CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 34249/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: CESARULO Carmine, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 28 febbraio 2022 del Tribunale per il riesame di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito l'annullamento della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il tribunale per il riesame delle misure coercitive di Salerno rigettava l'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dal difensore dell'odierno ricorrente avverso l'ordinanza emessa in data 28 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Salerno, che procede nel merito per due episodi di estorsione (uno consumato ed uno tentato); il giudice che procede aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in corso di esecuzione, ravvisando persistente attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, tutelabili solo con la misura di massima afflittività, attese le modalità dei fatti violenti (commessi mentre era in corso di esecuzione, ad altro titolo, una misura cautelare di carattere non detentivo), il pregresso criminale testimoniato dalle appostazioni omogenee del casellario ed i numerosi carichi pendenti per fatti successivi, tra i quali compare anche una fattispecie di evasione. 2. Si procede nei confronti del ricorrente per delitti di estorsione, consumata e tentata, con detenzione presofferta dal 11 novembre 2020 e condanna in primo grado alla pena detentiva di anni tre e mesi dieci di reclusione. Il giudice di primo grado ha riconosciuto, in relazione al più grave reato consumato, l'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità. 3. Con i motivi di ricorso si deduce: 3.1. violazione della legge sostanziale e processuale, vizio di motivazione, per contraddittorietà intrinseca (art. 606, comma 1, lett. c, ed e, 274, comma 1, lett. c, 275, 284, 299 cod. proc. pen.), per avere il tribunale della cautela omesso di prendere in considerazione elementi di "novità" processuale evidenti, quali l'intervenuta ridotta sanzione per i fatti contestati ed il riconoscimento della attenuante di aspetto patrimoniale. Le argomentazioni spese sul punto manifestano pertanto totale oblio dei requisiti di attualità e concretezza che devono caratterizzare le esigenze cautelari ai fini della loro rilevanza; soprattutto quando alla divisata adeguatezza del solo presidio cautelare inframurario applicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. 1.1. La richiesta rivolta al giudice per le indagini preliminari recava un preciso petitum, limitato alla revoca o sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari o altra non detentiva. A tal fine erano evidenziati il decorso del tempo dalla data dell'arresto (novembre 2020) e la più ridotta offensività del fatto principale contestato.1.2. Ciò posto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale, anche nel suo massimo grado espressivo, nei termini cristallizzati dal legislatore all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume congiuntamente dall'apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'agente (Sez. 6, n. 45489-18, del 21/6/2018; Sez. 5, n. 49038, del 14/6/2017, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839, del 2/3/2016, Rv. 267798; Sez. 3, n. 1166, del 2/12/2015 - dep. 14/1/2016, Luppino, Rv. 266177). 1.3. Sul tema della adeguatezza della sola restrizione inframuraria (art. 275, cod. proc. pen.) il tribunale ha altresì reso congrua motivazione, valorizzando sia gli aspetti rilevanti del fatto (commesso mentre era in esecuzione altro presidio cautelare non detentivo) che i numerosi e specifici precedenti penali e giudiziari del ricorrente, uno dei quali (carico pendente recente) per evasione. 1.4. Il tribunale della cautela, con il provvedimento impugnato emesso quale giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha indicato dunque, come significativi ai fini del decidere, elementi del fatto sintomatici dell'estrema pericolosità manifestata dal ricorrente nello specifico settore della depredazione, con violenza sulle persone, esercitata anche in altrui esercizio commerciale. Tali profili risultano valutati sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, come tale esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 2, n. 27272, del 17/5/2019, Rv. 275786; Sez. 3, n. 7268, del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314, del 20/4/2011, Rv. 250093). 1.5. Il giudice dell'appello cautelare ha dunque valorizzato -anche a fronte del tempo trascorso in custodia, che in sé non rappresenta un elemento sintomatico di affievolimento delle esigenze cautelari o, al più, ne rappresenta la cifra silente (v. Sez. 1, n. 19818, del 23/3/2018, Rv. 273139-01; Sez. 5, del 29/5/2017, Rv. 271119-01; Sez. 3, n. 15925 del 18/12/2015, Rv. 266829-01)- l'inanità della misura domiciliare invocata a contenere la spinta criminale dell'agente, per come rappresentata dai fatti per cui è cautela e dai carichi pendenti recenti, allarmanti ed assai significativi in termini di trasgressività ed insofferenza rispetto alle prescrizioni della giurisdizione, indicati nel corpo motivazionale del provvedimento impugnato. In tal senso, non sussistono le dedotte carenze motivazionali o le erronee ricognizioni dei presupposti di legge. 2. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. I / 3. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata al ricorrente detenuto a cura del direttore dell'istituto penitenziario di detenzione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. peri. Così deciso in Roma, nella camera