CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 39975/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAavviso alle parti; udita la relazione svolta cél Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; D N.2.,2:(. /2-.)2...2.." R. G. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. BALSAMO Salvatore ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Catania ha rigettato la domanda di riparazione dalla ingiusta detenzione da questi proposta. 2. Il ricorso si presenta inammissibile in quanto tardivo laddove la impugnazione avverso le sentenze rese all'esito di giudizio camerale deve essere proposta nel termine di 15 giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza, ai sensi dell'art.585 comma 1 lett.a) cod.proc.pen. 3. Nel caso in specie la ordinanza della Corte di Appello di Torino risulta deposi- tata il giorno 9 Novembre 2022 e l'avviso di deposito risulta notificato al ricorrente e al difensore in pari data. La impugnazione risulta spedita a mezzo posta con raccomandata in data 2 Gen- naio 2023 e pertanto oltre il termine di 15 giorni dalla notifica suddetta e quindi tardivamente, di talchè deve essere dichiarata la inammissibilità della stessa ai sensi dell'art.591 lett.c) e 610 co.5 bis cod.proc.pen., senza formalità di proce- dura. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 Settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]