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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:6
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CO0320_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 12 gennaio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Bulgaria (causa C‑320/20 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorso per risarcimento danni diretto contro uno Stato membro – Incompetenza manifesta del Tribunale dell’Unione europea»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, articolo 181) (v. punto 7)

2. Procedimento giurisdizionale – Ricorso di annullamento o per risarcimento danni proposto da una persona fisica o giuridica contro uno Stato membro – Manifesta incompetenza del Tribunale – Irricevibilità (Artt. 256, 263, 268 e 340, terzo e quarto comma, TFUE) (v. punti 12, 13) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0320_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 12 gennaio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Bulgaria (causa C‑320/20 P) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorso per risarcimento danni diretto contro uno Stato membro – Incompetenza manifesta del Tribunale dell’Unione europea» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, articolo 181) (v. punto 7) 2. Procedimento giurisdizionale – Ricorso di annullamento o per risarcimento danni proposto da una persona fisica o giuridica contro uno Stato membro – Manifesta incompetenza del Tribunale – Irricevibilità (Artt. 256, 263, 268 e 340, terzo e quarto comma, TFUE) (v. punti 12, 13) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.
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