CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01074/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 del TRIBUNALE di BIELLAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tgi4o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c>6 ha concluso chiedendo 2A-G-t • \A-43\1: 42)C\ tn. \sh_ O-'--- c, 9— e. i ).„ ucjitro il difensore ,..1AL€ AA L L4—è 4— - I a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, impugna la sentenza emessa dal Tribunale di Biella il 20.1.2020 che ha confermato la pronuncia del Giudice di Pace della medesima città che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di percosse e di minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA], e condannato alla pena di euro 800 di multa, nonché al risarcimento del danno in favore di quest'ultima, costituitasi parte civile. 2. Affida il ricorso per cassazione ad un unico motivo,col quale denuncia violazione della legge penale, illegalità della pena irrogata in aumento per la continuazione tra i due reati contestati, rispetto alla quale peraltro il primo giudice non aveva neppure indicato i criteri di determinazione, sicché in appello si era lamentata l'omessa motivazione al riguardo. Il tribunale riteneva di porre rimedio a tale carenza affermando che, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la pena base equa dovesse essere individuata, in relazione al reato più grave di cui all'art. 581, in quella di euro 550 di multa da aumentarsi per la continuazione col reato di minaccia alla pena finale di euro 800 di multa. Così facendo, il tribunale non ha considerato che la pena massima prevista ratione temporis — risalendo i fatti al 2011 - è quella di euro 51 di multa come originariamente prevista dall'art. 612 cod. pen. prima della modifica intervenuta col c1.1. del 2013 e ha finito con l'applicare in aumento per la continuazione col reato di minaccia una pena — euro 250 di multa — notevolmente superiore a quella massima applicabile e peraltro violando anche il principio di cui all'art. 81 comma 3 cod. pen.. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per essere decorso il termine di prescrizione dei reati; il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, con salvezza delle statuizioni civili, presentando relativa nota spese; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso e per l'annullamento della sentenza impugnata, 4.11 ricorso è fondato, perchè, come fatto rilevare dalla difesa, la pena applicata in aumento per la continuazione è stata effettivamente irrogata in misura eccedente quella massima all'epoca prevista per il reato di minaccia non aggravata. Essendo il ricorso ammissibile non è preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. ( Sez. Un., n.23428 del 22/03/2005; Sez. IV, n.31344 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] ). Ne discende che, poiché per i reati per i quali è processo, pure a tener conto delle cause di sospensione, il termine di prescrizione, pari a sette anni e mezzo in base al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., è maturato rispettivamente il 19.2.2019 e il 1.5.2019, successivamente alla sentenza di secondo grado, deve rilevarsi la relativa causa estintiva per l'intervenuta prescrizione dei reati. Indi, in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non evincibili alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata ( si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato ii giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ietu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Rv. 244274 ), s'impone la declaratoria di estinzione dei reati; permangono, invece, le statuizioni civili, trattandosi ai prescrizione non maturata nel primo grado del giudizio. 5. Non meritevole di accoglirnento è intiftei la richiesta della parte civile di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado, tenuto conto del tenore dell'impugnazione non incidente sulle statuizioni civili, che rendeva dei tutto superflua la memoria scritta depositata nell'interesse della Predetta ,,che si limita a chiedere la conferma della sentenza impugnata e, in ogni caso, delle statuizioni civili e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ( cfr. tra tante, Sez. 5 - , Ordinanza n. 30743 del 26/03/2019 Rv. 277152 - 01 in cui si afferma tra Valtro che nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile che abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare ;a avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. Sicchè, secondo questo Collegio, deve escludersi il diritto alla rifusione delle spese sostenute nel grado nel caso in cui, come in quello in esame, non solo non risulta esplicitata alcuna argomentazione utile ai fini di causa da parte della costituita parte civile, ma non è a monte utilmente esplicabile da parte della medesima un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, vertendo il ricorso unicamente sui trattamento sanzionatorio illegale ). P. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati .Z sono estinti per intervenuta prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Rigetta l'istanza della parte civile di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel grado. Così deciso il 12/10/2021. liere estensore [OSCURATO:PERSONA] %t