CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022
Cassazione n. 07172/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il difensore ha depositato memoria scritta. Ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 80 comma 1 lett. g) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché è costituiti da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie circa la ritenuta finalità di consumo personale della sostanza stupefacente celata all'interno della scarpa ed introdotta in carcere in occasione del colloquio con il nipote e ingoiata dal ricorrente, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito. Pur non essendo stato rilevata la quantità, avendola ingoiata, la sentenza impugnata offre una congrua e non manifestamente illogica motivazione circa la destinazione della sostanza stupefacente alla cessione al nipote, detenuto, rispetto la quale ogni alternativa prospettazione non è consentita in questa sede. Considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena sono manifestamente infondati perché il diniego di riconoscimento delle menzionate attenuanti è stato argomentato stante l'assenza di elementi positivi di valutazione, motivazione congrua alla luce del formulato motivo di appello che in via del tutto generica chiedeva il riconoscimento delle menzionate attenuanti, non essendo stata allegata la produzione difensiva, ora allegata al ricorso per cassazione, sulla scorta della quale il ricorrente ora deduce la mancanza di motivazione. Anche il motivo sulla dosimetria della pena è manifestamente infondato, oltre che generico lamentando la mancata irrogazione della pena nel minimo edittale, a fronte di una pena quantificata in misura prossima ai minimi edittali e il cui scostamento che trova giustificazione in ragione dell'intensità del dolo. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2022 Il ConsiJejsten