CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19755/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 3268/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente all'eccessività del trattamento sanzionatorio si palesa generico oltre che manifestamente infondato, alla luce della motivazione della Corte d'appello logica, coerente e puntuale quale si evince dal provvedimento impugnato, che ha evidenziato la congruità della pena, computata tenuto conto delle concessione delle circostanze generiche già concesse dal giudice di primo grado, nonché di tutti gli elementi valutati nel caso concreto (vedi pag. 2 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0