimo prelievo parafiscale.
7
In seguito, sono stati adottati il decreto del 2004 e la legge del 2005. L’articolo 1 del decreto del 2004 mirava ad estendere
il beneficio delle tariffe elettriche agevolate a favore, in particolare, della [OSCURATO:SOCIETA] e dell’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]
potesse essere inteso come destinato altresì a prorogare, fino al giugno 2007, la tariffa agevolata di cui beneficiava la
ricorrente, esso non è stato, nei fatti, applicato a quest’ultima, che è rimasta disciplinata dal decreto del 1995 fino all’entrata
in vigore dell’articolo 11, comma 11, della legge del 2005, il quale ha prorogato, fino al 31 dicembre 2010, la tariffa agevolata
applicata ai due stabilimenti della ricorrente.
8
L’articolo 1 della decisione controversa dichiara incompatibile con il mercato comune l’aiuto di Stato che la Repubblica italiana
ha illegittimamente concesso alla ricorrente a partire dal 1° gennaio 2006 in applicazione della misura in questione. In detta
decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato privi di rilievo sia l’analisi da essa sviluppata nella decisione [OSCURATO:SOCIETA] sia i calcoli
forniti dalle autorità italiane e dalla ricorrente per dimostrare che la tariffa agevolata concessa a quest’ultima era ancora
conforme ai criteri adottati nella decisione [OSCURATO:SOCIETA]. Essa ha rilevato che l’importo dell’aiuto da recuperare corrispondeva
alla somma di tutte le componenti compensative versate dalla [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
9
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 aprile 2010, la ricorrente ha proposto un ricorso
di annullamento avverso la decisione controversa.
10
Nel suo atto introduttivo, la ricorrente ha invocato sei motivi, descritti dal Tribunale come riguardanti, rispettivamente,
la qualificazione illegittima di aiuto di Stato in mancanza di un vantaggio accordato alla ricorrente, l’illegittimità derivante
dalla mancata determinazione dell’importo dell’aiuto, la qualifica errata di aiuto al funzionamento e l’ammissibilità di un
siffatto aiuto ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9), la violazione
del principio di buon andamento dell’amministrazione e quella dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, la violazione del principio
di tutela del legittimo affidamento e la violazione delle forme sostanziali.
11
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto ciascuno dei motivi dedotti dalla ricorrente nonché l’intero ricorso ed
ha condannato quest’ultima alle spese.
Conclusioni delle parti
12
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
– annullare i punti 50, da 81 a 90 e 92 della sentenza impugnata e, di conseguenza, annullare quest’ultima;
– decidere in via definitiva sulla controversia e annullare la decisione controversa, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative ai due gradi di giudizio.
13
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte:
– di respingere l’impugnazione, mediante ordinanza, in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente
inoperante e, in ogni caso, manifestamente infondata;
– in subordine, di respingere l’impugnazione in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, inoperante e, in ogni caso, infondata,
e
– di condannare la ricorrente alle spese dell’impugnazione e del primo grado di giudizio.
Sull’impugnazione
14
Ai sensi dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando un’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile
o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi
momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata. Tale disposizione va applicata nella presente causa.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
15
Nell’ambito del suo primo motivo, diretto avverso i punti da 81 a 83 della sentenza impugnata, la ricorrente addebita al Tribunale
di aver confermato la conclusione errata della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale la tariffa concessale, che non è stata qualificata
aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nella decisione [OSCURATO:SOCIETA], avrebbe subito un «cambiamento sostanziale»
tra il decreto del 1995 e la misura in questione, di modo che i criteri seguiti in questa decisione non sarebbero più applicabili.
16
A questo proposito, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato la normativa applicabile e, in particolare, l’articolo
15, paragrafo 2, della decisione n. 204/99. Questa normativa non avrebbe apportato nessun cambiamento sostanziale, né quanto
al prezzo dell’energia elettrica pagato dall’[OSCURATO:PERSONA] né quanto al finanziamento del meccanismo che le garantiva detto prezzo.
17
L’articolo 15, paragrafo 2, della decisione n. 204/99, secondo il quale «l’esercente applica una componente tariffaria compensativa
[la quale] è tale da rendere i ricavi relativi alla fornitura ammessa al regime tariffario speciale pari a quelli che si otterrebbero
applicando alla stessa fornitura le condizioni tariffarie per essa previste dalla normativa in vigore al 31 dicembre 1999»,
confermerebbe chiaramente che non solo il costo che l’[OSCURATO:PERSONA] continuava a sostenere a partire dal 1° gennaio 2000, ma anche
i ricavi garantiti all’ENEL dal regime precedente rimanevano immutati.
18
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il primo motivo è manifestamente irricevibile o, in subordine, manifestamente inoperante e manifestamente
infondato.
Giudizio della Corte
19
Per la parte in cui la ricorrente fa riferimento in modo generico alla normativa nazionale in questione, il primo motivo è
manifestamente irricevibile.
20
Infatti, fatta eccezione per l’articolo 15, paragrafo 2, della decisione n. 204/99, la ricorrente non individua le disposizioni
della normativa nazionale snaturate, a suo parere, dal Tribunale. Ebbene, in base a una giurisprudenza consolidata, quando
un ricorrente lamenta uno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale, egli deve indicare in modo preciso
gli elementi che sarebbero stati snaturati da tale organo giurisdizionale e dimostrare gli errori di analisi che, nella sua
valutazione, avrebbero condotto il Tribunale a tale snaturamento (v., in tal senso, sentenze Comitato «Venezia vuole vivere»
e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punto 152, nonché ICF/[OSCURATO:PERSONA], C‑467/13 P, EU:C:2014:2274,
punto 31).
21
Inoltre, per la parte in cui la ricorrente lamenta uno snaturamento dell’articolo 15, paragrafo 2, di tale decisione, questo
motivo dev’essere manifestamente respinto.
22
Infatti, come si evince dal punto 82 della sentenza impugnata, il Tribunale ha motivato la sua conclusione secondo la quale
la tariffa applicata all’[OSCURATO:PERSONA] ha subito una modifica sostanziale tra il decreto del 1995 e la misura in questione constatando,
in sostanza, che la tariffa concessa all’[OSCURATO:PERSONA] in forza di tale decreto, che poteva equivalere allo sconto concesso da un
fornitore a uno dei suoi più importanti clienti, era stata sostituita da un meccanismo in forza del quale la ricorrente si
faceva rimborsare dalla [OSCURATO:PERSONA], mediante risorse pubbliche, la differenza esistente tra la tariffa di elettricità
fatturata ai suoi stabilimenti dall’ENEL e la tariffa prevista dal decreto del 1995.
23
Pertanto, il Tribunale ha dedotto, segnatamente, dal finanziamento del rimborso concesso all’[OSCURATO:PERSONA] mediante una tassa parafiscale,
nonché dalla gestione di tale rimborso da parte della [OSCURATO:PERSONA] la conclusione secondo la quale la tariffa applicata
all’[OSCURATO:PERSONA] ha subito una modificazione sostanziale tra il decreto del 1995 e la misura in questione.
24
Lamentando uno snaturamento dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione n. 204/99, la ricorrente si basa tuttavia su un
elemento della normativa nazionale che non è a fondamento della conclusione del Tribunale secondo la quale la tariffa applicatale
ha subito una modifica sostanziale tra il decreto del 1995 e la misura in questione.
25
Infatti, da un lato, il Tribunale non ha constatato che il finanziamento del rimborso concesso all’[OSCURATO:PERSONA] mediante una tassa
parafiscale oppure la gestione di tale rimborso da parte della [OSCURATO:PERSONA] discendano dall’articolo 15, paragrafo 2,
della decisione n. 204/99. Al contrario, dagli accertamenti esposti nel punto 4 della sentenza impugnata, non contestati dalla
ricorrente, si evince che segnatamente la gestione del rimborso concesso a quest’ultima è stato affidato alla [OSCURATO:PERSONA]
solo mediante la decisione n. 148/04, del 9 agosto 2004.
26
Dall’altro, affermando che l’articolo 15, paragrafo 2, della decisione n. 204/99 conferma che non solo il costo sostenuto
da essa stessa, ma anche i ricavi dell’ENEL rimanevano immutati dopo l’entrata in vigore della decisione n. 204/99, la ricorrente
si limita a sottolineare un aspetto che essa ritiene comune alla tariffa che le era stata concessa in forza del decreto del
1995 e alla tariffa applicata in forza delle misure in questione, omettendo di contestare i mutamenti apportati alla prima
accertati dal Tribunale.
27
Di conseguenza, il primo motivo dev’essere manifestamente respinto.
Sul secondo motivo
28
Nel quadro del suo secondo motivo, diretto avverso i punti 50, da 80 a 85 e 92 della sentenza impugnata, la ricorrente addebita
al Tribunale il fatto di avere considerato a torto che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad effettuare un’analisi economica adeguata
per determinare se la misura in questione le avesse procurato un qualsivoglia vantaggio. Questo motivo si articola in tre
parti.
Sulla prima e sulla seconda parte del secondo motivo
– Argomenti delle parti
29
Con la prima parte del suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che, affermando che non era necessario procedere a un’analisi
economica più accurata di quella effettuata nella decisione controversa per dimostrare che le misure in questione le procuravano
un vantaggio economico, il Tribunale ha contraddetto le sentenze [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑332/06, EU:T:2009:79)
e [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑194/09 P, EU:C:2011:497), relative alla decisione di avviare il procedimento di indagine
formale, e ha così violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
30
Con la seconda parte del suo secondo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale il fatto di avere erroneamente fatto coincidere,
nei punti 82 e 84 della sentenza impugnata, l’analisi relativa all’esistenza di un vantaggio per l’[OSCURATO:PERSONA] con l’analisi relativa
alla natura statale delle misure in questione. Ciò costituirebbe una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto
l’esistenza di un vantaggio dovrebbe costituire oggetto di un’analisi economica adeguata e non potrebbe essere semplicemente
presunta dal fatto che la misura in questione era finanziata con risorse statali.
31
Secondo la ricorrente, la necessità di effettuare un’analisi economica si evince dalla giurisprudenza della Corte (sentenze
[OSCURATO:PERSONA]/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punti 78, 88 e 93; Frucona Košice/[OSCURATO:PERSONA], C‑73/11 P, EU:C:2013:32, punto
82, nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e ING Groep, C‑224/12 P, EU:C:2014:213, punto 37).
32
Dato che, in mancanza della necessaria analisi economica, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto verificare in modo adeguato se
l’[OSCURATO:PERSONA] beneficiasse di un eventuale vantaggio economico in termini di «riduzione di oneri normalmente gravanti sui suoi bilanci»,
né in che misura essa godesse di un tale vantaggio, la conclusione che il Tribunale ha adottato nel punto 92 della sentenza
impugnata, secondo la quale «l’aiuto di cui trattasi (...) consentiva alla ricorrente di ridurre i costi legati al suo consumo
di elettricità», il che costituiva «senz’altro un aiuto al funzionamento», sarebbe parimenti errata.
33
[OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento della ricorrente.
– Giudizio della Corte
34
L’argomento dedotto dalla ricorrente a sostegno della seconda parte del secondo motivo non può essere accolto.
35
A questo proposito occorre ricordare, in primo luogo, che il Tribunale ha constatato, nel punto 84 della sentenza impugnata,
che la [OSCURATO:PERSONA] aveva «fornito numerose indicazioni di ordine economico in relazione, rispettivamente, all’evoluzione del
mercato (fine del monopolio) e alle caratteristiche proprie degli stabilimenti delle ricorrenti (analisi del mercato dell’elettricità
sardo, ad esempio)» e che essa aveva «quindi rispettato l’articolo [107 TFUE], che richiede che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che
sia stato conferito un vantaggio economico all’impresa beneficiaria».
36
È solo dopo aver formulato questa constatazione che il Tribunale ha giudicato che «non era necessario che la [OSCURATO:PERSONA] esponesse
ulteriori argomenti, poiché l’esistenza di un vantaggio concesso alla ricorrente derivava dalla semplice descrizione del meccanismo
posto in essere» e che «la [OSCURATO:PERSONA] non era (…) affatto tenuta a procedere ad un’analisi economica più dettagliata di quella
contenuta nella decisione [controversa]».
37
La ricorrente sostiene tuttavia che questi elementi non costituiscono un’analisi economica sufficiente che consenta di determinare
l’esistenza di un eventuale vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Secondo la ricorrente, era necessario
paragonare la tariffa concessa all’[OSCURATO:PERSONA] in forza della misura in questione col prezzo effettivo di mercato che l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe
pagato in mancanza di detta misura.
38
Ebbene, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la giurisprudenza della Corte non ha sancito un obbligo generale per
la [OSCURATO:PERSONA] di effettuare, in tutte le ipotesi, un’analisi complessa del prezzo ipotetico di mercato che avrebbe pagato
il beneficiario di una determinata misura in mancanza di quest’ultima al fine di constatare l’esistenza di un vantaggio ai
sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
39
La ricorrente non dimostra nemmeno l’esistenza di circostanze particolari che avrebbero reso necessaria una siffatta analisi
nella presente causa.
40
Peraltro, benché dalla giurisprudenza della Corte discenda che l’applicazione del criterio dell’investitore privato richiede
di procedere a una valutazione economica complessa (v., in tal senso, sentenze Spagna/Lenzing, C‑525/04 P, EU:C:2007:698,
punto 59; Frucona Košice/[OSCURATO:PERSONA], C‑73/11 P, EU:C:2013:32, punto 74, nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑214/12 P,
C‑215/12 P e C‑223/12 P, EU:C:2013:682, punto 77), né la decisione controversa né la sentenza impugnata si basano sull’applicazione
di detto criterio, circostanza che la ricorrente non nega.
41
Di conseguenza, l’argomento della ricorrente secondo il quale il Tribunale, nelle circostanze della presente causa, avrebbe
dovuto pretendere un’analisi economica complessa, più approfondita di quella svolta nella decisione controversa, non può essere
accolto.
42
In secondo luogo, non può risultare convincente l’argomento della ricorrente secondo il quale il Tribunale avrebbe erroneamente
fatto coincidere l’analisi relativa all’esistenza di un vantaggio per l’[OSCURATO:PERSONA] con l’analisi relativa alla natura statale del
provvedimento in questione.
43
Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale non ha semplicemente presunto l’esistenza di un vantaggio
ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dal fatto che la misura in questione era finanziata mediante risorse statali.
Come si evince dai punti 82 e 84 della sentenza impugnata, il Tribunale si è basato in particolare sul fatto che la ricorrente
si faceva rimborsare dalla [OSCURATO:PERSONA] la differenza esistente tra la tariffa dell’energia elettrica fatturata agli stabilimenti
dell’[OSCURATO:PERSONA] dall’ENEL e la tariffa prevista dal decreto del 1995, e che questo meccanismo di compensazione mirava pertanto
a liberare una società dal pagamento di una parte degli oneri di elettricità necessari alla produzione dei beni che essa poneva
in commercio sul territorio dell’Unione europea. Il Tribunale ne ha dedotto che gli stabilimenti della ricorrente non sostenevano
la totalità degli oneri che avrebbero dovuto normalmente gravare sui loro bilanci.
44
In terzo luogo, in considerazione delle precedenti osservazioni, il Tribunale non ha nemmeno commesso un errore di diritto
giudicando, nel punto 92 della sentenza impugnata, che l’aiuto in questione consentiva alla ricorrente di ridurre i costi
collegati al suo consumo di energia elettrica.
45
Per quanto concerne la prima parte del secondo motivo, l’argomento dedotto dalla ricorrente non può essere accolto, in quanto
deriva da una lettura manifestamente errata delle sentenze [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑332/06, EU:T:2009:79) e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑194/09 P, EU:C:2011:497).
46
Infatti nei punti da 80 a 83 della sentenza [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑194/09 P, EU:C:2011:497), la Corte ha accertato,
in sostanza, che, nella sua presentazione degli aspetti che essa reputava comuni alle tariffe basate sul decreto del 1995
e a quelle basate sulla legge del 2005, l’[OSCURATO:PERSONA] ometteva di menzionare i mutamenti, non contestati, che erano stati apportati
alle prime nel 1999 e nel 2004, che l’[OSCURATO:PERSONA] ometteva pertanto di rilevare che la tariffa che le era fatturata in forza del
decreto del 1995 era stata sostituita da una tariffa il cui importo era stato ridotto mediante un rimborso finanziato da una
tassa parafiscale gestita dalla [OSCURATO:PERSONA], che, tenuto conto della rilevanza di queste caratteristiche nella qualificazione
di un aiuto, il Tribunale non aveva commesso un errore di diritto sottolineando queste ultime e che, di conseguenza, il Tribunale
aveva correttamente giudicato che la mera constatazione del meccanismo di rimborso in questione giustificava che la [OSCURATO:PERSONA]
non potesse escludere, nel quadro della fase preliminare, che l’[OSCURATO:PERSONA] godeva di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo
1, TFUE.
47
In questo contesto, la Corte, nel punto 84 della sentenza [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑194/09 P, EU:C:2011:497), ha
confermato il punto 70 della sentenza del [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑332/06, EU:T:2009:79). A questo proposito,
il Tribunale ha inoltre respinto in quanto inconferenti gli argomenti addotti dalla ricorrente in base ai quali la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe dovuto determinare se la tariffa in questione corrispondeva ad una tariffa di mercato e se i criteri, sui quali si
era fondata la [OSCURATO:PERSONA] per dichiarare l’assenza di un vantaggio nella decisione [OSCURATO:SOCIETA], fossero ancora validi. A questo
proposito, la Corte ha giudicato segnatamente che il Tribunale aveva potuto validamente concludere che accertare se la tariffa
concessa agli stabilimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] costituisse o meno una tariffa di mercato richiedeva una valutazione economica complessa,
tale da sollevare dubbi che sarebbero stati più utilmente affrontati nel quadro della procedura di indagine formale.
48
Ebbene, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, procedendo in tal modo la Corte non ha giudicato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑194/09 P, EU:C:2011:497), che, nel quadro della procedura di indagine formale, la [OSCURATO:PERSONA]
dovesse procedere all’analisi economica complessa invocata dalla ricorrente per dimostrare che la misura in questione procurasse
all’[OSCURATO:PERSONA] un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
49
Infatti, la Corte ha solamente rilevato, in detta sentenza, che l’esame degli argomenti dedotti dalla ricorrente non era comunque
necessario nel quadro della fase preliminare di esame, in quanto detti argomenti concernevano una valutazione economica complessa,
mentre il mero accertamento del meccanismo di rimborso in questione giustificava già il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non potesse
escludere che l’[OSCURATO:PERSONA] godesse di un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Viceversa, la Corte non si è
pronunciata, nella stessa sentenza, su quale analisi economica fosse necessaria nel quadro della procedura di indagine formale,
dato che quest’ultima procedura non costituiva l’oggetto della controversia dinanzi alla Corte.
50
Da ciò discende che la prima e la seconda parte del secondo motivo devono essere respinte in quanto manifestamente infondate.
Sulla terza parte del secondo motivo
– Argomenti delle parti
51
La ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato gli argomenti da essa sviluppati nel quadro del suo primo motivo, parte
B, dedotto dinanzi al Tribunale. Nel punto 85 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe interpretato questi argomenti
come se essi vertessero «sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ragionare nell’ambito di un mercato normale e non del
mercato esistente», concludendo su tale punto che «un aiuto di Stato deve essere valutato di per sé, e non alla luce degli
obiettivi tendenti, ad esempio, a rimediare al carattere imperfettamente concorrenziali di un mercato», mentre, in realtà,
l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe soltanto chiesto al Tribunale di verificare se, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso
un errore paragonando il prezzo risultante dal contratto concluso tra l’ENEL e l’[OSCURATO:PERSONA] con la tariffa speciale per verificare
se la misura in questione procurasse un vantaggio all’[OSCURATO:PERSONA].
