CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16513/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nazione di Banca FarmafactoringS.p.A. - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) –con sede in Milano, via Domenichino5, in persona del Procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA] e del Procuratoredott. [OSCURATO:PERSONA] in virtù dei poteri conferiti loro con scritturaprivata autenticata da [OSCURATO:PERSONA] data 20 febbraio 2024, Rep. 29336, Raccolta 13060, rappresen-tata e difesa, in forza di procura allegata al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76S24 F912G - [OSCURATO:EMAIL]) il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione,notificazione e avviso relativi al presente procedimento all’indirizzoPEC [OSCURATO:EMAIL] e/o al numero di [OSCURATO:TELEFONO] – ed elettivamente domiciliata presso il suo studio inRoma, via Linneo 8.Ricorrentecontroclinico, con sede in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 28 (C.F. e P.I.04724150968), in persona del suo Presidente, legaleNumero registro generale 27286/2024Numero sezionale 296/2026Numero di raccolta generale 16513/2026Data pubblicazione 27/05/2026rappresentante pro-tempore, difesa e rappresentata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Todisco (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 59E49 H501U; pec [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso lo studio del pre-detto legale in Milano, Piazza L.V. Bertarelli n. 1, come risulta dallaprocura speciale conferita in data 18.12.2024, posta in calce al con-troricorso ed allo stesso materialmente unita, in attuazione delladisposizione del Presidente n. 65 del 18.12.2024.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n° 1316 depo-sitata il 7 maggio 2024.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 95.516,50) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modi-ficato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso perNumero registro generale 27286/2024Numero sezionale 296/2026Numero di raccolta generale 16513/2026Data pubblicazione 27/05/2026la fase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro5.900,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 26 maggio 2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti