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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26883/2026

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del 07/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04DHN98);ritenuto che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati postoche la responsabilità per la ricettazione dell'auto risulta confermata tenuto contodell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità del mezzo diprovenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari elegittimi di circolazione);che in tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto allaqualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questaCorte (per tutte, Sez.

II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), peril quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la provadell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa onon attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale èsicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile conun acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22/11/2007,Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventualequando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata oricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanzadi diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesicontravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Né si richiedeall'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto difornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime,assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione dielementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le partie per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati daparte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (intal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914).che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 07/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04DHN98);ritenuto che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati postoche la responsabilità per la ricettazione dell'auto risulta confermata tenuto contodell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità del mezzo diprovenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari elegittimi di circolazione);che in tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto allaqualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questaCorte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), peril quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la provadell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa onon attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale èsicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile conun acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007,Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventualequando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata oricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanzadi diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesicontravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiedeall'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto difornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime,assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione dielementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le partie per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati daparte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (intal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914).che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
Sentenza Cassazione n. 26883/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris