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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 576/1989

ECLI:IT:COST:1989:576
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con ordinanza emessa l'11 maggio 1988, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria - Sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il Provveditore agli Studi di [OSCURATO:PERSONA] ed altro ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dell'art.10, settimo comma del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione) convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983 n. 79.

Il ricorrente, già docente di ruolo di educazione musicale, collocato a riposo a domanda per pensionamento anticipato, aveva poi prestato servizio quale supplente annuale di violino.

Disposto dal Provveditorato agli studi il recupero delle somme percepite a titolo di pensione, per effetto del divieto di cumulo sancito dalla norma oggetto di censura, il Modica aveva impugnato il relativo provvedimento.

Al riguardo, il Collegio ha ravvisato di proporre la questione di cui trattasi perché la normativa, nei suoi contenuti, avrebbe esorbitato dai limiti della "ragionevolezza" ex art. 3 della Costituzione.

Con atto depositato il 7 luglio 1989 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'infondatezza della questione sollevata poiché, si assume, quando, con la legge ora all'esame della Corte costituzionale, si vieta il cumulo tra il trattamento di pensione e quello di servizio attivo, non si impone al dipendente di lavorare senza retribuzione, ma più semplicemente lo si invita ad operare una scelta. 1.1 - L'art.10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.17 recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione, così come sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n.79 (articolo unico) stabilisce che nei confronti dei soggetti fruenti di pensionamento anticipato opera il divieto di cumulo tra pensione liquidata ed eventuale retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro (art. 22 della legge 30 aprile 1969, n.153). 1.2 - Il giudice a quo sospetta di illegittimità la disposizione che pone tale divieto, poiché esso confliggerebbe, nell'impedire all' ex dipendente dimissionario di ricevere un'adeguata retribuzione, con i principi di ragionevole perequazione costituzionalmente garantiti (artt. 3, 36, 38 della Costituzione).

2. - La questione non è fondata.

La Corte ha già avuto modo di considerare (sent. n. 531 del 1988) che la norma di cui all'indicato art.10 (nel suo vigente testo) è diretta a disincentivare il ricorso ai pensionamenti anticipati, ponendo freno e limiti a un meccanismo di "perversione" risultante dal cumulo, che indubbiamente veniva a creare sperequazioni con soggetti non fruenti di siffatta anticipazione della quiescenza.

Questi essendo i validi presupposti della normativa in esame e fatta salva ogni possibile opzione, pacifica nell'area pubblica, per il trattamento concreto più favorevole fra pensione e stipendio, non v'è motivo di discostarsi da quanto già affermato.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.10, settimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione) nel testo sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ordinanza emessa l'11 maggio 1988, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria - Sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il Provveditore agli Studi di [OSCURATO:PERSONA] ed altro ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dell'art.10, settimo comma del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione) convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983 n. 79. Il ricorrente, già docente di ruolo di educazione musicale, collocato a riposo a domanda per pensionamento anticipato, aveva poi prestato servizio quale supplente annuale di violino. Disposto dal Provveditorato agli studi il recupero delle somme percepite a titolo di pensione, per effetto del divieto di cumulo sancito dalla norma oggetto di censura, il Modica aveva impugnato il relativo provvedimento. Al riguardo, il Collegio ha ravvisato di proporre la questione di cui trattasi perché la normativa, nei suoi contenuti, avrebbe esorbitato dai limiti della "ragionevolezza" ex art. 3 della Costituzione. Con atto depositato il 7 luglio 1989 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'infondatezza della questione sollevata poiché, si assume, quando, con la legge ora all'esame della Corte costituzionale, si vieta il cumulo tra il trattamento di pensione e quello di servizio attivo, non si impone al dipendente di lavorare senza retribuzione, ma più semplicemente lo si invita ad operare una scelta. 1.1 - L'art.10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.17 recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione, così come sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n.79 (articolo unico) stabilisce che nei confronti dei soggetti fruenti di pensionamento anticipato opera il divieto di cumulo tra pensione liquidata ed eventuale retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro (art. 22 della legge 30 aprile 1969, n.153). 1.2 - Il giudice a quo sospetta di illegittimità la disposizione che pone tale divieto, poiché esso confliggerebbe, nell'impedire all' ex dipendente dimissionario di ricevere un'adeguata retribuzione, con i principi di ragionevole perequazione costituzionalmente garantiti (artt. 3, 36, 38 della Costituzione). 2. - La questione non è fondata. La Corte ha già avuto modo di considerare (sent. n. 531 del 1988) che la norma di cui all'indicato art.10 (nel suo vigente testo) è diretta a disincentivare il ricorso ai pensionamenti anticipati, ponendo freno e limiti a un meccanismo di "perversione" risultante dal cumulo, che indubbiamente veniva a creare sperequazioni con soggetti non fruenti di siffatta anticipazione della quiescenza. Questi essendo i validi presupposti della normativa in esame e fatta salva ogni possibile opzione, pacifica nell'area pubblica, per il trattamento concreto più favorevole fra pensione e stipendio, non v'è motivo di discostarsi da quanto già affermato. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.10, settimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione) nel testo sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI
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