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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04763/2023

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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 5927 del ruolo generale dell’anno 20 22 , proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]. 2495 c.c.- [OSCURATO:PERSONA] in qualità di ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]. (cancellata) intimati– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 7617/05/21 depositata in data 6 settembre 2021 , non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.

Rilevato che -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a unmotivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva dichiarato cessata la materia del contendere in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi quali (ex) soci di [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA], anche quale (ex) liquidatore della detta società avverso la sentenza n. 12498/15/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania che aveva rigettato il ricorso della suddetta società avverso atto di contestazione con cui l’Amministrazione finanziaria, avendo la società provveduto a tardivi versamenti periodici dell’Iva nel 2009, aveva irrogato, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 471/97, la sanzione amministrativa di euro 21.637,20; -in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR, in accoglimento dell’appello,ha dichiarato cessata la materia del contendere risultando la cancellazione della società dal registro delle imprese in data 11 novembre 2014 ovvero prima dell’entrata in vigore(13 dicembre 2014) del d.lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, che, nel disporre il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 cod. civ., non avevaefficacia retroattiva; -rimangono intimat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di ex soci dellacancellata [OSCURATO:SOCIETA].; Considerato che -con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art . 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ. per avere la CTR dichiaratocessata la materia del contendere in quanto la società [OSCURATO:SOCIETA]. risultava cancellata dal Registro delle imprese in data 11 novembre 2014, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2014, art. 28, non avente valenza retroattiva; con ciòil giudice di appello, pur partendo dalla corretta premessa che, in conseguenza della cancellazione ed estinzione della società si verifichi un fenomeno successorio nei confronti dei soci, nonlo avrebbe tenuto presente, dovendo il processo in questione, a fronte della avvenuta cancellazione della società già nel corso del giudizio di primo grado, proseguire nei confronti degli (ex) soci; -il motivo è fondato; - ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cui entrata in vigore come noto è stata fissata al 1 ° gennaio 2004), l'iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l'estinzione della società, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti.

Come noto, le Sezioni Unite hanno riconosciuto alla norma «effetto espansivo» anche alle società di persone, di modo che anche per esse si produce l'effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa.

E ciò anche per le cancellazioni che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova formulazione della norma, con effetto però in tal caso da quest'ultima data: 1° gennaio 2004 (v.

Cass. Sez.

U. 22/02/2010, n. 4062).

Tale effetto deve, nel caso di specie, riconoscersi prodotto in conseguenza dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società di capitali di che trattasi in data 11 novembre 2014, giànel corso del giudizio di primo grado; -va subito chiarito, con riguardo all'effetto estintivo delle società (di persone e di capitali)conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese in base allariforma del diritto societario attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,che il successivo d. l gs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4,in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità dellesocietà cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa (neppure implicita) né efficacia retroattiva, sicché il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della societàderivanti dall'art. 2495 c od. civ. , secondo comma — operante nei confronti soltantodell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o diriscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi ocontributi — si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta dicancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce ilpresupposto di tale differimento), sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto d.

Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente" (Cass. sez.

V, 6743/15, 7923/16, 8140/16; sez.

VI- 5, 15648/15, 11100/17); -ciò premesso, deve darsi seguito al consolidato orientamento per cui "nel processo tributario, l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono -venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono (nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente) a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate"; ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano ex art.110 cod. proc. civ. nella legittimazione processuale facente capo all'ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero aprescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, dovendoinvece escludersi la legittimazione ad causam del liquidatore dellasocietà estinta (nella specie destinatario di cartella di pagamento qualecoobbligato ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ.) il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pretesaattinente al debito sociale (da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26299 del 2022; Cass., Sez. 5, Ord. n. 16362 del 30/07/2020; Cass., sez. 5, n. 3087 del 2022); -nella sentenza impugnata, premessa la non applicabilità alla fattispecie della novella di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, la CTR ha mal governato i suddetti principinel dichiarare - pur dopo avere correttamente richiamato i principi sul fenomeno successorio dei soci in conseguenza della cancellazione della società dal registro delle imprese - la cessazione della materia del contendere in quanto “ la società [OSCURATO:SOCIETA]. risulta[va] cessata dal registro camerale in data 11 novembre 2014 ovvero prima dell’entrata in vigore del decreto n. 175/2014” anziché verificare la legittimità dell’atto di contestazione stante la prosecuzione del giudizio, in applicazione dei principi sopra richiamati, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali (ex) soci, subentranti nei rapporti obbligatori facenti capo alla società estinta, in ragione delle quote di partecipazione possedute;- in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

P.Q.

M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 5927 del ruolo generale dell’anno 20 22 , proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]. 2495 c.c.- [OSCURATO:PERSONA] in qualità di ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]. (cancellata) intimati– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 7617/05/21 depositata in data 6 settembre 2021 , non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a unmotivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva dichiarato cessata la materia del contendere in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi quali (ex) soci di [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA], anche quale (ex) liquidatore della detta società avverso la sentenza n. 12498/15/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania che aveva rigettato il ricorso della suddetta società avverso atto di contestazione con cui l’Amministrazione finanziaria, avendo la società provveduto a tardivi versamenti periodici dell’Iva nel 2009, aveva irrogato, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 471/97, la sanzione amministrativa di euro 21.637,20; -in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR, in accoglimento dell’appello,ha dichiarato cessata la materia del contendere risultando la cancellazione della società dal registro delle imprese in data 11 novembre 2014 ovvero prima dell’entrata in vigore(13 dicembre 2014) del d.lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, che, nel disporre il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 cod. civ., non avevaefficacia retroattiva; -rimangono intimat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di ex soci dellacancellata [OSCURATO:SOCIETA].; Considerato che -con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art . 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ. per avere la CTR dichiaratocessata la materia del contendere in quanto la società [OSCURATO:SOCIETA]. risultava cancellata dal Registro delle imprese in data 11 novembre 2014, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2014, art. 28, non avente valenza retroattiva; con ciòil giudice di appello, pur partendo dalla corretta premessa che, in conseguenza della cancellazione ed estinzione della società si verifichi un fenomeno successorio nei confronti dei soci, nonlo avrebbe tenuto presente, dovendo il processo in questione, a fronte della avvenuta cancellazione della società già nel corso del giudizio di primo grado, proseguire nei confronti degli (ex) soci; -il motivo è fondato; - ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cui entrata in vigore come noto è stata fissata al 1 ° gennaio 2004), l'iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l'estinzione della società, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti. Come noto, le Sezioni Unite hanno riconosciuto alla norma «effetto espansivo» anche alle società di persone, di modo che anche per esse si produce l'effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa. E ciò anche per le cancellazioni che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova formulazione della norma, con effetto però in tal caso da quest'ultima data: 1° gennaio 2004 (v. Cass. Sez. U. 22/02/2010, n. 4062). Tale effetto deve, nel caso di specie, riconoscersi prodotto in conseguenza dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società di capitali di che trattasi in data 11 novembre 2014, giànel corso del giudizio di primo grado; -va subito chiarito, con riguardo all'effetto estintivo delle società (di persone e di capitali)conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese in base allariforma del diritto societario attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,che il successivo d. l gs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4,in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità dellesocietà cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa (neppure implicita) né efficacia retroattiva, sicché il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della societàderivanti dall'art. 2495 c od. civ. , secondo comma — operante nei confronti soltantodell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o diriscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi ocontributi — si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta dicancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce ilpresupposto di tale differimento), sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto d. Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente" (Cass. sez. V, 6743/15, 7923/16, 8140/16; sez. VI- 5, 15648/15, 11100/17); -ciò premesso, deve darsi seguito al consolidato orientamento per cui "nel processo tributario, l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono -venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono (nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente) a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate"; ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano ex art.110 cod. proc. civ. nella legittimazione processuale facente capo all'ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero aprescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, dovendoinvece escludersi la legittimazione ad causam del liquidatore dellasocietà estinta (nella specie destinatario di cartella di pagamento qualecoobbligato ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ.) il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pretesaattinente al debito sociale (da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26299 del 2022; Cass., Sez. 5, Ord. n. 16362 del 30/07/2020; Cass., sez. 5, n. 3087 del 2022); -nella sentenza impugnata, premessa la non applicabilità alla fattispecie della novella di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, la CTR ha mal governato i suddetti principinel dichiarare - pur dopo avere correttamente richiamato i principi sul fenomeno successorio dei soci in conseguenza della cancellazione della società dal registro delle imprese - la cessazione della materia del contendere in quanto “ la società [OSCURATO:SOCIETA]. risulta[va] cessata dal registro camerale in data 11 novembre 2014 ovvero prima dell’entrata in vigore del decreto n. 175/2014” anziché verificare la legittimità dell’atto di contestazione stante la prosecuzione del giudizio, in applicazione dei principi sopra richiamati, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali (ex) soci, subentranti nei rapporti obbligatori facenti capo alla società estinta, in ragione delle quote di partecipazione possedute;- in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità,
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