52
[OSCURATO:PERSONA] ritiene quest’argomento manifestamente infondato.
– Giudizio della Corte
53
L’argomento della ricorrente si fonda su una lettura manifestamente erronea della sentenza impugnata.
54
Infatti, dalla lettura del punto 85 della sentenza impugnata, in combinato disposto con il punto 79 di detta sentenza, si
evince chiaramente che nel punto 85 della motivazione il Tribunale ha risposto non agli argomenti sviluppati dall’[OSCURATO:PERSONA] nel
quadro del suo primo motivo, parte B, presentato dinanzi al Tribunale, vertente sulla necessità di effettuare un’analisi economica
al fine di determinare l’esistenza eventuale di un vantaggio concesso alla ricorrente, bensì agli argomenti sviluppati dall’[OSCURATO:PERSONA]
nel quadro del suo primo motivo, parte C, dedotto dinanzi al Tribunale, vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto
ragionare nell’ottica di un mercato normale e non in quella del mercato esistente.
55
Di conseguenza, la terza parte del secondo motivo e, quindi, il secondo motivo nel suo complesso devono essere respinti in
quanto manifestamente infondati.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
56
Con il suo terzo motivo, diretto avverso i punti da 87 a 90 della sentenza impugnata, la ricorrente addebita al Tribunale
il fatto di avere snaturato il secondo motivo dedotto dinanzi a quest’ultimo e, di conseguenza, di aver omesso di statuire
e di avere sviluppato una motivazione scorretta.
57
Infatti, nel punto 88 di detta sentenza, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il motivo sollevato dall’[OSCURATO:PERSONA] come
«vertente sull’illegittimità derivante dall’assenza di determinazione dell’importo dell’aiuto», e poi lo avrebbe respinto
in quanto «nessuna disposizione di diritto dell’Unione impone che la [OSCURATO:PERSONA], all’atto di ordinare la restituzione di
un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno, determini l’importo esatto dell’aiuto da restituire». Il Tribunale
avrebbe quindi giudicato che la decisione controversa era corretta in quanto «indica il metodo secondo il quale tale importo
deve essere calcolato» e che detto importo equivaleva alla «differenza tra il prezzo contrattuale e il prezzo agevolato che
coincide con il contributo compensativo riscosso dalla ricorrente nel periodo in questione».
58
Tuttavia, con il suo secondo motivo presentato dinanzi al Tribunale, l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe assolutamente criticato la decisione
controversa per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a indicare in quest’ultima il metodo di calcolo dell’importo da
restituire, senza precisare «l’importo esatto dell’aiuto da restituire». Al contrario, l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe criticato il metodo
stesso adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] per calcolare il presunto vantaggio, sottolineando che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di
effettuare un’analisi economica adeguata.
59
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
Giudizio della Corte
60
L’argomento dedotto dalla ricorrente, anche nell’ipotesi che fosse corretto, non può giustificare l’annullamento della sentenza
impugnata.
61
Come constatato nel quadro dell’esame della seconda parte del secondo motivo della presente impugnazione, il Tribunale non
era tenuto ad esigere un’analisi economica complessa, ancora più approfondita di quella effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], nel
quadro del suo esame del primo motivo dedotto dinanzi ad esso, relativo alla mancanza di un vantaggio ai sensi dell’articolo
107, paragrafo 1, TFUE.
62
Di conseguenza, una siffatta analisi non era nemmeno necessaria al fine di determinare l’importo dell’aiuto da recuperare.
63
Pertanto, il terzo motivo dev’essere manifestamente respinto.
64
In considerazione del complesso delle precedenti osservazioni, occorre respingere integralmente l’impugnazione.
Sulle spese
65
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è infondata la Corte statuisce
sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione
in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda.
66
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) così provvede:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.