Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 576/1989
ECLI:IT:COST:1989:576
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ordinanza emessa l'11 maggio 1988, il Tribunale
amministrativo regionale della Calabria - Sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il
Provveditore agli Studi di [OSCURATO:PERSONA] ed altro ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, 36 e 38 della Costituzione, dell'art.10, settimo comma del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n.17 (Misure per il contenimento del
costo del lavoro e per favorire l'occupazione) convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1983 n. 79.
Il ricorrente, già docente di ruolo di educazione musicale,
collocato a riposo a domanda per pensionamento anticipato, aveva poi
prestato servizio quale supplente annuale di violino. Disposto dal
Provveditorato agli studi il recupero delle somme percepite a titolo
di pensione, per effetto del divieto di cumulo sancito dalla norma
oggetto di censura, il Modica aveva impugnato il relativo
provvedimento. Al riguardo, il Collegio ha ravvisato di proporre la
questione di cui trattasi perché la normativa, nei suoi contenuti,
avrebbe esorbitato dai limiti della "ragionevolezza" ex art. 3 della
Costituzione.
Con atto depositato il 7 luglio 1989 è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, deducendo l'infondatezza della questione
sollevata poiché, si assume, quando, con la legge ora all'esame
della Corte costituzionale, si vieta il cumulo tra il trattamento di
pensione e quello di servizio attivo, non si impone al dipendente di
lavorare senza retribuzione, ma più semplicemente lo si invita ad
operare una scelta.
1.1 - L'art.10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.17 recante
misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire
l'occupazione, così come sostituito dalla legge di conversione 25
marzo 1983, n.79 (articolo unico) stabilisce che nei confronti dei
soggetti fruenti di pensionamento anticipato opera il divieto di
cumulo tra pensione liquidata ed eventuale retribuzione percepita in
costanza di rapporto di lavoro (art. 22 della legge 30 aprile 1969,
n.153).
1.2 - Il giudice a quo sospetta di illegittimità la disposizione
che pone tale divieto, poiché esso confliggerebbe, nell'impedire
all' ex dipendente dimissionario di ricevere un'adeguata
retribuzione, con i principi di ragionevole perequazione
costituzionalmente garantiti (artt. 3, 36, 38 della Costituzione).
2. - La questione non è fondata.
La Corte ha già avuto modo di considerare (sent. n. 531 del 1988)
che la norma di cui all'indicato art.10 (nel suo vigente testo) è
diretta a disincentivare il ricorso ai pensionamenti anticipati,
ponendo freno e limiti a un meccanismo di "perversione" risultante
dal cumulo, che indubbiamente veniva a creare sperequazioni con
soggetti non fruenti di siffatta anticipazione della quiescenza.
Questi essendo i validi presupposti della normativa in esame e
fatta salva ogni possibile opzione, pacifica nell'area pubblica, per
il trattamento concreto più favorevole fra pensione e stipendio, non
v'è motivo di discostarsi da quanto già affermato.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art.10, settimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.17
(Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire
l'occupazione) nel testo sostituito dalla legge di conversione 25
marzo 1983, n. 79, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale
della Calabria, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della
Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI